FOCUS 4/19
Risoluzioni e Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 Maggio 2019
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019
Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la legge di Bilancio 2019 è stata introdotta la cedolare secca, con l’aliquota del 21%, anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati.
L’ unità immobiliare non puo avere una superficie maggiore di 600 metri quadrati, escludendo le relative pertinenze. Inoltre questo regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
La cedolare secca è un regime opzionale di tassazione, introdotto dall’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, la cui applicazione sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo, dovute per la locazione di immobili abitativi e relative pertinenze con finalità abitative da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese o arti e professioni.
Precedentemente, per l’applicazione della cedolare secca, occorreva considerare anche all’attività del conduttore, in quanto erano esclusi dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agivano nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Quest’ultima condizione non deve essere più soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.
RISPOSTE
1. Risposta n. 138 del 15 maggio 2019
Conferimento dell’azienda affittata nella società affittuaria e cessione delle partecipazioni ricevute in cambio ad una società acquirente previamente costituita mediante il conferimento delle partecipazioni nella società affittuaria medesima.
Le società ALFA e BETA hanno formulato l’interpello antielusione riguardo ad un progetto di riorganizzazione.
La società ALFA, ha come attività la conduzione dell’azienda concessa in fittodalla proprietaria BETA.
La proposta di riorganizzazione, oggetto dell’esame antiabuso è costituita da tre fasi:
– la costituzione di una società holding da parte dei soci della società ALFA, mediante conferimento delle partecipazioni rispettivamente detenute, per il tramite di una società fiduciaria, nella predetta società in regime di “realizzo controllato”, secondo cui il valore delle azioni conferite è pari alla quota di patrimonio netto formatasi per effetto del conferimento e quindi il reddito in capo al conferente sarà pari alla differenza tra tale valore e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (nel caso prospettato non si avrebbero plusvalenze imponibili);
– il conferimento in ALFA dell’azienda di proprietà di BETA in regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR;
– la cessione, da parte di BETA, alla società holding, costituita dai soci di ALFA, delle partecipazioni di Alfa ricevute a seguito del conferimento d’azienda.
La riorganizzazione societaria posta in essere dai due soggetti economici di riferimento, tra cui non vi è alcun tipo di legame se non l’affitto di azienda, avrebbe la finalità di consentire la cessione dell’azienda concessa in affitto previo suo conferimento all’affittuaria.
In questo modo si consentirebbe al cedente Beta di cedere le partecipazioni anziché direttamente l’azienda e al cessionario di acquistare le partecipazioni per il tramite la Holding che si indebiterà con gli istituti bancari per pagare il prezzo di cessione.
L’Age ha rammentato altresì che la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale mentre la cessione indiretta dell’azienda è assoggettata a imposta di registro in misura fissa. Tra l’altro anche l’operazione di conferimento d’azienda è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa.
Secondo il parere dell’AGE, tuttavia ai fini delle imposte sui redditi, le operazioni descritte per la circolazione indiretta dell’azienda non configurano un’ipotesi di abuso del diritto e la costituzione di un veicolo ad hoc per l’acquisizione non assume alcuna rilevanza a tal fine.
Quindi il preventivo conferimento, finalizzato a scorporare l’azienda oggetto di cessione indiretta, mediante il successivo trasferimento delle partecipazioni ottenute in cambio non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Inoltre l’AGE precisa che se, invece, a seguito della cessione delle partecipazioni nella società conferitaria Alfa, l’acquirente (Holding) dovesse procedere alla incorporazione di detta società Alfa, anche inversamente, si configurerebbe il
conseguimento di un indebito vantaggio d’imposta consistente nell’aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell’azienda, poichè, il conferimento d’azienda, la cessione delle partecipazioni nella società conferitaria e la fusione tra la stessa società conferitaria e la società acquirente sono tre atti soggetti a tassazione in misura fissa.
2. Risposta n. 147 del 20 maggio 2019
Conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà.
La fattispecie in esame riguarda operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento nell’ambito di una struttura nella quale le quote relative alle società “scambiate” sono detenute in parte in nuda proprietà e in parte sotto forma di diritti di usufrutto.
A seguito delle operazioni di conferimento, la società conferitaria acquisirà il controllo della società conferita e i soggetti conferenti dei diritti di usufrutto e nuda proprietà, riceveranno in cambio quote di partecipazione solo a titolo di piena proprietà al capitale della conferitaria.
