Correttivo IRES: Statuto del contribuente, adempimento collaborativo e rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili
Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 2025 n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) (in seguito il “Decreto”).
In questo documento sono analizzati gli argomenti di cui all’indice.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni commentate può essere soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
- Art.4 Decreto – Novità sulla rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili
- Art.12 Adeguamenti tecnici nella disciplina dell’interpello probatorio nel sistema fiscale.
- Art.13 – Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente
- Art.14 – Disposizioni in materia di adempimento collaborativo
- Art.4 Decreto – Novità sulla rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili
L’articolo 4 del Decreto disciplina il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili nell’ambito del sistema delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La disposizione si applica alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.
Sotto il profilo oggettivo, la nuova disciplina individua l’errore contabile nell’errata od omessa applicazione di un principio contabile, fondata su informazioni già disponibili al momento della registrazione.
La rilevanza fiscale delle correzioni effettuate in bilancio riguarda diverse tipologie di errori, tra cui:
• errori di imputazione temporale, di quantificazione o di classificazione dei componenti positivi e negativi;
• errori nella qualificazione dell’operazione da cui tali componenti derivano.
Restano invece esclusi da questo regime i cambiamenti di stima, le modifiche dei principi contabili e le rappresentazioni connesse a operazioni simulate o fraudolente.
La procedura semplificata si applica soltanto agli errori qualificati come “non rilevanti” secondo i principi contabili (OIC 29 o IAS 1) che sono gli unici che mantengono il beneficio della rilevanza fiscale automatica nell’esercizio di correzione. Si tratta di refusi o omissioni che, per natura o dimensione, non sono in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.
Quando l’errore è considerato rilevante, cioè idoneo a influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio, permane l’obbligo di intervenire mediante dichiarazione integrativa.
Per i soggetti il cui bilancio è sottoposto obbligatoriamente a revisione legale dei conti, la correzione degli errori “non rilevanti” assume rilievo fiscale qualora sia effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore si è verificato o avrebbe dovuto essere rilevato e comunque prima dell’avvio di attività di accertamento formalmente conosciute dal contribuente.
L’intervento legislativo si estende alla normativa IRAP, attraverso modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il legislatore ha inoltre introdotto una specifica clausola antielusiva subordinando la rilevanza della correzione alla presenza di un valore della produzione positivo sia nell’esercizio in cui l’errore è stato commesso sia in quello in cui viene effettuata la correzione. - Art.12 Adeguamenti tecnici nella disciplina dell’interpello probatorio nel sistema fiscale.
La finalità dell’intervento è quella di coordinare la struttura dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale disciplinava l’istituto dell’interpello, riconoscendo al contribuente la possibilità di ottenere dall’Amministrazione finanziaria un parere preventivo in relazione a casi concreti e personali, con la riclassificazione delle tipologie di interpello introdotta nel 2023, superando così alcune incongruenze emerse nella fase applicativa.
In breve, l’articolo prevedeva che il contribuente potesse presentare interpello in relazione alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie in presenza di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione della norma (interpello ordinario);
b) corretta qualificazione giuridico-tributaria di una determinata fattispecie alla luce delle norme fiscali applicabili (interpello qualificatorio);
c) applicazione della disciplina dell’abuso del diritto (interpello antiabuso);
d) disapplicazione di norme antielusive, quando il contribuente riteneva che non sussistessero, nel caso concreto, le ragioni che giustificassero la limitazione prevista dalla norma (interpello disapplicativo);
e) verifica della sussistenza delle condizioni e dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti (interpello probatorio).
L’art. 12 chiarisce che i limiti alla legittimazione per la presentazione degli interpelli probatori (ossia la riserva ai soli soggetti in regime di adempimento collaborativo e a quelli che presentano istanza per i nuovi investimenti) non si applicano agli interpelli previsti nella disciplina del gruppo IVA.
Inoltre, il correttivo specifica che:
• Il contributo per la presentazione delle istanze di interpello è dovuto solo per i casi più complessi e la sua misura sarà determinata in base al tipo di contribuente, al volume d’affari o ricavi e alla tipologia di istanza presentata.
• L’istanza di interpello è inammissibile se, nell’ambito della consultazione semplificata, la banca dati non informa il contribuente della possibilità di presentare interpello, salvo che il contribuente dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.
L’art. 12 interviene anche su specifiche fattispecie settoriali, correggendo la disciplina dell’interpello in materia di società di comodo di cui all’art. 30, comma 4-bis, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, al fine di riallinearne il corretto inquadramento procedurale alla nuova struttura dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In particolare, l’istanza presentata dalle società non operative non è più qualificata come interpello disapplicativo, bensì rientra nella categoria dell’interpello probatorio, in quanto finalizzata alla dimostrazione della sussistenza di condizioni oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. - Art.13 – Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente
Il Decreto interviene su istituti fondamentali quali il contraddittorio preventivo obbligatorio, l’autotutela obbligatoria, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata.
Contraddittorio preventivo obbligatorio
Una delle novità di maggiore impatto operativo riguarda il contraddittorio preventivo obbligatorio.
L’art. 13 interviene sull’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto, chiarendo in modo puntuale i tempi a disposizione del contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notifica dello schema di atto.
Il correttivo stabilisce che il termine complessivo per presentare le controdeduzioni, e formulare la richiesta di accesso agli atti non può essere inferiore a 60 giorni complessivi.
Viene chiarito che il termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni allo schema di atto comprende anche il tempo necessario per richiedere ed estrarre copia dei documenti utili alla difesa.
Autotutela obbligatoria
L’art. 13, comma 1, lettera b), interviene in modo significativo anche sull’istituto dell’autotutela obbligatoria, modificando l’art. 10-quater dello Statuto.
