Principali Risposte dell’Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025
1.RISPOSTA N.258 DEL 1° OTTOBRE 2025
Warrant ai dipendenti e assimilazione fiscale ai carried interest – non sussiste
a cura del Dott. Giuseppe Morra
2.RISPOSTA N.259 DEL 2 OTTOBRE 2025
Cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate – compensazione o rimborso per il cessionario – non sussiste
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
3.RISPOSTA N.270 DEL 23 OTTOBRE 2025
Rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente e trattamento ai fini del reddito di lavoro autonomo
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
4.RISPOSTA N.271 DEL 27 OTTOBRE 2025
Donazione della nuda proprietà di quote di maggioranza comprensiva di convenzione di attribuzione dei correlativi diritti di voto – esenzione da imposta – ammessa
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
5.RISPOSTA N.276 DEL 3 NOVEMBRE 2025
Note di variazione IVA – Concordato preventivo ante 2021 convertito in liquidazione giudiziale – doppio binario temporale di emissione
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
6.RISPOSTA N.278 DEL 3 NOVEMBRE 2025
Fusione – riporto delle perdite fiscali – onere perizia giurata articolo 172, comma 7 TUIR
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
7.RISPOSTA N.282 DEL 4 NOVEMBRE 2025
Consolidato fiscale nazionale – rinnovo tacito – modifica criterio attribuzione perdite
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
8.RISPOSTA N.283 DEL 4 NOVEMBRE 2025
Permuta di cosa presente contro cosa futura – plusvalenza – articolo 86, comma 2, del TUIR –
non applicabile – tassazione
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
9.RISPOSTA N.288 DEL 7 NOVEMBRE 2025
Liquidazione iva di gruppo -Eccedenze di credito iva compensate- requisiti per l’esonero di
presentazione di garanzie
a cura del Dott. Giuseppe Morra
10.RISPOSTA N.291 DEL 12 NOVEMBRE 2025
Reti d’impresa – accollo del debito d’imposta – divieto di compensazione ineludibile
a cura della Dott. ssa Annabella Arienzo
11.RISPOSTA N.294 DEL 4 NOVEMBRE 2025
Consolidato fiscale – omissione di una consolidata – remissione in bonis – ammessa ma a condizioni
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
12.RISPOSTA N.299 DEL 1° DICEMBRE 2025
Prestiti obbligazionari – rimborso integrale alla data di scadenza insieme agli interessi – abuso del diritto – non sussiste
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
13.RISPOSTA N.302 DEL 4 DICEMBRE 2025
Trattamento fiscale dei rimborsi spese erogati ai dipendenti, per l’utilizzo di taxi in Italia il cui
pagamento avviene in contanti a cura del Dott. Giuseppe Morra
1. Risposta n.258 del 1° ottobre 2025
Warrant ai dipendenti e assimilazione fiscale ai carried interest – non sussiste
a cura del Dott. Giuseppe Morra
La società istante ha chiesto il trattamento fiscale di warrant, assegnati ai manager, che conferiscono il diritto di acquistare azioni della società emittente a un prezzo prefissato, entro una scadenza prestabilita.
Il nodo interpretativo sollevato riguarda l’applicabilità ai warrant della disciplina contenuta nell’articolo 60, comma 1, del DL 50/2017, e in particolare se i redditi derivanti dalla vendita delle azioni sottostanti i warrant possano essere qualificati come redditi di natura finanziaria ovvero come redditi di lavoro, con conseguente diversa rilevanza nell’ambito delle imposte sul reddito.
Secondo l’Agenzia, la mera assegnazione di warrant non determina la configurazione di una partecipazione societaria caratterizzata dai requisiti richiesti dall’articolo 60 citato.
In altre parole, la disponibilità di warrant da parte di un soggetto non comporta, di per sé, un investimento significativo nel capitale della società emittente, né la sussistenza dei correlati diritti patrimoniali tipici di strumenti finanziari di natura partecipativa.
In virtù di tale considerazione, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che i proventi realizzati attraverso l’esercizio dei warrant, ossia l’importo economico derivante dall’esercizio dell’opzione congiunto alla contestuale alienazione delle azioni sottostanti, debbano essere inquadrati tra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.
Tale disposizione stabilisce che “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente”.