All’operazione partecipano: Gamma, holding partecipata da Tizio nudo proprietario, Caio usufruttuario e dalle società Beta, Alfa e Delta. Alfa a sua volta è partecipata per il 50 per cento da Tizio (nudo proprietario) e da Caio (usufruttuario), e l’altro 50% è diviso tra BETA e Delta.
I signori Caio e Tizio, già possessori di una partecipazione in Gamma, intenderebbero conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in Alfa nella società Beta di recente costituzione, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società Beta. Con tale operazione la società Alfa risulterebbe partecipata da Beta e dalla società Delta.
Successivamente la società Alfa verrebbe scissa totalmente a beneficio delle due società socie Delta e Beta in funzione delle rispettive partecipazioni al capitale sociale. In seguito a tale operazione i signori Caio e Tizio conferiranno congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in Gamma nella società Beta ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società Beta. Con tale operazione la società Beta acquisirebbe anche una partecipazione di controllo in Gamma.
L’istante ha chiesto se il conferimento contestuale dei diritti di nuda proprietà e di usufrutto, detenuti sulla medesima quota da due soggetti differenti (Tizio nuda proprietà e Caio usufrutto) possa essere sufficiente a integrare il requisito del controllo della società scambiata quale presupposto al principio di neutralità fiscale di cui all’art.177 co.2 TUIr.
L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che alle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento, si ritiene applicabile l’art. 177, comma 2, TUIR e quindi non non da’ luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che:
– i soggetti scambianti ricevano, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria a titolo di piena proprietà;
– mediante tali conferimenti, la società conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata o incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Tale normativa, quindi, si limita a specificare che, per l’applicazione del regime in parola, si deve giungere ad acquisire il controllo, o ad aumentare la percentuale di controllo, della società scambiata e soltanto con il conferimento di diritti in piena o in nuda proprietà i soci riceverebbero quote di capitale che consentirebbero loro di acquisire la qualifica di soci della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l’attribuzione di quote della stessa, non giunge a integrare il requisito previsto dalla disposizione normativa.
Nella fattispecie in oggetto, tramite i prospettati scambi di partecipazioni, in capo alla stessa conferitaria verrebbero a riunirsi i diritti di nuda proprietà e di usufrutto conferiti dai due soci persone fisiche, con l’effetto di consentire alla holding Beta di giungere a detenere una partecipazione di controllo nel capitale sociale delle società.
Secondo l’AGE risulta quindi applicabile l’art. 177, comma 2, TUIR, considerato che i soci conferenti riceveranno quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, che faranno acquisire loro la qualifica di soci nella conferitaria stessa.
Diverso sarebbe stato nel caso in cui a fronte del conferimento di diritti di usufrutto detenuti nella società scambiata si fossero ricevuti diritti di uguale natura nella società conferitaria, e analogamente se fosse avvenuto per i soli diritti in nuda proprietà.
In tal caso infatti soltanto a fronte del conferimento di diritti in nuda proprietà, Caio avrebbe ricevuto quote di capitale che gli avrebbero consentito di acquisire la qualifica di socio della società conferitaria, mentre il conferente dei diritti di usufrutto non avrebbe potuto beneficiare della normativa agevolativa.
3. Risposta n. 148 del 20 maggio 2019
Uno scambio di partecipazioni mediante conferimento, scissione totale e un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento
Il caso sottoposto alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate ha per oggetto una famiglia che possiede il 100% di una holding Beta (padre 51%, madre 24,5%, figlio 24,5%) che a sua volta possiede una partecipazione del 8,46% in Gamma e del 12,895% in Alfa, la quale a sua volta possiede una partecipazione del 32,06% in Gamma.
Il padre possiede inoltre partecipazioni dirette in Alfa e Gamma, rispettivamente del 50% e del 30%, di cui già da alcuni anni detiene soltanto il diritto di usufrutto, avendo trasferito la nuda proprietà al figlio.
