Newsletter 3/2025

La Riforma Fiscale IRPEF – IRES/3

Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure fiscali contenute nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024 n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)” (in seguito il “Decreto”).

In questo documento sono analizzati gli argomenti di cui all’indice.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni commentate può essere soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

1. Art. 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite fiscali

La prima novità contenuta nel Decreto è la modifica dell’art. 84 co. 3 del TUIR.

Vendita di partecipazioni con perdite fiscali

Ai sensi del comma 3, le disposizioni del comma 1 (ovvero il riporto delle perdite fiscali) non si applicano se le partecipazioni (complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto) nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o acquisite da terzi e se viene modificata l’attività principale, in fatto esercitata, nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.

La modifica si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o comunque di acquisizione di azienda o ramo d’azienda ed assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione nei due periodi d’imposta anteriori o successivi. Non costituisce cambiamento la mera immissione di nuove risorse finanziarie o di singoli beni strumentali. L’applicabilità di tale norma è estesa anche alle società di persone commerciali (SAS ed SNC).

Nuove condizioni per il riporto delle perdite in generale

Sono rimasti invariati i commi 1 e 2 dell’art. 84, i quali disciplinano quanto segue:

La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (comma 1).

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (comma 2).

Tra le condizioni per il riporto, stante la finalità di renderle maggiormente omogenee, è stata eliminata, nell’ambito dell’articolo 84, la “condizione di vitalità” consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non presente negli articoli 172 e 173 del TUIR relativi a fusioni e scissioni.

La condizione del valore del patrimonio netto

Inoltre — ed è questa la grande novità — si è allargato il limite quantitativo del riporto al valore economico del patrimonio netto (in alternativa a quello contabile).

Per coerenza, questo nuovo parametro è stato assunto anche nell’ambito della disciplina in materia di fusioni e scissioni. Quindi il patrimonio netto che funge da limite quantitativo al riporto delle perdite in tali operazioni è da assumersi alternativamente nel suo valore economico (o nel suo valore contabile).

Per effetto di quanto sopra, il nuovo art. 84 co. 3-bis stabilisce che i limiti al riporto delle perdite non si applicano:

  • qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite risulti superato il test di vitalità (ossia ricavi e proventi dell’attività caratteristica superiori al 40% della media degli ultimi 2 esercizi anteriori, e spese di prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi);
  • nel caso di superamento del test di vitalità, per un importo non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società alla data di riferimento delle perdite e risultante da una relazione giurata di stima. In assenza di una relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite (art. 84 co. ter).

Pertanto, con le modifiche intervenute, sia l’articolo 84 sia gli articoli 172 e 173 del TUIR pongono come condizione per il riporto delle perdite il superamento dello stesso test “qualitativo” di vitalità e come limite quantitativo al riporto delle perdite quello rappresentato dal valore economico del patrimonio netto o in alternativa quello contabile.

In continuità con la disciplina previgente, per motivi antielusivi, il patrimonio netto contabile o il suo valore economico va assunto al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale rilevante (senza considerare i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici).

In presenza di conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori, il valore economico del patrimonio netto è però determinato in modo semplificato, riducendo lo stesso di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile.

In sostanza, tali conferimenti e versamenti che devono decurtare il valore economico del patrimonio netto si rideterminano assumendo essi stessi per un valore proporzionalmente corrispondente all’incremento del valore economico del patrimonio netto rispetto a quello contabile.

Le operazioni infragruppo

I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali non si applicano qualora le operazioni su indicate si verifichino all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo.

Come afferma la relazione governativa al Decreto, volendo riassumere il nuovo regime di circolazione delle perdite fiscali (e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE) quale risultante dalle modifiche apportate, e tenuto anche conto della disciplina prevista ad hoc nell’ambito della tassazione consolidata, esso è descrivibile come segue:

  • Fusioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, a prescindere dalla partecipazione o meno alla medesima tassazione consolidata: il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo non si applicano alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE realizzate in “costanza di gruppo” dalle società, nonché a quelle che sono state sottoposte al test di vitalità e al limite quantitativo in occasione dell’acquisizione del controllo di tali società (ex art. 84 del TUIR) da parte di società del gruppo, oppure in occasione del subentro nel diritto a riportare tali perdite da parte di società del gruppo a seguito di operazioni di fusione o scissione (art. 172, commi 7 e 7-bis e art. 173 del TUIR), se, al momento di effettuazione dei test, le società interessate alla fusione erano già nello stesso perimetro di gruppo.
  • Fusioni tra società aderenti alla medesima tassazione consolidata, a prescindere dal fatto che interrompano tale tassazione (e quindi anche nel caso di fusione tra la consolidante e l’unica consolidata): il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo non si applicano alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE che, in assenza della fusione, sarebbero state utilizzabili nell’ambito della tassazione consolidata.
  • Fusione tra società non appartenenti allo stesso gruppo: si applicano il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo; resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera d) dello Statuto dei diritti del contribuente.
  • Fusioni, non interruttive della tassazione consolidata, tra società aderenti alla tassazione consolidata e società terze non appartenenti allo stesso gruppo: si applica il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE che, in assenza della fusione, sarebbero state utilizzabili nell’ambito della tassazione consolidata, nonché alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE delle società terze.

