n.5/2011

FOCUS 5/11

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° al 30 giugno 2011

Indice degli argomenti:

1. Firma della dichiarazione da parte dell’auditor di competenza

2. Dichiarazione dei redditi delle imprese in Amministrazione Straordinaria

3. Ravvedimento operoso e regolarizzazione parziale

4. Deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa

5. Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di imprese”

1. Risoluzione n. 62 dell’8.06.11

Firma della dichiarazione da parte dell’auditor di competenza

L’Amministrazione Finanziaria, con la presente risoluzione, risponde ad un interpello, nel quale veniva chiesto da quale organo di controllo contabile (dell’incorporata o dell’incorporante) doveva essere firmata la dichiarazione, relativa alla frazione di periodo d’imposta ante-fusione, nel caso di fusione per incorporazione.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap vanno sempre sottoscritte dal soggetto che ha firmato la relazione di revisione relativa a quel periodo d’imposta, anche se l’incarico di controllo è nel frattempo cessato.

Va da sé, che tale interpretazione deve estendersi a tutti quei casi, dove l’organo preposto al controllo contabile sia cambiato tra la data della redazione della relazione e la firma della dichiarazione.

2. Risoluzione n. 64 del 13.06.11

Dichiarazione dei redditi delle imprese in Amministrazione Straordinaria

Le società sottoposte ad amministrazione straordinaria1 finalizzata al risanamento dell’attività sono tenute a presentare la denuncia dei redditi secondo la normale procedura.

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che l’ammissione alla procedura straordinaria delle imprese in crisi può essere finalizzata alla ristrutturazione economica e finanziaria delle stesse, oppure alla cessione dei beni aziendali e quindi ad una fase di liquidazione.

In particolare, nel caso in cui il risanamento sia impossibile e si proceda alla liquidazione dell’impresa, il liquidatore presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione; e, successivamente, provvede alla dichiarazione relativa alla chiusura della liquidazione stessa.

Nel caso in esame, invece, poiché l’amministrazione straordinaria ha come obiettivo il risanamento della società con continuazione dell’esercizio d’impresa, la dichiarazione dei

1 Ex. D.L. n. 347/2003.

redditi è dovuta secondo le ordinarie modalità e l’istante non dovrà presentare alcuna dichiarazione per il periodo d’imposta antecedente all’ammissione della procedura.

L’Agenzia, infine, precisa che la prosecuzione dell’attività d’impresa determina, anche ai fini Iva, gli stessi effetti dell’Irap e dell’Ires: continuità del periodo d’imposta e, quindi, assolvimento degli obblighi dichiarativi in modalità ordinaria.

3. Risoluzione n. 67 del 23.06.11

Ravvedimento operoso e regolarizzazione parziale

L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che è possibile usufruire dei benefici riconosciuti dal ravvedimento operoso, anche quando la violazione commessa viene regolarizzata in modo frazionato o parziale, purché siano versate in misura congrua gli interessi e le sanzioni e nei termini previsti dalla norma.

La possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (anche frazionato o parziale) decade qualora intervengano controlli fiscali nei confronti del contribuente o scade il termine per il ravvedimento, in tal caso sulla parte di debito residuo (non ravveduta) non spetta la riduzione delle sanzioni.

4. Risoluzione n. 68 del 23.06.11

Deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime di deducibilità degli interessi passivi per le holding che detengono partecipazioni al capitale di società che svolgono attività assicurativa.

Si precisa che devono ritenersi incluse nel regime speciale di deducibilità2, i seguenti soggetti:

 le banche;

 gli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del D. Lgs. N. 87 del 1992, con eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria;

 le imprese di assicurazioni;

 le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi.

Tali soggetti sono definiti “non industriali” ed applicano un “regime speciale” in base al quale deducono il 96% dell’ammontare degli interessi passivi.

In caso di consolidato nazionale “l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti (relativi a finanziamenti contratti tra soggetti dello stesso gruppo fiscale) sono integralmente deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato”.

Il predetto regime speciale si applica anche alle holding di partecipazione, fatta eccezione per le holding industriali3.

Per analogia, l’Agenzia precisa che lo stesso regime è applicato alle holding, che detengono partecipazioni in società di assicurazioni, in quanto le stesse sono equiparate alle holding che detengono partecipazioni al capitale di società che svolgono attività creditizia e finanziaria.

2 Comma 5-bis dell’articolo 96 del Tuir

3 Sono definite holding industriali quelle che svolgono in via non prevalente e non esclusiva attività creditizia e finanziaria.

5. Risoluzione n. 70 del 30.06.11

Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di imprese”

L’Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle aziende che hanno sottoscritto (o aderito a) un “contratto di rete4”, con particolare attenzione alla compilazione di alcuni quadri del modello AA5.

La norma sull’attribuzione del codice fiscale (articolo 2 del D.p.r. 605/1973) prevede l’iscrizione all’Anagrafe tributaria anche per le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, fra le quali possono essere incluse le reti di impresa.

Il modello AA5 (soggetti diversi dalle persone fisiche) per l’attribuzione del codice fiscale, può essere presentato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Relativamente alla “data di costituzione” della rete, nel modello deve essere indicata quella relativa all’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, prescritta per i sottoscrittori originari.

La corretta “denominazione”, poi, è “Rete di imprese”, alla quale deve seguire la descrizione che la identifica.

In merito all’individuazione della “natura giuridica”, viene istituito il codice “59 – Rete di imprese”, mentre la “sede legale” è rappresentata dal luogo che meglio identifica la collocazione della rete.

Infine, in mancanza di un “codice attività” che identifichi unitariamente l’azienda in base alla tabella Ateco 2007, deve essere indicato il codice “94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca”.

In caso di modifica di uno degli elementi registrati in capo alla rete in Anagrafe Tributaria, nonché di estinzione della rete, dovrà essere utilizzato il modello AA5 per comunicare la variazione dati nonché la cessazione.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 07 luglio 2011 Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore

rosalinadifiore@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

4 Articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinques del D. L. n. 5 del 10 febbraio 2009.

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° al 30 giugno 2011

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