Lo scopo della famiglia è quello di concentrare il possesso di tutte le partecipazioni in capo alla holding Beta e, a questo fine, è stata scelta la seguente strada:
– uno scambio di partecipazioni mediante conferimento effettuato da due soci che conferiscono congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in una società nell’altra società (scambio n. 1), cui si applica il regime fiscale “a realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR;
– una scissione totale della prima società a beneficio delle altre due società socie, fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 TUIR;
– un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento effettuato sempre dalle persone fisiche al fine di conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della partecipazione che possiedono in una società nell’altra società (scambio n. 2), cui si applica il regime fiscale “a realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR.
L’istante chiede il parere in ordine all’eventuale abusività delle operazioni sopra rappresentate.
A parere dell’Agenzia delle Entrate ferma restando la genuinità in un’ottica anti- abuso dell’obiettivo economico perseguito consistente nella riduzione della catena partecipativa, nel caso in esame anche i tre atti giuridici utilizzati, fiscalmente neutrali a vario titolo, sono congruenti.
L’Agenzia delle Entrate tuttavia osserva che l’obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto anche con uno schema meno complesso, procedendo direttamente alla scissione totale di Alfa a favore di Beta e Delta e poi al successivo scambio di partecipazioni mediante conferimento da parte di padre e figlio delle partecipazioni di Gamma in Beta.
4. Risposta n. 150 del 21 maggio 2019
Detrazione per le spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell’edificio esistente e con ampliamento.
Il caso sottoposto all’AGE riguarda un’impresa immobiliare di costruzione per la rivendita, che acquista un immobile da sottoporre ad un intervento edilizio di ristrutturazione e ampliamento.
Si tratta, in particolare, di un intervento edilizio di ristrutturazione e contestuale ampliamento in termini di superficie utile, ma non di volumetria, derivante da un cambio di destinazione d’uso dell’immobile da commerciale a civile.
Inoltre l’istante precisa che l’ampliamento di fatto non risulta dal permesso di costruire, che è invece stato rilasciato esclusivamente come un permesso per ristrutturazione edilizia e, rispetto al complessivo edificio, esso ammonta a circa il 29% mentre il restante 71% riguarda la ristrutturazione vera e propria.
La società immobiliare ha chiesto all’AGE se sulle unità immobiliari in questione e oggetto di prossima cessione, i futuri acquirenti avrebbero potuto godere della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, Tuir.
Tale detrazione pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro, a partire dal 1-1-2010, o 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31-12-2019.
La detrazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente sottoposti a interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di fine lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Inoltre è stato chiesto anche se, qualora non fosse stato possibile fruire del bonus fiscale per intero, l’intervento in questione potesse essere considerato come mera ristrutturazione edilizia scorporando, in proporzione dal prezzo di vendita delle singole unità immobiliari, la quota parte relativa all’ampliamento.
Al riguardo l’AGE ha chiarito che nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, gli acquirenti dell’immobile hanno diritto a fruire della detrazione Irpef solo in caso di fedele ricostruzione dell’edificio nel rispetto della volumetria preesistente. Conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Pertanto, nel caso di specie la fruizione della detrazione è consentita ma solo per le spese riferibili alla parte esistente ed a tal proposito bisognerà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Inoltre, ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali in esame la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune ed è sempre necessario analizzare il titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, da cui dovrà risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in una nuova costruzione.
5. Risposta n. 164 del 28 maggio 2019
IVA a esigibilità differita – prestazioni effettuate e fatturate ante concordato preventivo e riscosse successivamente
La società istante, negli anni 2012-2013, aveva svolto prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici, per i quali aveva emesso fatture con IVA a esigibilità differita.
A causa del mancato pagamento, la società aveva avviato un contenzioso nei confronti dell’ente pubblico, ottenendo l’emissione di due decreti ingiuntivi.
In seguito la società era stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo, e con decreto di omologa del concordato, il liquidatore giudiziale, aveva avviato le attività di recupero del credito ottenendo, nel 2017 e nel 2018, il pagamento del credito maturato per il servizio oggetto di decreto ingiuntivo, tra cui anche le somme riferibili alle fatture emesse con IVA differita.
L’istante ha chiesto se l’IVA a esigibilità differita, relativa alle prestazioni fatturate prima della procedura concorsuale, ma pagate successivamente all’apertura della stessa, sia riconducibile tra i crediti prededucibili, ovvero tra i crediti concorsuali soggetti alla par condicio creditorum.
