Spese legali deducibili solo con l’esaurimento dell’incarico
Si porta a conoscenza che con la recente sentenza n. 16969 dell’11 agosto 2016, la Corte di Cassazione è intervenuta sul complesso tema della deducibilità delle spese legali sostenute in pendenza del giudizio, e della corretta imputazione temporale delle stesse.
Tenuto conto della valenza generalizzata dell’argomento, con la presente nota si fornisce una sintesi delle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte per la loro deducibilità.
Nel caso sottoposto all’analisi della Corte, la società contribuente aveva dedotto nel periodo d’imposta 2002 costi per prestazioni di assistenza legale relativi ad una causa ancora in corso. L’ufficio riprendeva a tassazione tali oneri avendo ritenuto che gli stessi avrebbero dovuto essere dedotti nell’esercizio di ultimazione della prestazione. In particolare, non essendosi conclusa la controversia, l’ufficio ha ritenuto che il componente negativo difettasse del requisito della “oggettiva determinabilità” richiesto per la deducibilità dei costi dall’art. 109 del Tuir.
La Commissione tributaria regionale (confermando la decisione di primo grado) aveva rigettato l’appello proposto dall’ufficio, affermando che “il professionista ha diritto all’immediata percezione del compenso per ogni singola prestazione resa (la quale si considera in quel momento ultimata) a prescindere dall’esito della causa e dalla incertezza del componente negativo del reddito derivante dalla non definitività dell’ammontare delle spese”.
Come noto, l’art. 109, co. 2, lett. b) del Tuir stabilisce che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”. Tuttavia, per i servizi a carattere immateriale, quale è la consulenza legale, la determinazione esatta del momento in cui la prestazione può dirsi conclusa non è agevole.
Invero, se di facile soluzione è il caso in cui il servizio di consulenza sia formalizzato in un atto, in quanto l’ultimazione del servizio di fatto coincide con la presentazione del parere o del ricorso, più ardua è invece l’imputazione a periodo delle prestazioni legali, laddove non vi siano elementi che consentano di individuare in modo puntuale la conclusione della prestazione.
Peraltro, in presenza di prestazioni complesse oggetto di un unico contratto, non pare agevole individuare frazioni autonome di servizio, che possano considerarsi ultimate in momenti differenti le une rispetto alle altre.
Pronunciandosi sul tema in oggetto, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento ha precisato che in materia di prestazioni professionali, vige la regola della postnumerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), in virtù della quale il diritto al compenso pattuito matura solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata.
Tale regola è mitigata dal diritto del professionista ex art. 2234 c.c. all’anticipazione delle spese occorrenti per l’esecuzione dell’opera e alla percezione dell’acconto (da determinarsi secondo gli usi) sul compenso (Cass. n. 24046/2006).
Dunque, con la pronuncia in commento, la Cassazione ha sancito il principio per il quale, considerato che la prestazione difensiva ha carattere unitario, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, e che, l’unitarietà deve essere rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (Conforme Cass. n. 17059/2007).
In altri termini, in applicazione anche della disciplina codicistica di cui all’art. 2957, ai sensi della quale “Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l’ultima prestazione” la Suprema Corte ha stabilito che il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano, rispettivamente, conseguiti, sostenuti e quindi deducibili quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale.
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Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 3 ottobre 2016
Dott. Aurora Renga aurorarenga@fiorentinoassociati.it
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