Permane, invece, l’inapplicabilità del test di vitalità nonché del nuovo limite quantitativo alle perdite delle società aderenti al consolidato utilizzabili nell’ambito della tassazione consolidata per effetto dello spossessamento delle stesse che si verifica a causa dell’adesione alla tassazione consolidata.

Perdite “finali”

Con riferimento alle perdite estere “finali”, sono state soppresse le relative disposizioni in quanto l’adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sarebbe stato circoscritto solo a ipotesi in cui le perdite definitive del soggetto estero fossero state computate in diminuzione del soggetto risultante dalla fusione o incorporante.

Identificazione delle perdite della società scissa in caso di scissione parziale

Stante l’incertezza interpretativa sul tema, viene previsto che in caso di scissione parziale, non retrodatabile ai sensi del comma 11 dell’articolo 173 del TUIR, le posizioni soggettive che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, sono oggetto di ripartizione tra la società scissa e le società beneficiarie e, quindi, le perdite fiscali cui si applicano i limiti previsti dal comma 10 dell’articolo 173 del TUIR, sono quelle esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione, a nulla rilevando il “periodo interinale” intercorrente tra la data di chiusura di tale periodo d’imposta e la data di efficacia giuridica della scissione.

In altre parole, la perdita realizzata nel periodo interinale confluisce nel risultato riferibile all’esercizio unitario della scissa, che non subisce alcuna soluzione di continuità.

Applicazione dei limiti in caso di fusioni retrodatate

L’articolo 172, comma 7, del TUIR stabiliva che in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione di cui al comma 9, le limitazioni al riporto delle perdite si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

Questa norma si applicava a tutti i soggetti partecipanti alla fusione, inclusa l’incorporante, determinando in capo a quest’ultima effetti ingiustificati. Infatti, l’applicazione di questa disposizione poteva comportare una penalizzazione per la società incorporante che avesse deciso di effettuare una fusione i cui effetti fiscali sono retrodatati, in luogo di una fusione non retrodatata.

Pertanto, al fine di eliminare tale ingiustificato trattamento deteriore della incorporante in caso di fusione retrodatata ai fini fiscali, con il nuovo comma 7-bis si prevede che la disposizione che prevede l’applicazione dei limiti e delle condizioni al riporto delle perdite realizzate nel menzionato periodo interinale si applica alle sole società incorporate.

2. Art. 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione di imprese e società

L’art. 18 del decreto legislativo di riforma di IRPEF e IRES ribalta il criterio di tassazione previsto dall’art. 182 del TUIR, semplificando la determinazione del reddito degli esercizi compresi nella liquidazione, sino a oggi determinati in via provvisoria.

In estrema sintesi, in base al nuovo art. 182, il risultato reddituale di ogni esercizio è determinato applicando le disposizioni ordinarie del reddito di impresa, al netto delle perdite degli esercizi precedenti per il loro intero importo, indipendentemente dalla durata della liquidazione.

Detto reddito è tassato in via definitiva ricorrendone le condizioni, con l’opzione per l’applicazione del “carry back” e per la tassazione separata, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento.

Più nel dettaglio, per quanto concerne le imprese individuali e le società di persone, la nuova disciplina si basa sui seguenti principi: la rideterminazione dell’intero periodo di liquidazione (se di durata inferiore ai 3 anni) avviene solo previa opzione del contribuente esercitata al termine della procedura, sommando algebricamente redditi e perdite di periodo in modo da addivenire all’unico risultato del periodo di liquidazione.

Le perdite si scomputano interamente dal reddito degli esercizi successivi compresi nella liquidazione (fino a capienza degli stessi), senza considerare il limite dell’80%.

Pertanto, anche per i soggetti IRPEF la perdita di un periodo “intermedio” della liquidazione resta “sospesa”, in attesa di compensazione con il reddito degli esercizi successivi, e non è imputata ai soci ai sensi dell’art. 8 del TUIR.

3. Art. 20 – Modifica al regime delle società di comodo

L’articolo 20 del Decreto apporta specifiche variazioni alla disciplina delle società di comodo, che sono entità giuridiche costituite non per l’esercizio di un’attività commerciale reale, ma principalmente per detenere beni come immobili, partecipazioni o altri asset, offrendo vantaggi fiscali ai soci.

La novità introdotta dall’articolo 20 riguarda la riduzione della soglia di redditività presunta per determinare l’operatività delle società per le immobilizzazioni e per le partecipazioni:

  • Partecipazioni: viene applicata un’aliquota dell’1%, dimezzando quella precedente che era del 2%, sul valore delle partecipazioni in società commerciali, come definite dall’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico.
  • Immobili: si passa ad un’aliquota del 3% rispetto a quella ante Riforma Fiscale del 6%, calcolato al valore di bilancio del bene (normalmente il costo storico rivalutato o il valore catastale rivalutato).

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 23 aprile 2025

Dott.ssa Annabella Arienzo annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Giuseppe Morra giuseppemorra@fiorentinoassociati.it

Dott. Antonio Maria Fiorentino antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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