Al riguardo, l’AGE ha osservato che per la legge fallimentare i crediti “prededucibili”, sono quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, distinguendoli così da quelli “concorsuali”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito IVA dell’Erario relativo alle operazioni effettuate e fatturate ante concordato preventivo e riscosse successivamente non può essere considerato sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, poiché le operazioni in questione si considerano effettuate al momento di emissione della fattura, ciò avviene anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
Per quanto riguarda la nozione di “esigibilità” dell’imposta essa è intesa come diritto dell’Erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento ma la fattura è comunque da considerarsi definitiva cosi come l’aliquota IVA non è più suscettibile di variazione, in caso di successive modifiche legislative.
Questo principio può trovare applicazione anche nel caso di procedure concorsuali dell’operatore cedente o prestatore. Pertanto, posto che le operazioni in questione si considerano effettuate al momento di emissione della fattura, il credito IVA dell’Erario relativo alle operazioni stesse non può essere considerato sorto “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
Lo stesso, in quanto debito di natura concorsuale, sarà pagato in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione secondo i principi che regolano la par condicio creditorum.
6. Risposta n. 168 del 29 maggio 2019
Operazione di riorganizzazione societaria – Trattamento, ai fini IVA, dei contributi regionali e acquisto di beni e servizi
Oggetto del presente Interpello è un progetto di riorganizzazione, volto a separare la gestione infrastrutturale dalla gestione del servizio TPL, a cui partecipano tre società: Alfa, Gamma e Beta (partecipata dalla regione). Prima della riorganizzazione Alfa è interamente controllata da Gamma che a sua volta è partecipata dalla Regione Beta.
In particolare la società Alfa provvede alla gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna e allo svolgimento di altre attività connesse al trasporto pubblico locale, per le quali riceve dalla Regione Beta le risorse finanziarie necessarie.
La programmata riorganizzazione avrà luogo, in un primo momento, mediante assegnazione da parte di Gamma, a favore della controllante totalitaria Regione Beta, del 100 per cento delle quote della società Alfa.
Successivamente, Gamma subirà una scissione parziale a beneficio di Alfa, alla quale saranno assegnati il parco rotabile, il personale operativo della rete ferroviaria e delle vie navigabili e il personale direzionale amministrativo.
Inoltre, l’attivo patrimoniale è interamente costituito da crediti tributari e disponibilità liquide poiché per effetto del prolungato stato di inattività operativa della società, non vi sono elementi patrimoniali plusvalenti rispetto al valore contabile di iscrizione, né tantomeno valori iscrivibili a titolo di avviamento.
La società istante ha chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposizione diretta, della complessiva operazione di riorganizzazione societaria prospettata e, ai fini IVA, dei contributi che la Regione Beta devolverà a Alfa e, per suo tramite, agli affidatari del servizio TPL, nonché del trattamento IVA delle altre operazioni poste in essere, anche sul fronte passivo, avuto riguardo alla complessiva operatività della società.
L’Agenzia delle Entrate, in merito al trasferimento della partecipazione, sostiene che concorre a formare il reddito la plusvalenza costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi.
Con riferimento all’individuazione del valore normale della partecipazione, dato che il patrimonio di Alfa risulta esclusivamente composto da crediti tributari e disponibilità liquide, considerato peraltro lo stato di prolungata inattività operativa della società, esso dovrebbe corrispondere al costo sostenuto.
Per quanto riguarda la scissione parziale di Gamma a beneficio della società istante, che secondo quanto prospettato avrà luogo quando entrambe le società saranno interamente controllate dalla Regione, rimane fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR.
L’ AGE, in risposta agli altri quesiti posti ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Con circolare n. 34/E del 2013 l’AGE ha individuato alcuni criteri per qualificare la natura delle erogazioni, quali: l’acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata, la previsione di una clausola risolutiva espressa
o di risarcimento del danno da inadempimento e la presenza di una responsabilità contrattuale.
Tanto premesso, la questione della rilevanza o meno ai fini IVA dei contributi a titolo di finanziamento del servizio TPL oggetto del quesito va inquadrata e valutata nell’ambito del rapporto intercorrente tra la società istante e la Regione Beta come regolato dalle disposizioni contenute in una legge regionale.