Ciò comporta l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione previste per i compensi e i redditi percepiti in relazione al rapporto di lavoro, inclusa l’eventuale applicazione di ritenute a titolo d’imposta o d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
2. Risposta n.259 del 2 ottobre 2025
Cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate – compensazione o rimborso per il cessionario – non sussiste
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
L’istante ha rappresentato di voler acquistare da soggetti terzi crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), maturati ai sensi dell’art. 44-bis del DL n. 34/2019, originariamente richiesti a rimborso dai cedenti, al fine di utilizzarli successivamente in compensazione per l’estinzione di debiti tributari ai sensi dell’art. 17 DLGS 241/1997 e senza applicazione di limiti quantitativi.
La fattispecie prospettata presuppone quindi:
la preventiva trasformazione delle DTA in crediti d’imposta in capo ai soggetti cedenti, secondo la disciplina di cui all’art. 44-bis del DL n. 34/2019;
la richiesta di rimborso di tali crediti da parte dei cedenti;
la successiva cessione dei crediti chiesti a rimborso alla società istante, effettuata ai sensi dell’art. 43-bis del DPR n. 602/1973;
l’intenzione, da parte della cessionaria, di utilizzare i crediti acquisiti in compensazione per il pagamento di debiti propri, in luogo della mera monetizzazione mediante rimborso.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina prevista dall’art. 44-bis, comma 2, del DL n. 34/2019, secondo cui i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA possono essere utilizzati mediante:
compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997;
cessione ai sensi degli artt. 43-bis o 43-ter del DPR n. 602/1973;
richiesta di rimborso.
In tale contesto, l’Agenzia ha chiarito che il cessionario del credito da DTA, acquistato ai sensi dell’art. 43-bis del DPR n. 602/1973, può esclusivamente monetizzare il credito mediante l’incasso delle somme oggetto di rimborso, senza possibilità di utilizzo in compensazione, né di ulteriore cessione.
3. Risposta n.270 del 23 ottobre 2025
Rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente e trattamento ai fini del reddito di lavoro autonomo
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
L’Istante è un professionista che nel 2025 ha emesso una fattura nei confronti di una società cliente composta da due voci distinte:
compensi per prestazioni professionali di consulenza;
rimborso spese chilometriche, calcolato moltiplicando i chilometri percorsi per una tariffa al chilometro, con applicazione dell’IVA al 22%.
Il professionista precisa che tale rimborso era stato preventivamente concordato con il committente; era calcolato secondo parametri oggettivi, ossia chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita; era esposto separatamente in fattura rispetto ai compensi.
A seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia, l’istante aggiunge che i parametri utilizzati sono documentabili tramite un prospetto riepilogativo delle attività svolte, nel quale sono indicati tragitti, sedi, orari e chilometri percorsi, tutti riferibili all’incarico.
Inoltre, la distanza percorsa sarebbe verificabile tramite strumenti di mappatura (come Google Maps) e, per alcuni tragitti, tramite lo storico del Telepass. La tariffa chilometrica utilizzata, infine, risulterebbe coerente con i valori comunemente adottati in ambito professionale.
Sulla base di tali elementi, il professionista pone due quesiti:
1. se il rimborso chilometrico, pur in assenza di giustificativi fiscali intestati a terzi, possa essere escluso dalla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973;
2. se, in presenza di un calcolo analitico basato su chilometri percorsi e parametri oggettivi, sia possibile beneficiare dell’esclusione dal reddito prevista dall’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR senza dover esibire ulteriori giustificativi (come scontrini carburante).
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 54 co 2 del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico, a condizione che tali spese siano addebitate analiticamente al committente.
In modo coerente, il nuovo articolo 54-ter stabilisce che tali spese, proprio perché rimborsate e fiscalmente irrilevanti, non sono deducibili dal reddito del professionista.
Tuttavia, questa neutralità fiscale è ammessa solo per rimborsi effettivamente analitici.
Secondo l’Agenzia, l’analiticità dell’addebito sussiste solo se:
la spesa è effettivamente sostenuta dal professionista nello svolgimento dell’incarico;
è indicata separatamente in fattura;
è comprovata da idonea documentazione, dalla quale si possa evincere con precisione:
– la natura della spesa,
– l’importo effettivo,
– la sua diretta riferibilità all’incarico professionale.
Questa documentazione è necessaria per consentire un controllo di coerenza e correttezza ed evitare che il rimborso ecceda il costo realmente sostenuto, trasformandosi, di fatto, in una forma mascherata di compenso.
Applicando questi principi al caso esaminato, l’Agenzia ritiene che il rimborso spese chilometriche – pur essendo concordato preventivamente, calcolato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e determinato con criteri oggettivi e verificabili – non costituisce un rimborso di spese addebitate analiticamente ai sensi dell’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.
