n.4/2011

FOCUS 4/11

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° al 31 maggio 2011

Indice degli argomenti:

1. Ires/ Irpef: Trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione effettuate da SPV estera;

2. Ires: Riporto delle perdite fiscali in caso di fusione;

3. IVA: Trattamento delle eccedenze pregresse in caso di opzione per l’IVA di gruppo

1. Risoluzioni n. 53 del 3.05.11

Trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione effettuate da SPV estera

Con riferimento al trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione di crediti messe in atto da società costituite ai sensi della legge lussemburghese, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito quanto segue.

Qualora le operazioni in specie siano di fatto realizzate secondo le modalità delineate dalla normativa nazionale1, ai proventi dei titoli obbligazionari emessi dalla SPV lussemburghese di pertinenza di soggetti residenti in Italia si renderà applicabile l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento se i titoli hanno una scadenza pari o superiore a 18 mesi, ovvero con l’aliquota del 27 per cento se i titoli hanno una scadenza inferiore a 18 mesi.

Diversamente, qualora l’operazione di cartolarizzazione realizzata all’estero non sia in linea con la normativa italiana, ai proventi dei titoli emessi dalla SPV lussemburghese si applicherà la disciplina dei c.d. titoli atipici che prevede l’applicazione, da parte degli intermediari che intervengono nel pagamento, di una ritenuta del 27 per cento.

2. Risoluzione n. 54 del 9.05.11

Riporto delle perdite fiscali in caso di fusione

In ipotesi di fusione per incorporazione, l’art. 172 TUIR, subordina il diritto al riporto delle perdite da parte della società incorporante, alla verifica di determinate condizioni di vitalità economica in capo alle società partecipanti alla fusione stessa.

In particolare si richiede che “dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per

1 In particolare, la Legge n.130 del 1999, prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della SPV e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione (articolo 3, comma 2) Si tratta di un patrimonio a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione (articolo 1, comma 1, lettera b).

prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”.

Una volta verificata la sussistenza dei suddetti “requisiti economici”, la disposizione in esame prevede che “le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio [ – ]”.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la locuzione “ultimo bilancio”, debba essere correttamente intesa quale bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data.

In particolare, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione all’inizio dell’esercizio, l’ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente.

Va ricordato, in ogni caso, che, ai fini dell’applicazione della norma in commento, il patrimonio netto deve essere rettificato per sterilizzare i conferimenti ed i versamenti effettuati nei ventiquattro mesi che precedono la data cui si riferisce il bilancio o la situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile.

3. Risoluzione n. 56 dell’11.05.11

Trattamento delle eccedenze pregresse in caso di opzione per l’IVA di gruppo

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo non possono far confluire nella procedura compensativa l’eccedenza di credito che deriva dal periodo d’imposta precedente. Ne consegue che la predetta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale è maturata.

L’eccedenza di credito esistente al momento dell’ingresso di una società in una liquidazione di gruppo, restando nella sua esclusiva disponibilità, può essere oggetto di rimborso, ricorrendone i presupposti, ovvero utilizzata dalla medesima negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo, non essendo computabile neppure nelle liquidazioni di gruppo relative all’anno successivo a quello d’ingresso e a quelli seguenti.

In aderenza ai principi sopra illustrati, nel modello di dichiarazione annuale IVA è stato previsto un rigo specifico nell’ambito del quadro VL – rigo VL10 – che consente l’esposizione dell’eccedenza rimasta nella disponibilità esclusiva della società stessa e non confluita nella procedura di liquidazione di gruppo.

L’importo da indicare nel predetto rigo è costituito dall’eccedenza di credito relativa al periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel gruppo IVA che residua dopo gli utilizzi in compensazione orizzontale.

L’esposizione di tale importo in un apposito rigo, consente alle società che si trovano nella situazione descritta di gestire, con un trattamento differenziato, l’eccedenza di credito relativa all’anno precedente l’ingresso nell’IVA di gruppo, rispetto all’eccedenza annuale maturata nel corso degli anni di partecipazione alla predetta procedura. Quest’ultima, invece, deve obbligatoriamente confluire nella liquidazione consolidata.

In tal modo, inoltre, è possibile evidenziare l’utilizzo di tale credito anche al fine di verificare la possibilità di chiederlo a rimborso, ai sensi del terzo comma di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 (minore eccedenza detraibile del triennio).

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 24 giugno 2011 Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° al 31 maggio 2011

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