Legge di Stabilità 2016/4: dichiarazione sostitutiva per disdetta del canone alla RAI
La Legge n. 208/20151 (di seguito “Legge di Stabilità” o anche “Legge”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2015, all’articolo 1, comma 153, ha apportato delle modifiche all’articolo 1, secondo comma, del regio decreto legge 21 febbraio 1938 n. 246, inserendo la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, nel caso in cui l’utente abbia sottoscritto un contratto per la fornitura elettrica, nel luogo ove lo stesso detenga la sua residenza anagrafica.
Per superare la presunzione ivi prevista, a decorrere dal 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da presentarsi all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal provvedimento prot. N. 45059 del 24 marzo 2016.
Con il citato provvedimento, è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, ad uso esclusivo dei titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, nonché le relative modalità e termini di presentazione del modello.
Soggetti interessati
Le disposizioni in oggetto e il modello di dichiarazione dovranno essere utilizzati esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di utenza di energia elettrica per uso domestico residenziale.
1 Articolo 1, comma 153
Tipologie di dichiarazioni
Il titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, può presentare alternativamente:
a) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica2 in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (quadro A del modello);
b) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto –legge 21 febbraio 1938 n. 2463 (quadro A del modello);
2 Si ricorda che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avanti dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del D.P.R. n. 223/1989)
3 Ove l’abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e
continui a detenere l’apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell’apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento. La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla denunzia l’utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all’Ufficio del Registro, per spese dell’involucro su accennato ed accessori.
Qualora l’utente intenda cedere o alienare l’apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall’obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
L’utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l’apparecchio entro il 1° semestre dell’anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all’Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l’avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
L’utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora l’utente intenda riaprire l’apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 520 da versarsi
c) una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunichi il codice fiscale (quadro B del modello);
d) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione precedentemente resa e inviata (quadri A e B in un’apposita sezione), secondo quanto stabilito alle precedenti lettere a), b) e c), come ad esempio nel caso di un successivo acquisto di un apparecchio televisivo.
Le citate dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da un erede in relazione alla utenze elettriche intestate in via transitoria ad un soggetto deceduto.
La dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b), di non detenzione di un apparecchio televisivo (quado A del modello), per espressa previsione di legge ha validità annuale.
Modalità di presentazione
La dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata nei seguenti modi utilizzando il modello riprodotto a margine della presente newsletter:
direttamente dal contribuente o dall’erede mediante l’applicazione delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel;
attraverso specifici intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 , del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, appositamente delegati dal contribuente;
nei casi in cui non sia possibile trasmettere il modello con modalità telematiche, la dichiarazione potrà essere inviata in uno con una copia di un valido documento di riconoscimento, attraverso il servizio postale in plico raccomandato senza busta, da indirizzare a Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino I, S.A.T. –Sportello abbonamenti TV- Casella Postale 22 -10121 Torino. Nel caso di specie, la data di spedizione risulterà dal timbro postale di invio.
con vaglia postale intestato all’Ufficio medesimo. L’Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale.
Termini di presentazione
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate ogni giorno dell’anno e i relativi effetti, saranno prodotti in relazione alla data di presentazione secondo quanto indicato di seguito:
1. In via transitoria, l’invio della dichiarazioni sostitutive di cui alle precedenti lettere a) e b), potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica sino al 10 maggio 2016, determinando in tal guisa gli effetti per tutto l’anno 2016;
2. La dichiarazione sostitutiva, presentata con il servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 sino al 30 giugno 2016, copre il canone dovuto per il secondo semestre solare 2016, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del regio decreto – legge n. 246 del 1938;
3. La dichiarazione presentata dal 1° luglio ed entro il 31 gennaio 2017, esplica i suoi effetti per l’intero canone dovuto per l’anno 2017;
4. L’invio a regime della dichiarazione sostituiva di cui alla lettere a) e b), presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha avrà effetto per l’intero canone dovuto sull’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione, presentata dal 1° febbraio e entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, avrà effetto per il canone relativo al semestre solare successivo a quello di presentazione, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del regio decreto – legge n. 246 del 1938;
5. Coloro che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano altresì già titolari di altra utenza residenziale, nell’atto di attivazione, dovranno presentare la dichiarazione di cui alle lettere a) e b) entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione del contratto di energia elettrica stesso;
6. La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, esplicherà i suoi effetti secondo quanto indicato ai punti precedenti;
7. In via transitoria per l’anno solare 2016, per le nuove utenze di cui al punto 6), attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica sino al 10 maggio 2016, avrà i suoi effetti a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa;
8. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c), esplicherà i suoi effetti per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione;
9. La dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una dichiarazione precedentemente resa, si cui alla lettera d), ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata, secondo quanto disposto dall’art. 10 del regio – decreto legge n. 246 del 1938.
Da ultimo, le dichiarazioni sostitutive presentate all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1,
S.A.T. – Sportello abbonati TV a decorrere dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento n.45059, vengono considerate valide a condizione che siano rese ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
*******************************
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento, nonché per le procedure di invio delle dichiarazioni.
Roma, 11 aprile 2016
Dott. Gianmaria Di Meglio
dimeglio@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.