Ciò, in quanto esso è basato su una tariffa al chilometro, non riflette una spesa puntualmente documentata, ma rappresenta una quantificazione forfettaria di costi eterogenei (carburante, usura del mezzo, manutenzione, assicurazione, ecc.), che non sono singolarmente provati mediante giustificativi fiscali.
Di conseguenza il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973.
Resta ferma la deducibilità delle spese effettivamente sostenute dal professionista secondo le regole ordinarie.
4. Risposta n.271 del 27 ottobre 2025
Donazione della nuda proprietà di quote di maggioranza comprensiva di convenzione di attribuzione dei correlativi diritti di voto – esenzione da imposta – ammessa
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
L’Istante intende ristrutturare il patrimonio familiare della società Alfa, donando la nuda proprietà della quota di maggioranza, pari al 95%, ai figli in regime di comunione tra di loro e riservando a sé stesso il diritto di usufrutto e mantenendo la piena proprietà di una quota residuale della società pari al 1,3%.
Contestualmente, mediante un’apposita convenzione inserita nell’atto di donazione, la donante attribuirebbe ai figli la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, al fine di consentire loro l’esercizio effettivo del controllo societario ai sensi dell’articolo 2359, co.1.1 c.c.
L’Istante chiede se tale operazione consenta di beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dal TUS, considerando che lo statuto della società attribuisce alla donante alcuni diritti particolari (diritto di convocazione dell’assemblea, poteri di veto su specifiche decisioni e diritto agli utili).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell’art. 3 co-4ter del TUS, così come modificato con l’art.4ter del DLGS 139/2024, i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti ad imposta.
L’esenzione si applica ai trasferimenti di partecipazioni societarie che consentono l’acquisizione o l’integrazione del controllo, a condizione che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. Il controllo rilevante è quello “di diritto”, fondato sulla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Tale beneficio si applica inoltre a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento
Nel caso di specie, la donazione della nuda proprietà delle quote, unita al trasferimento convenzionale dei diritti di voto, realizza un effettivo trasferimento del controllo societario ai figli, anche se in regime di comproprietà.
Viene poi ribadito che la disponibilità della maggioranza dei voti costituisce una presunzione assoluta di controllo, rendendo irrilevanti eventuali clausole statutarie che prevedano maggioranze rafforzate o diritti particolari, purché non svuotino il potere decisionale dell’assemblea ordinaria.
L’Agenzia pertanto conferma che l’agevolazione fiscale è applicabile anche in caso di partecipazioni detenute in comunione, a condizione che i diritti sociali siano esercitati tramite un rappresentante comune dotato della maggioranza dei voti. Nel caso concreto, tale ruolo è attribuito a uno dei figli.
Alla luce di questi elementi l’operazione descritta soddisfa i requisiti previsti dalla normativa e può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni, a condizione che in capo ai beneficiari, venga mantenuto il controllo per almeno cinque anni.
5. Risposta n.276 del 3 novembre 2025
Note di variazione IVA – Concordato preventivo ante 2021 convertito in liquidazione giudiziale – doppio binario temporale di emissione
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
L’istante ALFA, è un’impresa che vanta un credito commerciale verso la società BETA, derivante dalla fornitura di merce regolarmente fatturata e contabilizzata.
Nel 2015 la società debitrice è stata ammessa a concordato preventivo, omologato nel 2016, che prevedeva per i creditori chirografari – tra cui l’istante – il pagamento del 10% del credito.
Nel 2024, il Tribunale ha successivamente dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di BETA, senza risolvere formalmente il precedente concordato, poiché era ormai decorso il termine annuale previsto dall’art. 186 della legge fallimentare.
Nell’ambito della nuova procedura, ALFA ha presentato domanda di insinuazione al passivo per l’intero credito originario; tuttavia, il giudice delegato ha ammesso il credito solo nella misura del 10%, in coerenza con la falcidia prevista dal piano concordatario.
Secondo l’istante, questa riduzione produce un effetto giuridico definitivo: il 90% del credito deve considerarsi estinto, con conseguente venir meno di qualsiasi obbligo della debitrice per tale parte.
Da qui la richiesta su se e quando sia possibile recuperare l’IVA incorporata nella quota di credito falcidiata e non ammessa al passivo.
Il caso presenta una particolarità: la procedura di liquidazione giudiziale, pur essendo formalmente aperta nel 2024, deriva da un concordato preventivo avviato nel 2015.
Diventa quindi necessario stabilire quale versione dell’art. 26 del decreto IVA sia applicabile: quella riformata nel 2021 (più favorevole) oppure quella previgente.
