FOCUS 9/11
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° al 30 novembre 2011
Indice degli argomenti:
1. Mediatori: il regime fiscale dei proventi
2. Recupero credito Iva: la stabile organizzazione fa evitare il rimborso
3. Chiusura liti fiscali: scomputo importo pagato con cartella compensata
4. Recupero bollette non pagate dal fornitore di energia elettrica
1. Risoluzione n. 113 del 29.11.11
Mediatori: il regime fiscale dei proventi
Premesso che gli organismi di mediazione possono essere istituiti dai singoli consigli degli ordini degli avvocati:
sia quali dipartimenti degli stessi consigli;
sia quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli;
il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) ha chiesto il parere dell’Amministrazione Finanziaria sul trattamento tributario ai fini IRES e IVA dei: 1) contributi erogati in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini; 2) proventi conseguiti, nell’esercizio della propria attività, dagli organismi di mediazione derivanti dagli importi versati dai clienti, che intendono avvalersi dell’istituto della mediazione, in relazione ad ambedue le ipotesi.
L’Agenzia sottolinea che l’attività di mediazione è un’attività economica organizzata al fine di fornire assistenza, a due parti o più, nella risoluzione amichevole della lite, sia in materia civile che commerciale.
Dal punto di vista fiscale l’attività di mediazione è un’attività economica organizzata in forma d’impresa volta alla prestazione di servizi e quindi sconta sia l’IRES1 che l’IVA2.
1 Sono soggetti passivi IRES le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cc. dd. enti commerciali) e gli enti pubblici e privai diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cc. dd. enti non commerciali), mentre il presupposto per l’applicazione dell’IRES è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie1 di cui all’art. 6 del TUIR.
2 Rientrano nel campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Quindi, relativamente al primo quesito l’Agenzia evidenzia che, ai fini tributari, i contributi erogati in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini, nell’ipotesi in cui l’organismo di mediazione sia stato istituito come dipartimento del consiglio stesso, rilevano come movimentazioni di denari per lo stesso soggetto e non hanno quindi rilevanza reddituale.
Ai fini IVA gli importi versati dai clienti agli organismi di mediazione, sia che questi ultimi siano enti autonomi, sia che siano dipartimenti dei consigli stessi, concorrono a determinare il reddito d’impresa. In ogni caso queste somme, specifica l’Agenzia, sono imponibili anche ai fini Iva, perché costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi.
2. Risoluzione n. 108 del 24.11.11
Recupero credito Iva: la stabile organizzazione fa evitare il rimborso
Un soggetto non residente, che durante l’anno ha operato nel nostro Paese prima con identificazione diretta (mediante un rappresentante fiscale) e poi (con la chiusura della partita Iva) con una stabile organizzazione, ha diritto, per il tramite di quest’ultima, al recupero del credito Iva relativo alle operazioni precedentemente svolte con partita Iva di identificazione diretta, evitando così ricorso al rimborso.
La risoluzione chiarisce che la disciplina vigente:
da un lato, consente al soggetto estero di recuperare l’Iva sugli acquisti di beni e servizi da soggetti d’imposta nazionali, tramite la propria stabile organizzazione;
dall’altro, vieta di assumere una duplice posizione Iva.
In merito agli adempimenti dichiarativi, l’Agenzia assimila (in mancanza di una espressa disciplina ai fini Iva) la chiusura della partita Iva relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e la contestuale costituzione di una stabile organizzazione ad un’operazione straordinaria di trasformazione.
Ne consegue che, al pari di un’operazione di trasformazione, qualora la “costituzione” sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente, la stabile organizzazione è tenuta a presentare:
la dichiarazione Iva relativa all’anno precedente alla “costituzione” per conto della posizione da identificazione diretta, indicando, nel riquadro “contribuente” i dati del soggetto non residente e nel riquadro “dichiarante” i dati della stabile organizzazione riportando il codice carica “9”;
la dichiarazione Iva relativa all’anno solare nel corso del quale è avvenuta la “costituzione” della Stabile Organizzazione, con l’indicazione di tutte le operazioni riferibili, per quell’anno, all’attività svolta dalla stessa, nonché di quelle poste in
essere dalla posizione da identificazione diretta nella frazione d’anno anteriore al momento di efficacia della trasformazione.
