FOCUS 6/11
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° al 31 luglio 2011
Indice degli argomenti:
1. Comunicazione delle operazioni con soggetti Black List
2. Agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fondi rustici
3. Cancellazione delle società dal registro delle imprese
4. Liquidazioni Iva di gruppo ed operazioni straordinarie
5. Irap ed eccedenze pregresse
1. Risoluzione n. 71 del 6.07.11
Comunicazione delle operazioni con soggetti Black List
Nella presente risoluzione l’Agenzia delle Entrate analizza il caso in cui una società italiana acquista beni da una limited lussemburghese1, da questa fatturati, utilizzando partite Iva Ue, attribuite da Stati membri nei quali la compagine lussemburghese si era identificata direttamente e dà indicazione sulle modalità di compilazione del quadro A del modello di “comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata”. L’Agenzia rammenta che la circolare n. 53/E del 2010 ha precisato che devono ritenersi soggette all’obbligo di comunicazione in esame anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list”.
Sulla base di tale assunto l’Agenzia ritiene che tale interpretazione trovi applicazione anche quando il soggetto “black list”, nel Paese a fiscalità ordinaria in cui opera, si sia identificato direttamente.
In tal caso, il quadro A del modello di comunicazione va compilato indicando il codice fiscale della società localizzata nel Paese black list (nel caso esaminato, quello lussemburghese) e riempiendo lo spazio relativo al codice Iva con quello rilasciato dal Paese in cui l’operatore economico straniero si è identificato ai fini del compimento dell’operazione economica.
1 Società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese. Si precisa che una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese è considerata Black List unicamente se è una società holding del 1929 (art. 3 D.M. del 21.11.2001). Ai fini della comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici Black List l’art. 1 del D. L. n. 40 del 25.03.2010 ha previsto che la stessa deve essere presentata dai soggetti passivi IVA qualora effettuino operazioni nei confronti di operatori economici presenti nell’elenco di stati o territori indicati nel D.M. del 21.11.2001, senza limiti oggettivi e soggettivi, quindi vi rientra anche il Lussemburgo.
2. Risoluzione n. 76 del 27.07.11
Agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fondi rustici
Con la presente risoluzione l’Agenzia dell’Entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di riconoscimento del diritto di proprietà per avvenuta usucapione di un fondo rustico sito in territorio montano.
Anche in presenza di possesso quindicennale l’Agenzia dà il via libera all’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria fisse, pari a 168 euro, e all’esenzione dell’imposta catastale.
Le agevolazioni fiscali previste dall’art. 4, L. 346/1976, che richiama l’art. 9, comma 2, D.P.R. 601/1973, concernente le agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani, si applicano alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale di fondi rustici, ossia alle ipotesi di acquisto della proprietà in virtù del possesso continuato del fondo rustico per quindici anni (art. 1159-bis, comma 1).
La circostanza, infatti, che l’articolo 4 estenda le agevolazioni fiscali previste dall’art. 9 del
D.P.R. 601/1973 “ai trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma degli articoli precedenti”, porta a ritenere che le agevolazioni possano trovare applicazione con riferimento a tutti gli acquisti di proprietà disciplinati dalla suddetta legge, compresa l’ipotesi di acquisto della proprietà di fondi rustici per usucapione derivante dal possesso continuato per quindici anni. Tale interpretazione appare conforme alla ratio stessa della Legge 346/1976, volta a introdurre un regime di favore per la formazione della piccola proprietà rurale realizzata tramite usucapione, sia prevedendo una speciale procedura di regolarizzazione del riconoscimento dell’avvenuta usucapione dei fondi siti nei comuni montani, sia prevedendo l’applicazione di un regime fiscale di favore nei casi in cui, tramite detti acquisti, si realizzi “l’arrotondamento o l’accorpamento di proprietà dirette-coltivatrici”.
3. Risoluzione n. 77 del 27.07.11
Cancellazione delle società dal registro delle imprese
La Risoluzione chiarisce gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese in riferimento alle sopravvenienze attive e ai rimborsi d’imposta.
Secondo l’art. 2495 del c.c. “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
Relativamente ai rimborsi d’imposta ed alle sopravvenienze attive l’Agenzia si esprime:
affermando che le sopravvenienze attive devono essere attribuite “proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 del c.c., simile, in linea generale, a quello degli eredi”;
e per i crediti d’imposta riconoscendo, pro quota, la titolarità del diritto al rimborso delle imposte direttamente ai soci, come avviene per le società di persone, con possibilità di delegare uno di loro o un terzo (ad esempio l’ex liquidatore) alla riscossione dello stesso.
4. Risoluzione n. 78 del 29.07.11
Liquidazioni Iva di gruppo ed operazioni straordinarie
L’Agenzia delle Entrate, con la presente risoluzione, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA da parte di soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo e che, nel corso dell’anno solare, hanno incorporato società estranee alla predetta procedura.
In particolare, l’Agenzia è dell’avviso che nell’ipotesi in questione – incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da parte di una società che invece vi partecipa – il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui avviene l’incorporazione non possa mai confluire nell’IVA di gruppo.
In tal caso l’incorporante può trasferire al gruppo solo il saldo, a debito o a credito, derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione, poiché assorbe tale saldo nella propria liquidazione periodica.
Il credito maturato dall’incorporata prima dell’incorporazione sarà riportato nella dichiarazione annuale prodotta dall’incorporante e potrà essere utilizzato da quest’ultima mediante compensazione verticale con altre imposte oppure potrà essere chiesto a rimborso.
5. Risoluzione n. 79 del 29.07.11
Irap ed eccedenze pregresse
L’Agenzia delle Entrate risponde ad alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità di recupero del credito emergente dalla dichiarazione Irap, richiesto in compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione.
Alla luce dell’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non può essere presentata in forma unificata, si chiede se il credito in parola possa essere indicato nel modello di dichiarazione unificata.
L’Agenzia afferma che nella sezione II del quadro RX della dichiarazione unificata, la quale accoglie le eccedenze di imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente, per le quali nel periodo d’imposta successivo non è più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro, può essere indicata anche l’eccedenza richiesta in compensazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte di contribuenti per i quali non sussiste più l’obbligo di predisposizione della predetta dichiarazione.
L’esposizione nel modello Unico dell’eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione Irap prescinde, quindi, dalla presentazione in forma unificata della dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive, con la conseguenza che l’eccedenza di Irap richiesta in compensazione nel periodo d’imposta precedente da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione della relativa dichiarazione può essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello Unico, con l’indicazione del codice tributo 3800.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 5 settembre 2011
Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore
rosalinadifiore@studiofiorentino.com
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@studiofiorentino.com
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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Dal 1° al 31 luglio 2011