Circolare n.9/2004 – Trasparenza Fiscale
Il D.Lgs. 344/2003 ha introdotto il regime della trasparenza fiscale, che consente di imputare direttamente ai soci il reddito della società partecipata, indipendentemente dalla distribuzione.
Possono aderire società di capitali residenti (spa, srl, cooperative) i cui soci, anch’essi società di capitali, detengano tra il 10% e il 50% dei diritti di voto e utili. L’opzione dura tre anni, è rinnovabile e va comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Il reddito, le ritenute e le perdite della società trasparente vengono attribuiti proporzionalmente ai soci. Le perdite eccedenti il patrimonio netto restano riportabili dalla società per i periodi successivi.
Gli utili già tassati per trasparenza non subiscono ulteriori imposte al momento della distribuzione. I soci devono però verificare eventuali svalutazioni pregresse delle partecipazioni, per evitare duplicazioni di deduzioni.
La società trasparente e i soci sono responsabili in solido per imposte, sanzioni e interessi, ma non tra loro.
È prevista inoltre una versione semplificata del regime per le S.r.l. a ristretta base proprietaria, con massimo 10 soci persone fisiche e ricavi entro i limiti degli studi di settore.