L’Agenzia ricostruisce innanzitutto il quadro normativo. L’art. 26 del decreto IVA, nella versione attuale, consente di emettere la nota di variazione già dall’apertura della procedura concorsuale, senza attendere l’esito infruttuoso. Tuttavia, questa disciplina si applica solo alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.
Per stabilire se una procedura sia “avviata” prima o dopo tale data, l’Agenzia richiama il principio della consecuzione tra procedure concorsuali. Tale principio, considera più procedure come un unico percorso concorsuale, quando sono legate dallo stesso stato di insolvenza.
Nel caso concreto, il giudice delegato ha affermato che:
la liquidazione giudiziale non deriva dalla risoluzione del concordato;
entrambe le procedure hanno origine dal medesimo stato di insolvenza;
la falcidia concordataria resta efficace anche nella liquidazione.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che vi sia consecuzione tra il concordato del 2015 e la liquidazione giudiziale del 2024.
Questo comporta che, ai fini IVA, la procedura debba considerarsi iniziata nel 2015, con la conseguenza che non si applica la disciplina post-2021, bensì quella previgente.
A questo punto, l’Agenzia distingue due parti del credito, che seguono regole diverse.
1. Quota di credito ammessa al passivo (10%)
Per questa parte, l’istante non può emettere immediatamente la nota di variazione, ma dovrà attendere che la procedura di liquidazione si concluda, oppure si realizzi una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Solo a quel momento si potrà parlare di infruttuosità della procedura e procedere al recupero dell’IVA.
2. Quota di credito falcidiata e non ammessa al passivo (90%)
Per questa parte, invece, l’Agenzia assume una posizione favorevole al contribuente. Poiché il credito è stato definitivamente escluso dallo stato passivo, esso è giuridicamente irrecuperabile e non potrà essere soddisfatto in alcun modo, indipendentemente dall’andamento della liquidazione.
La definitività del decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo segna, quindi, il momento in cui si realizza la certezza dell’irrecuperabilità del credito falcidiato. Tale situazione è assimilabile, sul piano sostanziale, a quella di una procedura concorsuale rimasta infruttuosa.
Ne consegue che, da quel momento, l’istante può legittimamente:
emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA per la quota del credito falcidiata;
esercitare il diritto alla detrazione secondo i termini dell’art. 19 del decreto IVA. Infine, l’Agenzia ricorda che:
la nota di variazione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto (cioè l’irrecuperabilità del credito);
la detrazione dell’IVA deve essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota.
In sintesi, l’Agenzia afferma che:
la liquidazione giudiziale del 2024 è in consecuzione con il concordato del 2015;
per la parte di credito ammessa al passivo, la nota IVA potrà essere emessa solo a esito infruttuoso della procedura;
per la parte di credito falcidiata e non ammessa, l’IVA è recuperabile dal momento in cui diventa definitivo lo stato passivo, poiché in tale momento si realizza la certezza giuridica dell’irrecuperabilità.
6. Risposta n.278 del 3 novembre 2025
Fusione – riporto delle perdite fiscali – onere perizia giurata articolo 172, comma 7 TUIR
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’istanza di interpello riguarda una fusione per incorporazione di una società (ALFA S.p.A.) in un’altra società del medesimo gruppo multinazionale (ETA S.p.A.).
L’operazione, perfezionata nel 2023, è stata motivata da finalità industriali e commerciali, connesse al rafforzamento della presenza del gruppo in mercati strategici, ed è stata accompagnata da attività di due diligence, valutazioni economiche e integrazione progressiva delle strutture operative.
All’esito dell’operazione, ALFA risulta titolare di perdite fiscali riportabili, nonché di eccedenze di interessi passivi indeducibili e di ACE, maturate fino al periodo d’imposta 2023 e nel periodo infrannuale antecedente l’efficacia giuridica della fusione.
ETA, invece, non presenta posizioni fiscali soggettive proprie da riportare.
Il contribuente evidenzia che la società incorporata supera il test di vitalità previsto dall’articolo 172, comma 7, del TUIR, con riferimento sia all’esercizio 2023, che al periodo intercorrente tra l’inizio del 2024 e la data di efficacia giuridica della fusione.
Con riferimento al test del patrimonio netto, invece, dalla situazione patrimoniale di riferimento emerge che il patrimonio netto contabile, rettificato tenendo conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione, risulta incapiente rispetto all’ammontare complessivo delle posizioni fiscali che si intenderebbe riportare.
Su questa base, la società istante chiede la disapplicazione del limite patrimoniale, sostenendo che l’operazione non abbia carattere elusivo e si inserisca in una fisiologica riorganizzazione infragruppo.
A seguito della riforma del 2024, il rispetto di un limite quantitativo, ora è rappresentato dal valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite.
Tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto qualificato.
Il valore economico così determinato deve inoltre essere ridotto del doppio dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti l’operazione.
La norma prevede anche che, in caso di assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito secondo il vecchio criterio e quindi nei soli limiti del patrimonio netto contabile, risultante dall’ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501- quater del codice civile, senza considerare i conferimenti e i versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.
L’AGE ha osservato che la richiesta di disapplicazione formulata dal contribuente si fonda su un’impostazione non più coerente con la norma vigente.
In particolare, la società istante fa riferimento al patrimonio netto contabile, secondo la disciplina previgente, senza aver prodotto una relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto, che costituisce invece il presupposto necessario per superare il limite quantitativo oggi previsto dall’articolo 172, comma 7, del TUIR.
Ne deriva che, pur in presenza del superamento del test di vitalità, non è possibile consentire il riporto integrale delle posizioni fiscali dell’incorporata.
In assenza della perizia giurata, il riporto resta consentito esclusivamente entro il limite del patrimonio netto contabile, come risultante dall’ultimo bilancio e rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
7. Risposta n.282 del 4 novembre 2025
Consolidato fiscale nazionale – rinnovo tacito – modifica criterio attribuzione perdite
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
La risposta affronta (artt. 117 e ss. del TUIR), in particolare riguardo al criterio di attribuzione delle perdite residue quando si esercita l’opzione per il consolidato fiscale, con rinnovo tacito per più periodi d’imposta.
In occasione del rinnovo tacito, l’Istante intende modificare il criterio di attribuzione delle perdite fiscali residue e chiede di sapere se sia possibile cambiare il criterio di attribuzione delle perdite residue in occasione del rinnovo tacito del consolidato.
Ulteriore dubbio è se tale modifica resta valida qualora il consolidato si interrompesse anticipatamente nel nuovo triennio.
L’Agenzia, equiparando il rinnovo tacito a un nuovo ciclo di opzione, ha chiarito che è legittimo modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue all’inizio del nuovo triennio, anche se il consolidato si rinnova automaticamente e non tramite una nuova opzione formale.
Quanto invece al secondo quesito in merito agli effetti prodotti sulla modifica del criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione anticipata, l’Age ha chiarito che la modifica resta valida, perché è stata effettuata correttamente all’inizio del nuovo triennio e l’interruzione successiva non ha effetto retroattivo sulle scelte già perfezionate.
Tuttavia è necessario che la modifica del criterio venga comunicata attraverso il quadro OP della dichiarazione dei redditi oppure tramite l’apposito modello di comunicazione dei regimi opzionali.
8. Risposta n.283 del 4 novembre 2025
Permuta di cosa presente contro cosa futura – plusvalenza – articolo 86, comma 2, del TUIR – non applicabile – tassazione
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
L’istante ha prospettato di voler porre in essere un’operazione di permuta di cosa presente contro cosa futura, avente ad oggetto la cessione di un terreno a favore di una controparte, a fronte dell’impegno di quest’ultima a trasferire, una volta realizzati, alcuni posti auto da costruire sul medesimo terreno, oltre al pagamento di un conguaglio in denaro.
L’operazione prospettata rientra nello schema civilistico della permuta, disciplinata dall’art. 1552 del codice civile, e, per quanto concerne il bene futuro, trova applicazione anche la disciplina della vendita di cosa futura di cui all’art. 1472 c.c.
Ai fini delle imposte sui redditi, la permuta è equiparata a una cessione a titolo oneroso in forza dell’art. 9, comma 5, del TUIR, con determinazione del corrispettivo sulla base del valore normale del bene ricevuto ai sensi dell’art. 9, comma 3, del TUIR, in assenza di un corrispettivo monetario.
L’istante ha richiesto se, in relazione a tale operazione, possa trovare applicazione il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 86, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, che consente, in presenza di determinate condizioni, di non far emergere plusvalenze in caso di permuta, fatta salva l’eventuale imponibilità del conguaglio in denaro.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 86 del TUIR, che disciplina il regime di imponibilità delle plusvalenze realizzate nell’ambito del reddito d’impresa, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 2, ultimo periodo, che prevede un regime speciale di neutralità per le cessioni il cui corrispettivo è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, consentendo l’iscrizione del bene ricevuto allo stesso valore fiscale del bene ceduto.
