n.8/2016 – Legge di Stabilità 2016/6: Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Legge di Stabilità 2016/6: Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

In data 30 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito “Legge di Stabilità” o anche “Legge”).

In questa sede sarà analizzato il tema del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno così come di seguito:

1. Soggetti beneficiari;

2. Gli investimenti agevolabili; 

3. Determinazione del credito d’imposta;

4. Misura del credito d’imposta;

5. Utilizzo del credito d’imposta;

6. Rideterminazione del credito d’imposta;

7. Controlli.

1. Soggetti beneficiari

Tutte le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-20201, nel quadriennio 2016 – 2019, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, possono beneficiare del credito d’imposta in commento.

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, delle fibre sintetiche, della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche nonché i soggetti operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

1 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

L’agevolazione è preclusa anche alle imprese in “difficoltà” così come definite dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01 del 31 luglio 20142.

2. Gli investimenti agevolabili

Danno diritto alla fruizione del suddetto credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un “progetto di investimento iniziale”3 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio4.

Per “progetto di investimento iniziale” si intende:

 un investimento in attivi materiali ed immateriali relativo alla creazione o l’ampliamento

di un nuovo stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

 l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquisito. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa;

così come:

2 Si ritiene che un’impresa sia in “difficoltà” se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale

per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3 Così come definito dal Regolamento Ue n. 651/2014

4 Art. 1, comma 99, L.208/2015.

 un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

 l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquisito, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

3. Determinazione del credito d’imposta

Il comma 101 dell’art. 1 della Legge di Stabilità stabilisce che l’agevolazione venga commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato5.  

Per ciascun progetto di investimento agevolabile viene individuato un limite massimo pari:

– ad euro 1,5 milioni per le piccole imprese;

– ad euro 5 milioni per le medie imprese;

– ad euro 15 milioni per le grandi imprese.

Il credito d’imposta in oggetto non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (es. Credito d’imposta per R&S).

4. Misura del credito d’imposta

Sull’importo determinato così come indicato nel paragrafo precedente dovrà essere calcolata la percentuale di agevolazione6, pari al:

 20% per le piccole imprese;

 15% per le medie imprese;

 10% per le grandi imprese.

5Viene inoltre specificato che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, venga assunto il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e che questo non comprenda le spese di manutenzione.

6 Il credito di imposta sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

5. Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, fintanto che non se ne conclude l’utilizzo.

Al comma 104 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 è stabilito che al credito d’imposta in esame non si applica il limite di utilizzo di euro 250.000 annui previsto dalla Finanziaria del 2008.

Prima di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione. Con provvedimento n. 45080 del 24 marzo 2016 la stessa Agenzia ha approvato il modello per la fruizione del credito d’imposta e le modalità di comunicazione7.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica (per ogni comunicazione presentata) apposita ricevuta attestante l’eventuale fruibilità del credito d’imposta.

Il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione, a decorrere del periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento, presentando il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

6. Rideterminazione del credito d’imposta

Il testo normativo prevede alcuni casi di rideterminazione del credito d’imposta in esame8.

È previsto che se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

7 Tale provvedimento è stato analizzato nel focus “Risoluzioni e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 1/16” elaborato da parte dello Studio.

8 Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati, per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

7. Controlli

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al credito d’imposta, nonché le cause dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta, provvedendo all’eventuale recupero degli importi indebitamente fruiti, maggiorati di interessi e sanzioni.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 06 giugno 2016 

Dott. Giuseppe Giannotto

giuseppegiannotto@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

Newsletter n. 8/2016

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