Poiché, da quanto descritto dall’istante, non sussiste alcun vantaggio diretto ed esclusivo in capo alla pubblica amministrazione, alcuna clausola risolutiva, o previsione di risarcimento danni in caso di inadempimento nè ipotesi che possano dar adito a responsabilità contrattuale, nè convenzione tra la Regione Beta e la società istante che disciplini i rispettivi diritti e obblighi, i rapporti tra la società istante e la Regione non potranno essere inquadrati nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive.
Di conseguenza, i contributi erogati dalla Regione Beta si qualificheranno come contributi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Con riferimento al quesito riguardante il comparto navigazione, le prestazioni rese a terzi per il transito, il noleggio e, in generale, l’uso dell’infrastruttura, nonché per il rilascio dei contrassegni di navigazione, i contributi in conto esercizio che l’istante riceverà dalla Regione Beta a copertura dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli investimenti nelle vie di navigazione, sono da assoggettare ad IVA piochè hanno natura di corrispettivo essendo disciplinati da apposite convenzioni che prevedono prestazioni corrispettive.
Infine, riguardo la disciplina delle operazioni passive, la società Alfa, potrà detrarre l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se e nella misura in cui i predetti acquisti riguarderanno l’effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione.
7. Risposta n. 172 del 30 maggio 2019
Sconti e abbuoni– Nota di debito
L’istante è una società che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), che generalmente concede sconti e abbuoni di diversa natura ai propri clienti, i quali, nell’ambito di un accordo, emettono, a fronte dei sopra indicati sconti e abbuoni, una nota di debito non assoggettata ad IVA, al fine di rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, la fattura originaria.
L’istante ha precisato inoltre che essa rinuncia alla facoltà di detrarre l’Iva calcolata sull’importo corrispondente alla variazione dell’imponibile, ed è direttamente il cliente a richiedere la variazione dell’operazione originaria, solo da un punto di vista finanziario, senza addebito dell’Iva.
Considerato che dal 1° gennaio 2019, anche le note di variazione in aumento o in diminuzione, dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio e dato che l’unica modalità ammessa per rettificare le operazioni è l’emissione della nota di credito da parte del cedente/prestatore, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se, per tale ragione, la nota di debito emessa dal cessionario/committente debba considerarsi irregolare anche se ha solo natura finanziaria.
Inoltre, l’istante ha chiesto qualora il suddetto documento si ritenesse valido, se essa debba essere emessa in formato elettronico e trasmetterlo al Sdi o cartaceo.
Sul punto l’AGE fa chiarezza sul punto indicando che il decreto IVA stabilisce che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
Solo in tal modo quando si regolano le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio e il soggetto legittimato a procedere è solo il cedente/prestatore, risultando il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio, tale previsione non è mutata.
Quindi nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, lo SdI esclude qualsiasi “richiesta” non espressamente prevista da una disposizione normativa, pertanto le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni non sono gestite dal SdI.
Ne consegue che non ci sono ostacoli a che le “note di debito” dei cessionari/committenti vengano utilizzate, extra SdI, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione.
8. Risposta n. 176 del 30 maggio 2019
Rivalsa da accertamento
Il caso in questione riguarda una società alla quale l’Agenzia delle Entrate, aveva notificato un invito a comparire per l’attivazione del procedimento di accertamento con adesione in seguito ad un processo verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ad una operazione di vendita senza applicazione dell’IVA verso una società ormai estinta.
La domanda posta all’AGE riguarda la possibilità di portare in detrazione la maggiore imposta sul valore aggiunto che, in sede di acquiescenza all’accertamento o in altra sede, l’istante, dovrà versare a titolo definitivo all’erario e considerando che l’estinzione della cessionaria rende materialmente impossibile l’esercizio della rivalsa.
L’istante ritiene corretto emettere, dopo l’effettuazione del pagamento all’erario, una nota di variazione in diminuzione recante l’indicazione degli estremi dell’avviso di accertamento, da annotare nel registro IVA acquisti, per computare l’imposta nell’ambito della prima liquidazione periodica.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito dichiarando che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
Nel caso prospettato però l’estinzione del cessionario/committente esclude il diritto, del cedente/prestatore, sia alla rivalsa sia di portare in detrazione la maggiore imposta accertata, allorché la stessa verrà versata, a titolo definitivo, all’Erario.
