Circolare n.4/2004 – Società per Azioni Unipersonali
Dal 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Civile relative alle società per azioni unipersonali.
L’art. 2325 c.c. conferma che la responsabilità è limitata al patrimonio sociale anche se le azioni appartengono a un unico socio, purché siano versati interamente i conferimenti e sia rispettato l’obbligo di pubblicità nel Registro delle Imprese.
L’art. 2362 c.c. impone agli amministratori di depositare entro 30 giorni la dichiarazione con i dati dell’unico socio o del subentrante. In caso di omissione, i contratti con il socio unico sono opponibili ai creditori solo se risultano dai verbali del Consiglio di Amministrazione.
Nei conferimenti (art. 2342 c.c.) e negli aumenti di capitale (art. 2439 c.c.) il socio unico deve versare l’intero importo e non solo il 25%.
Le società già unipersonali al 1° gennaio 2004 dovevano effettuare la comunicazione entro il 30 gennaio 2004.
Il mancato deposito comporta la responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali.