Circolare n.12/2004 – Il Consolidato Fiscale Nazionale
Sintesi
Il D.Lgs. 344/2003, che riforma l’imposizione sul reddito delle società, introduce il Consolidato Fiscale Nazionale, uno strumento che consente la tassazione di gruppo per le società controllate residenti, favorendo la pianificazione fiscale e la compensazione delle perdite tra imprese dello stesso gruppo.
Struttura del Regime
Il consolidato si basa sulla somma algebrica dei redditi imponibili delle società aderenti, determinando un’unica base imponibile IRES per il gruppo. Possono aderire società di capitali, cooperative ed enti commerciali che detengano oltre il 50% del capitale e degli utili delle controllate.
Condizioni e Durata
L’opzione è esercitata congiuntamente da controllante e controllata, dura tre esercizi ed è rinnovabile. Le società devono avere lo stesso esercizio sociale e eleggono domicilio fiscale presso la controllante. È esclusa la partecipazione di soggetti in regimi agevolati o fallimentari.
Effetti Fiscali
La controllante calcola il reddito complessivo e liquida l’imposta per l’intero gruppo. Le perdite di gruppo possono essere riportate a nuovo, mentre le perdite pregresse restano utilizzabili solo dalla singola società che le ha generate.
Le operazioni infragruppo possono avvenire in neutralità fiscale, evitando tassazioni sulle plusvalenze interne.
Conclusione e Casi Particolari
Il consolidato termina con la scadenza del triennio o in caso di perdita del controllo, fusione o liquidazione. In tali casi si rettificano i valori fiscali e si ridefiniscono perdite e crediti residui.
Una norma transitoria impedisce la doppia deduzione delle svalutazioni operate prima della riforma.