Pertanto il diritto di rivalsa, deve ritenersi non esercitabile e di conseguenza, l’unica possibilità consentita al cedente/prestatore per il recupero dell’Iva pagata all’Erario ma non incassata è quella di adire l’ordinaria
giurisdizione civilistica nei confronti del soggetto estinto.
PRINCIPI DI DIRITTO
1. Principio di Diritton. 15 del 29 maggio 2019
Corretta determinazione del credito d’imposta estero.
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta determinazione del credito d’imposta estero, relativamente ad un flusso di royalties per le quali lo Stato di localizzazione del licenziatario, nella fattispecie gli Stati Uniti, applica una ritenuta in uscita e l’Italia, in qualità di Stato della residenza del licenziante, tassa in misura agevolata il reddito, per effetto dell’esercizio dell’opzione per il regime c.d. “patent box”.
In particolare, si vuole sapere se si deve calcolare il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero in base alle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Stati Uniti, senza applicare la limitazione di cui all’articolo 165, comma 10 del TUIR, secondo il quale quale nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Stati Uniti, secondo cui il metodo scelto dall’Italia e dagli Stati Uniti per eliminare la doppia imposizione giuridica è quello del credito d’imposta.
Per tale motivo lo Stato della residenza determina le imposte sulla base del reddito complessivo del contribuente, che include il reddito prodotto nello Stato estero dove, in applicazione della Convenzione, lo stesso è stato già sottoposto a imposizione. Successivamente, lo Stato della residenza, concede una detrazione dalle imposte dovute dal contribuente per le imposte già pagate nello Stato estero.
Nello specifico il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia.
La mancata inclusione del reddito estero nel reddito imponibile in Italia, comporta l’impossibilità di procedere alla determinazione del credito d’imposta. Questo tra l’altro vale anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile, quindi, nel caso di detassazione di una parte del reddito estero per effetto dell’applicazione dell’istituto del patent box, la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integra le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all’estero.
2. Principio di Diritton. 16 del 29 maggio 2019
Chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata.
L’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, sottolineando che si considerano speciali i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana.
Per tale ragione, nel caso in cui il regime speciale sia fruito “parzialmente”, cioè solo per particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, occorre adottare un criterio di prevalenza che valorizzi l’attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari.
Ne consegue che nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel “test di prevalenza” saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all’estero con o senza una stabile organizzazione.
3. Principio di Diritton. 17 del 29 maggio 2019
Tassazione di utili di fonte estera.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che, con la legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), gli utili percepiti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non si considerano provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato se:
– maturati in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2014, in cui le società partecipate erano residenti in Paesi non inclusi nella black list di cui al D.M. 21 novembre 2001 (unico criterio all’epoca vigente);
– maturati in periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e successivamente percepiti in periodi d’imposta in cui risultano integrate le condizioni di cui all’articolo 167, comma 4, del TUIR.
Il principio si applica esclusivamente ai casi in cui sia mutata la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata. Invece, non si applica nell’ipotesi inversa ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili è avvenuta in periodi d’imposta nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori a regime privilegiato e la percezione degli stessi avviene quando le predette società sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato.
4. Principio di Diritto n. 18 del 29 maggio 2019
Trattamento degli utili provenienti da una stabile organizzazione di una società partecipata non residente.
L’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sul trattamento degli utili provenienti da una stabile organizzazione di una società partecipata non residente.
L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che per ricostruire il corretto regime di tassazione degli utili distribuiti da una partecipata residente in un Paese non considerato a regime fiscale privilegiato con stabile organizzazione in un Paese a regime fiscale privilegiato, occorre trattare autonomamente gli utili prodotti dalla partecipata direttamente rispetto a quelli prodotti da una stabile organizzazione.
Però, tale valutazione non deve essere effettuata nell’ipotesi in cui la partecipata sia essa stessa qualificabile come entità residente in un paese a regime fiscale privilegiato, poiché in questa ipotesi tutti gli utili da essa prodotti si considerano derivanti da un’entità black list, a prescindere dal fatto che la sua stabile organizzazione sia localizzata o meno in un paese a fiscalità privilegiata (risoluzione n. 144/E del 2017)
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 4.10.2019
Dott. Alfredo Scaramuzzo
alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
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Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.