La novità consiste nell’estensione dell’autotutela obbligatoria agli atti sanzionatori.
E’ stato chiarito che, nei casi previsti dalla norma, l’Amministrazione finanziaria deve procedere d’ufficio all’annullamento, totale o parziale, degli atti illegittimi o infondati, includendo espressamente anche le sanzioni, senza necessità di un’istanza da parte del contribuente.
L’intervento rafforza il principio di legalità dell’azione amministrativa e contribuisce a ridurre il contenzioso su atti manifestamente viziati.
Consulenza giuridica
Sempre l’art. 13 incide sulla disciplina della consulenza giuridica, modificando l’art. 10-octies dello Statuto.
Il correttivo elimina il termine “privati” dal comma 1, chiarendo che la legittimazione a presentare istanze di consulenza giuridica spetta esclusivamente agli enti privati esponenziali di interessi collettivi, quali, ad esempio: associazioni sindacali, organizzazioni di categoria, ordini professionali.
La modifica mira a delimitare con maggiore precisione l’ambito soggettivo dell’istituto, evitando utilizzi impropri e rafforzandone la funzione di indirizzo interpretativo generale.
Consultazione semplificata
L’ultima novità di rilievo riguarda la consultazione semplificata, disciplinata dall’art. 10-novies dello Statuto.
Si tratta di uno strumento pensato per fornire risposte rapide a quesiti semplici, senza ricorrere all’interpello, alleggerendo così il carico di lavoro dell’Amministrazione finanziaria.
Il decreto correttivo chiarisce che, qualora il contribuente utilizzi tale servizio e riceva una risposta che lo rinvia a un documento di prassi, una successiva istanza di interpello è inammissibile, salvo che il contribuente dimostri che il documento richiamato non offre una soluzione univoca al quesito interpretativo, ossia non contiene un’interpretazione chiara, specifica e direttamente applicabile al caso concreto, tale da non lasciare margini di dubbio o possibili letture alternative.
Inoltre, viene introdotto il comma 4-bis, che demanda a un decreto del MEF la definizione delle regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, dei presupposti di accesso e del coordinamento con la disciplina dell’interpello. - Art.14 – Disposizioni in materia di adempimento collaborativo
L’articolo 14 introduce rilevanti novità in materia di adempimento collaborativo, rafforzando il quadro normativo e operativo della cooperative compliance
Il regime di adempimento collaborativo mira a promuovere un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuenti di grandi dimensioni, favorendo la prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali tramite una cooperazione rafforzata (art. 3, D.Lgs. 128/2015).
L’accesso al regime è riservato ai soggetti residenti e ai non residenti con stabile organizzazione in Italia che raggiungano determinate soglie di volume d’affari o ricavi, progressivamente decrescenti:
• dal 2024: almeno 750 milioni di euro;
• dal 2026: almeno 500 milioni di euro;
• dal 2028: almeno 100 milioni di euro.
È prevista l’estensione ai gruppi di imprese, purché almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali e venga adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, coerente con l’art. 2359 c.c. e con gli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 128/2015.
Elemento centrale del regime è l’adozione di un efficace Tax Control Framework (TCF), ossia un sistema strutturato di controllo interno volto alla gestione del rischio fiscale.
Il TCF non consiste in un mero adempimento documentale, bensì in un modello organizzativo integrato nei processi aziendali che consente di:
• identificare i rischi fiscali connessi alle attività d’impresa;
• valutarne probabilità e impatto;
• predisporre controlli preventivi e correttivi;
• assicurare tracciabilità e trasparenza delle decisioni tributarie.
Il sistema deve essere certificato da professionisti indipendenti e qualificati, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 128/2015 e dal D.M. 6 dicembre 2024.
La certificazione costituisce condizione essenziale per l’accesso e la permanenza nel regime e comporta anche benefici ulteriori, quali la riduzione aggiuntiva dei termini di accertamento. L’ingresso nel regime non è automatico, ma subordinato alla presentazione di una formale istanza all’Agenzia delle Entrate.
Tra i principali benefici si segnalano:
• esonero dalla prestazione di garanzia per i rimborsi fiscali (art. 6, D.Lgs. 128/2015).
• riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento fiscale di due anni, ulteriormente ridotti di un anno in presenza di certificazione tributaria (art. 43, D.P.R. 600/1973; art. 57, D.P.R. 633/1972; art. 36, D.Lgs. 241/1997).
• Pubblicazione nell’elenco dei contribuenti aderenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
• procedura di esclusione dal regime preceduta da contraddittorio (art. 7, D.Lgs. 128/2015).
In estrema sintesi, di seguito le principali novità introdotte dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2025:
Ampliamento della platea dei contribuenti ammessi
• Riduzione progressiva delle soglie dimensionali per l’accesso al regime di adempimento collaborativo (dal 2024: 750 mln €, dal 2026: 500 mln €, dal 2028: 100 mln €).
• Estensione ai gruppi di imprese con sistema integrato di gestione del rischio fiscale.
Rafforzamento del ruolo del Tax Control Framework (TCF)
• Il TCF diventa requisito centrale e presupposto di affidabilità fiscale.
• Necessità di certificazione indipendente e integrazione nei processi aziendali.
Consolidamento dei benefici premiali
• Riduzione dei termini di accertamento fino a tre anni se certificato.
• Esonero dalla garanzia per i rimborsi fiscali.
• Maggiore certezza del diritto grazie alla trasparenza e alla pubblicazione nell’elenco dei contribuenti aderenti.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 13.01.2026
Dott. Mattia Rodriguez
mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it
Dott. Giuseppe Morra
giuseppemorra@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.