La Fine delle Interferenze Fiscali e Politiche Di Bilancio
Si porta a conoscenza che l’art.109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 introdotto dall’art.1 del D.Lgs 12 dicembre 2003, n.344 ha sancito, a far data dal periodo d’imposta che inizia dopo il 31.12.2003, la fine delle Interferenze fiscali. Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali innovazioni intervenute.
La previgente disciplina del reddito d’impresa, in linea di principio, condizionava la deducibilità di un costo alla relativa imputazione a conto economico, salvo le eccezioni sotto riportate. Per tali ragioni, la vecchia disciplina civilistica (art.2426 comma 2 cc.) consentiva di imputare al conto economico del bilancio di esercizio rettifiche di valore ed accantonamenti sottratti da ogni motivazione civilistico – gestionali, allo scopo di permettere alle imprese di beneficiare di vantaggi od agevolazioni previsti dalla norma fiscale, altrimenti non fruibili.
In questo quadro ante riforma, l’impresa poteva quindi lecitamente imputare a conto economico ammortamenti anticipati delle immobilizzazioni tecniche, svalutazioni crediti e quant’altro il fisco ammettesse in deduzione dal reddito imponibile, prescindendo dalla effettiva esistenza o meno di condizioni civilistico – gestionali. Tuttavia una siffatta impostazione determinava un conflitto tra norme di pari rango, ma di diverso fine, facendo sorgere il problema delle interferenze della fiscalità sulle capacità informative dei bilanci di esercizio delle imprese.
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