Con riferimento alla fattispecie prospettata, l’Agenzia ha chiarito che tale regime derogatorio non è applicabile alla permuta di cosa presente contro cosa futura oggetto dell’istanza, in quanto il bene che la società istante deve ricevere non è ancora esistente e non è ancora immesso nel ciclo produttivo. Di conseguenza, il bene futuro non può essere considerato, al momento della permuta, assoggettabile alla procedura di ammortamento fiscale.
In assenza del requisito dell’ammortizzabilità del bene ricevuto, l’Agenzia ha sancito che all’operazione in esame trova applicazione esclusivamente il regime ordinario di determinazione della plusvalenza, da calcolarsi sulla base del valore normale del bene ricevuto, con autonoma rilevanza fiscale dell’eventuale conguaglio in denaro pattuito tra le parti.
9. Risposta n.288 del 7 novembre 2025
Liquidazione iva di gruppo -Eccedenze di credito iva compensate- requisiti per l’esonero di presentazione di garanzie
a cura del Dott. Giuseppe Morra
La risposta ad interpello n. 288 del 7 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate si colloca nel quadro interpretativo relativo alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo, offrendo chiarimenti in merito alle condizioni per l’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia previsto dall’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per le eccedenze di credito compensate tra società appartenenti al medesimo gruppo.
Il documento interviene su un tema di particolare rilevanza operativa per i gruppi societari che applicano il regime disciplinato dall’articolo 73, comma 3, del medesimo decreto, contribuendo a precisare il coordinamento tra le regole sulla compensazione infragruppo e quelle relative alle garanzie a tutela dell’erario.
L’Agenzia delle Entrate, riconducendosi ad una fattispecie concreta riguardante l’utilizzo di eccedenze di credito IVA nell’ambito della procedura di liquidazione di gruppo e la verifica delle condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione dalla prestazione della garanzia, ha chiarito che l’istituto della compensazione infragruppo resta soggetto alle regole generali stabilite dalla normativa sui rimborsi e sulle compensazioni dei crediti, che prevede la presentazione di una garanzia ovvero, in alternativa, l’attestazione dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione munita di visto di conformità.
L’Amministrazione finanziaria si concentra sulla corretta individuazione del momento rilevante ai fini della verifica del requisito temporale dei due anni di esercizio dell’attività d’impresa, necessario per accedere al regime di esonero. Viene stabilito che tale requisito deve essere accertato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA e non al momento in cui avvengono le compensazioni infragruppo. Questa puntualizzazione assume rilievo applicativo poiché consente di uniformare il parametro di valutazione e di evitare incertezze connesse alla variabilità delle operazioni interne al gruppo nel corso dell’anno fiscale.
Ulteriori chiarimenti riguardano la natura costitutiva degli adempimenti richiesti per la compensazione dei crediti. La garanzia, quando necessaria, non assume carattere meramente formale, ma rappresenta un elemento essenziale del perfezionamento della procedura. Qualora essa venga prestata tardivamente, le compensazioni effettuate producono effetti giuridici soltanto a decorrere dalla data dell’adempimento, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente. Analogamente, il visto di conformità e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi assumono valore determinante per l’accesso all’esonero, configurandosi come strumenti funzionali alla verifica preventiva dell’affidabilità fiscale del contribuente.
L’AGE affronta inoltre le questioni relative alla possibilità di sanare situazioni irregolari mediante la presentazione di dichiarazioni integrative. In tal senso, riconosce che entro i termini di accertamento e in assenza di attività ispettive in corso, la dichiarazione integrativa corredata di visto di conformità può consentire l’accesso all’esonero dalla garanzia, consolidando gli effetti delle compensazioni già effettuate. Tale impostazione evidenzia la funzione correttiva dello strumento dichiarativo, concepito come mezzo di riallineamento tra posizione fiscale e requisiti formali richiesti dall’ordinamento.
Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la determinazione del periodo biennale necessario per superare la causa ostativa rappresentata dall’avvio di una nuova attività. L’Agenzia ha precisato che il computo del periodo deve essere riferito ai due anni antecedenti la presentazione della dichiarazione IVA, escludendo la rilevanza di eventuali attività svolte all’estero o tramite strutture operative inattive. La definizione di tale criterio rafforza la centralità del momento dichiarativo come parametro di riferimento per l’applicazione delle agevolazioni connesse alla compensazione dei crediti.