Nell’ipotesi in cui l’attività svolta dalla società comunitaria con identificazione diretta sia esente o, comunque, con limitato diritto alla detrazione Iva, gli acquisti di beni e/o servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuati dalla società non residente con identificazione diretta, concorreranno nella liquidazione Iva della stabile organizzazione, con il medesimo criterio di detrazione.
3. Risoluzione n. 107 del 23.11.11
Chiusura liti fiscali: scomputo importo pagato con cartella compensata
L’Agenzia delle Entrate effettua chiarimenti in merito alla definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20 mila euro, in cui essa è (contro)parte e nel caso specifico in cui la cartella di pagamento da definire era stata già pagata parzialmente tramite compensazione.
Le Entrate sostengono che una lite possa essere validamente definita scomputando dalle somme nell’insieme dovute, gli importi di una cartella di pagamento correttamente compensati e versando, senza alcuna ulteriore compensazione, le eventuali somme ancora dovute.
Ai sensi dell’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 (L. n. 122 del 2010) infatti “il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)”.
Pertanto, qualora la compensazione, operata su una cartella relativa ad un atto impositivo definibile, sia stata correttamente effettuata, si ritiene possibile scomputare l’importo della cartella dalle somme dovute per la definizione delle liti “minori”, al pari dell’importo di una cartella pagata con diversa modalità, mentre, in alcun caso, è possibile utilizzare in compensazione crediti vantati dal contribuente per il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione delle liti minori, ciò è quanto espressamente previsto al punto 5.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 13 settembre 2011, il quale prevede che qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce, è esclusa “in ogni caso la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
4. Risoluzione n. 106 del 9.11.11
Recupero bollette non pagate dal fornitore di energia elettrica
L’agenzia chiarisce che il recupero delle bollette non pagate al vecchio fornitore di energia elettrica sono fuori campo Iva.
L’importo addebitato dal nuovo venditore al cliente moroso3, non è, infatti, un corrispettivo, ma una movimentazione di carattere finanziario che, come tale, non rientra fra le cessioni di beni di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Quando un cliente moroso nei confronti del suo fornitore di energia elettrica decide di passare a un altro venditore (switching) accade semplicemente che il primo perde uno strumento efficace per tutelare il proprio credito: il distacco dell’utenza.
Ciò comporta dei possibili effetti distorsivi nel mercato dell’energia elettrica. Appunto per questo l’Aeeg4 ha elaborato un sistema “indennitario”, che assicura al venditore uscente la riscossione di almeno una parte del credito verso il proprio vecchio cliente.
Il meccanismo è congegnato in modo tale che la provvista necessaria al “ristoro” del vecchio fornitore sia fornita dallo stesso cliente moroso, che si vede addebitare in bolletta, dal nuovo fornitore, una somma a titolo di “costo aggiuntivo per il trasporto dell’energia elettrica” denominato corrispettivo C-Mor (di seguito C-mor).
Ai fini dell’applicazione dell’Iva l’Agenzia ha precisato che tale voce di “costo aggiuntivo” non è effettivamente un costo che, per di più, trattandosi di recupero parziale del credito del venditore uscente è da questo già stato fatturato e assoggettato a Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’addebito in bolletta al cliente del C-mor, da parte del nuovo fornitore, costituisce soltanto una modalità mediante la quale il venditore uscente recupera il proprio credito. Quindi, niente Iva, alla stregua di una movimentazione di carattere finanziario.
Agendo diversamente, l’importo sconterebbe – in contrasto con il principio di neutralità dell’imposta – il tributo due volte:
una prima, nel momento in cui all’utente moroso viene fatturata dal venditore uscente la tariffa per il consumo di energia elettrica erogata prima dello switching;
una seconda, dal venditore entrante come parte integrante del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata dopo lo switching.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Napoli, 9 gennaio 2012
Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore
3 Sulla base dello schema “disegnato” dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg).
4 Autorità per l’energia elettrica e il gas.
rosalinadifiore@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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