Newsletter n.1 – 2024 – Decreto Adempimenti

Decreto ‘’Adempimenti’’

Il 12 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il Decreto legislativo 8 gennaio 2024 n.1, attuativo della riforma fiscale (di seguito anche Decreto ‘’Adempimenti’’), entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Di seguito si riportano alcune delle principali novità.

Indice

1. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati

2. Procedura per comunicazione cessazione incarico depositario scritture contabili

3. Scadenza dei versamenti rateali imposte

4. Ampliamento soglia versamenti minimi IVA e ritenute redditi di lavoro autonomo

5. Sospensione invio di comunicazioni e inviti

6. Revisione termini di presentazione dichiarazioni fiscali

7. Esclusione decadenza beneficio crediti d’imposta

8. Innalzamento soglia esonero visto di conformità

9. Addebito in conto dell’F24 con scadenze future

10. Pagamento versamenti F24 tramite PagoPa

1. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i
lavoratori dipendenti e pensionati

L’art.1 del Dlgs Adempimenti istituisce una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati, prevedendo in via sperimentale a partire dal 2024, che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’Agenzia, siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso semplificato, con l’obiettivo di facilitare le operazioni di compilazione.

I dati confermati o modificati saranno comunicati automaticamente in dichiarazione. In futuro anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

2. Procedura per comunicazione cessazione incarico
depositario scritture contabili

È previsto anche uno snellimento della procedura per la comunicazione della cessazione dell’incarico per i depositari delle scritture contabili.

Infatti, qualora il contribuente non dovesse provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione dati, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine il depositario dovrà avvisare tale contribuente, tramite pec o lettera raccomandata, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico ed allo stesso tempo procedere entro lo stesso termine all’invio della comunicazione di cessazione anche all’Agenzia delle Entrate.

3. Scadenza dei versamenti rateali imposte

L’ articolo 20 DLGS 241/1997, che stabilisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e del primo acconto delle imposte, ha subito le seguenti modifiche da parte del decreto attuativo, prevedendo che:

 senza aver esercitato l’opzione, il versamento è effettuato in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza, e il pagamento va completato entro il 16 dicembre, dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;

 i versamenti rateali sono eseguiti entro il giorno 16 di ciascun mese, per tutti i soggetti titolari di partiva IVA o meno.

Tali diposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

4. Ampliamento soglia versamenti minimi IVA e ritenute redditi di lavoro autonomo

Il decreto attuativo dispone il passaggio da 25,82 a 100 euro per il versamento minimo per l’IVA e le ritenute, prevedendo quindi l’innalzamento della soglia dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute d’acconto.

Nello specifico se l’IVA a debito periodica (mensile/trimestrale) è pari o inferiore a 100 euro, il versamento può essere rinviato al periodo successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Tale versamento deve essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno anche laddove inferiore alla soglia.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle liquidazioni periodiche relative all’anno di imposta 2024. Stesso discorso anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Per il versamento invece delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

Tale disposizione si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

È inoltre prevista una modifica riguardo ai termini di versamento delle ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio, nello specifico il versamento della ritenuta è eseguito dal condominio, qualora il totale delle ritenute ammonti a 500 euro, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche nel caso in cui tale importo non sia stato raggiunto.

Per le ritenute operate nel mese di dicembre, il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

5. Sospensione invio di comunicazioni e inviti

Tra le misure del decreto, è altresì prevista una specifica disposizione che attua una sospensione degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Tale sospensione che va dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, riguarda:

 le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati;

 le comunicazioni degli esiti dei controlli formali;

 le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;

 gli inviti all’adempimento spontaneo.

6. Revisione termini di presentazione dichiarazioni fiscali

Il decreto attuativo prevede le seguenti novità in materia di presentazione delle dichiarazioni fiscali:

 le persone fisiche, società di persone o associazioni il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e Irap è anticipato al 30 settembre rispetto al 30 novembre.

 il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti Ires, si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Le nuove scadenze avranno effetto dal 2 maggio 2024.

La diposizione prevede che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.

Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

7. Esclusione decadenza beneficio crediti dimposta

In relazione ai crediti d’imposta con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022, la mancata indicazione di quei crediti di imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, nelle dichiarazioni annuali di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta, non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante.

Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de ‘’minimis’’, si conferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del regolamento n. 115 del 2017 che stabilisce che ‘’l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario oppure, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale’’.

8. Innalzamento soglia esonero visto di conformità

Il Decreto ha previsto l’innalzamento delle soglie per l’apposizione del visto di conformità ovvero:

 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di importo non superiore a 70 mila euro annui in relazione all’IVA e per un importo non superiore a 50 mila euro annui riguardo le imposte dirette e Irap.

 L’esonero dall’apposizione del visto o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70 mila euro annui.

9. Addebito in conto dellF24 con scadenze future

Per semplificare i pagamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, viene introdotta la possibilità di addebito in conto dell’F24 con scadenze future.

Il contribuente, quindi, potrà ricorrere all’autorizzazione in via preventiva all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

10. Pagamento versamenti F24 tramite PagoPa

Il presente decreto ha stabilito che sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

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Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Napoli, 20 febbraio 2024

Dott. Fabrizio Fiorentino

fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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