10. Risposta n.291 del 12 novembre 2025
Reti d’impresa – accollo del debito d’imposta – divieto di compensazione ineludibile
a cura della Dott. ssa Annabella Arienzo
L’Istante, società promotrice intenzionata a costituire una rete d’impresa finalizzata alla gestione integrata della fiscalità e alla compensazione dei crediti tributari tra i soggetti aderenti, prospetta un modello operativo nel quale ciascun retista, pur rimanendo titolare dei propri crediti d’imposta, potrebbe utilizzarli per compensare debiti fiscali di altri retisti, facendo ricorso al modello F24 e al codice tributo “50 – coobbligazione”, in esecuzione di rapporti contrattuali (appalto o servizi) interni alla rete.
A tal proposito l’Istante chiede (i) se sia legittimo effettuare la compensazione dei crediti tra i retisti, (ii) se l’operazione sia qualificabile tra le forme ammesse di gestione condivisa di fiscalità, e (iii) se tale pratica non configuri un accollo fiscale bensì un impiego di propri crediti in compensazione orizzontale tra retisti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 è ammessa esclusivamente in presenza di identità soggettiva tra titolare del credito e titolare del debito.
Ogni compensazione che coinvolga soggetti diversi integra, di fatto, un’ipotesi di accollo del debito d’imposta altrui.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Statuto del contribuente, l’accollo del debito tributario senza liberazione del debitore originario è ammesso.
Tuttavia, l’articolo 1 del DL n. 124/2019 stabilisce che l’accollante non può estinguere il debito accollato mediante compensazione dei propri crediti fiscali, dovendo il pagamento avvenire esclusivamente con modalità ordinarie.
Con l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha precisato che l’accollo tributario ha rilievo esclusivamente interno e non incide sul rapporto d’imposta con l’Erario: il debitore resta l’accollato e la mancanza di identità soggettiva esclude ogni possibilità di compensazione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma nettamente che non esiste spazio, nell’attuale ordinamento, per forme di compensazione “multisoggettiva” dei crediti tributari, nemmeno all’interno di reti d’impresa strutturate.
11. Risposta n.294 del 4 novembre 2025
Consolidato fiscale – omissione di una consolidata – remissione in bonis – ammessa ma a condizioni
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
La risposta in analisi riguarda un gruppo societario già in consolidato fiscale, al quale si aggiunge una nuova società.
Tale nuova società Beta è stata costituita a novembre 2023, è controllata al 51% e il suo primo esercizio sociale va dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2024 e l’intenzione è far entrare la nuova società nel consolidato fiscale, cioè dal suo primo esercizio.
Tuttavia, quando la capogruppo aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2023, aveva omesso di indicare questa nuova società nel quadro OP, cioè nel quadro dove si comunica formalmente l’opzione per la tassazione di gruppo.
L’errore, quindi, non riguarda la mancanza dei requisiti per il consolidato, ma solo l’omissione di un’indicazione dichiarativa.
Le società Istanti (Alfa e Beta) hanno spiegato che gli acconti IRES sono stati calcolati come se la nuova società facesse già parte del consolidato, precisando che l’importo complessivamente versato corrisponde esattamente a quello che sarebbe stato dovuto includendo anche la nuova società nel perimetro di gruppo.
Hanno evidenziato inoltre che, nel bilancio della nuova società al 31 dicembre 2024, è stato rilevato un provento da consolidamento, legato al fatto che la società ha trasferito perdite fiscali e interessi passivi alla capogruppo, proprio come accade alle società consolidate.
Le istanti chiedono all’AGE se sia possibile rimediare all’errore utilizzando la remissione in bonis, cioè quell’istituto che consente di sanare omissioni formali quando la volontà sostanziale è chiara e non ci sono intenti elusivi o ripensamenti successivi, ex articolo 2 D.L. n.16 del 2012.
L’AGE ha risposto elencando le seguenti condizioni per l’applicabilità dell’istituto: non devono essere già iniziati controlli, i requisiti sostanziali devono esistere fin dall’inizio e l’adempimento deve essere effettuato entro la prima dichiarazione utile, pagando la sanzione prevista.
Ma soprattutto ha sottolineato che la remissione non può essere usata se il contribuente cambia idea dopo, per convenienza e serve, invece, che la volontà di aderire al regime risulti già dai comportamenti tenuti.
L’AGE ha osservato che la nuova società si trova nel suo primo periodo d’imposta e che, quindi, il suo ingresso nel consolidato non incide sull’importo dell’acconto dovuto per il 2024.
Per questo motivo, il fatto che la capogruppo abbia versato un acconto calcolato sulla base del solo reddito del consolidato 2023 non è in contrasto con la volontà di includere la nuova società nel perimetro di gruppo. Anzi, è perfettamente compatibile con le regole applicabili in questa situazione.
Inoltre ha esaminato l’altro comportamento segnalato dalle istanti, cioè la rilevazione nel bilancio della nuova società di un provento da consolidamento, spiegando che questa iscrizione contabile ha presupposto l’adesione al consolidato e che ha rappresentato, di fatto, una manifestazione concreta della volontà di applicare il regime di tassazione di gruppo anche a quella società.
Mettendo insieme questi due elementi, l’AGE è arrivata alla conclusione che il comportamento del gruppo è coerente con l’intento di includere la nuova società nel consolidato fin dal 2024. Di conseguenza, l’omissione nel quadro OP viene qualificata come una violazione meramente formale.
Per questo motivo, l’AGE ha ritenuto applicabile la remissione in bonis, indicando alle società cosa devono fare per regolarizzare la situazione: la capogruppo dovrà includere la nuova società nel quadro OP della prima dichiarazione utile, la nuova società dovrà compilare il quadro GN per trasferire il proprio reddito al consolidato e dovrà essere versata la sanzione di 250 euro.
12. Risposta n.299 del 1° dicembre 2025
Prestiti obbligazionari – rimborso integrale alla data di scadenza insieme agli interessi – abuso del diritto – non sussiste
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
La società Istante intende finanziare un rilevante piano di investimenti attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato, privo di garanzie e di lunga durata (15–20 anni).
Le obbligazioni prevedono il pagamento di un’unica cedola alla scadenza, con un tasso di interesse annuo composto commisurato al rischio d’impresa e alle caratteristiche dell’operazione.
A tal fine si chiede se tale fattispecie configuri un’ipotesi abusiva ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, in ragione del fatto che:
gli obbligazionisti subiscono la tassazione degli interessi solo al momento dell’incasso, alla scadenza del prestito;
la società emittente deduce gli interessi passivi per competenza, nei diversi periodi d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il disallineamento temporale tra imposizione e deduzione non è ritenuto contrario alla ratio delle norme fiscali, ma rappresenta il naturale riflesso contabile e fiscale di uno strumento finanziario tipico, utilizzato per reperire risorse a lungo termine.
L’operazione risponde inoltre a valide ragioni extra-fiscali non marginali, legate al finanziamento di investimenti strategici e allo sviluppo dell’attività d’impresa. In particolare, l’ADE chiarisce che:
il disallineamento temporale non è artificioso, ma è intrinseco al funzionamento dei prestiti one coupon;
la deduzione per competenza degli interessi passivi è coerente con le regole ordinarie del reddito d’impresa;
la tassazione degli interessi attivi al momento dell’incasso segue le regole ordinarie applicabili agli obbligazionisti.
Per tale ragione non c’è alcuna violazione della ratio delle norme fiscali, né un utilizzo distorto degli strumenti giuridici.
Proprio l’assenza del primo elemento costitutivo dell’abuso (il vantaggio fiscale indebito) consente all’Agenzia di escludere l’ipotesi di un abuso di diritto e di non esaminare gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
13. Risposta n.302 del 4 dicembre 2025
Trattamento fiscale dei rimborsi spese erogati ai dipendenti, per l’utilizzo di taxi in Italia il cui pagamento avviene in contanti
a cura del Dott. Giuseppe Morra
L’istante è una società che nell’ambito di trasferte aziendali, aveva erogato rimborsi spese ad una propria dipendente per spostamenti effettuati mediante taxi le cui corse erano state pagate in contanti dalla dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione ai rimborsi spese per trasferte o missioni, l’articolo 51, comma 5, del TUIR prevede un regime particolare.
I rimborsi delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono a formare il reddito, a condizione che siano analitici, documentati e sostenuti con strumenti tracciabili quali bonifici, pagamenti con carta o altri mezzi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997.
In sintesi, in assenza di tracciabilità dei pagamenti, i rimborsi spese per l’utilizzo del taxi in Italia e sostenuti in contanti non beneficiano del regime di non imponibilità previsto per i rimborsi analitici e documentati, ma devono essere inclusi nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia richiama altresì l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui le società ed enti, al momento dell’erogazione delle somme imponibili, devono operare la ritenuta a titolo d’acconto sul reddito da lavoro dipendente con l’aliquota corrispondente alla fascia più elevata di reddito del percipiente.
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Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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