n.7/2011

FOCUS 7/11

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° agosto al 30 settembre 2011

Indice degli argomenti:

1. Plafond IVA per i non residenti

2. Deducibilità erogazioni liberali a favore di S.r.l.

3. Agevolazione per Reti di imprese

4. Adempimenti dichiarativi imprese individuali e società di persone

5. Chiusura partite IVA inattive

6. Credito d’imposta per le imposte anticipate

1. Risoluzione n. 80 del 4.08.11

Plafond IVA per i non residenti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche un soggetto passivo non residente, ma identificato, ai fini Iva, in Italia tramite rappresentante fiscale, può maturare il plafond, che consente di fare acquisti senza applicazione dell’imposta.

Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del DPR 633/1972, coloro che effettuano esportazioni possono compiere acquisti senza IVA, dietro presentazione di una lettera di intenti al proprio fornitore, nei limiti dei corrispettivi realizzati, per tali operazioni, nell’anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti). Ciò a condizione che l’ammontare di quegli importi sia superiore al 10% del volume d’affari1.

Nel caso in specie, l’istanza di interpello è stata presentata da una società non residente, che effettua operazioni rilevanti territorialmente nei confini dello Stato e che, per assolvere i relativi obblighi, ha nominato un rappresentante fiscale2.

In particolare, la società ha chiesto all’Agenzia di chiarire se poteva avvalersi della possibilità di acquistare beni o servizi senza addebito dell’Iva (plafond)3.

Relativamente alla maturazione del plafond l’Agenzia ricorda che il soggetto estero cedente, identificato nel territorio dello Stato, realizza un’operazione rilevante ai fini dell’Iva i cui corrispettivi – nei termini di cui all’articolo 8 – danno titolo ad acquistare senza imposta sul valore aggiunto, quando realizza:

 esportazioni;

1 Articolo 1, D.L. 746/1983.

2 Articolo 17, terzo comma, del DPR 633/1972.

3Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DPR 633/1972, atteso che il DLGS dell’11 febbraio 2010, n. 18, ha modificato la disciplina dei compiti del rappresentante fiscale contenuta nell’articolo 17 del DPR 633/1972.

 cessioni intracomunitarie;

 cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interni non imponibili (ex articoli 8–bis e 9) nei confronti di altri soggetti non residenti ovvero privati.

Diversamente, l’interessato non realizza alcuna operazione rilevante ai fini della maturazione del plafond in caso di:

 cessioni interne nei confronti di soggetti passivi residenti [o ad essi assimilati di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c)];

 servizi interni nei confronti di soggetti passivi residenti [o ad essi assimilati di cui all’art. 7- ter, comma 2, lettere b) e c)].

In entrambe le ipotesi, infatti, la qualifica di debitore d’imposta è assunta dal cessionario ovvero committente, soggetto passivo stabilito in Italia (articolo 17, comma 2, del D.p.r. 633/1972), che deve assolvere l’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge.

2. Risoluzione n. 87 del 19.08.11

Deducibilità erogazioni liberali a favore di S.r.l.

L’Agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di dedurre le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di istituti scientifici, aventi natura giuridica di S.r.l. e partecipati in maggioranza da enti pubblici.

Nel caso di specie, un polo d’eccellenza a livello nazionale (partecipato da soggetti privati per circa il 47%) interamente dedicato alla cura e alla ricerca clinica, biologica e traslazionale ed alla formazione in campo oncologico, chiede delucidazioni in merito alla deducibilità, in capo agli eroganti, delle erogazioni liberali effettuate a suo favore.

L’Agenzia giunge alla conclusione che le donazioni effettuate in favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possono essere portate in deduzione, qualora essi possano essere ricompresi tra “gli enti pubblici di ricerca”, anche quando assumono la natura giuridica di società a responsabilità limitata, destinatari delle erogazioni liberali previste dall’art. 1, comma 353, della legge n. 266/20054 e dall’art 10, comma 1, lettera 1-quater), del Tuir5.

4 “Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al D.P.R. n. 361/2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della Salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.

5 “Dal reddito complessivo delle persone fisiche, si deducono senza limiti di importo, se non sono deducibili nella determinazione delle singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, “le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi

3. Risoluzione n. 89 del 12.09.2011

Agevolazione per Reti di imprese

L’articolo 42 del decreto legge 78/2010 ha introdotto un bonus per le reti d’impresa, che consiste in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio, accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al “fondo patrimoniale comune”, per la realizzazione degli investimenti previsti dal “programma comune di rete”, da effettuare fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Lo scopo della disciplina agevolativa è quello di incentivare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. Per poter usufruire di tale agevolazione le imprese devono:

1. sottoscrivere o aderire successivamente a un contratto di rete;

2. provvedere alla registrazione nel registro delle imprese;

3. accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio, destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare);

4. ottenere la preventiva asseverazione del programma comune di rete, da parte degli organismi abilitati;

5. realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Tali requisiti, ad esclusione della realizzazione dell’investimento, devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, cioè al momento del versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili.

L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta in precedenza (circolare n. 15E del 2011) prevedendo che, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione (2010), le imprese potessero fruire dell’agevolazione anche se in assenza dell’asseverazione, purché la stessa fosse acquisita entro il 30 settembre 2011 (data ultima per l’invio del modello Unico 2011).

Con la presente risoluzione, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del “programma comune di rete” da parte degli organismi abilitati, tenuto conto che il decreto ministeriale dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione ha concesso una sorta di ulteriore “proroga” al rilascio dell’asseverazione, precisando così che le imprese che hanno prenotato i fondi mediante l’invio dell’apposita comunicazione, potranno avvalersi del regime di sospensione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “programma comune di rete” sia acquisita dopo il 30 settembre 2011.

Ciò, a condizione che la comunicazione al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto, avvenga entro il 31 dicembre 2011.

4. Risoluzione n. 92 del 20.09.2011

Adempimenti dichiarativi imprese individuali e società di persone

l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce gli adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare.

Per le società di persone con esercizio “a cavallo”, il risultato di bilancio viene attratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta6 in cui l’esercizio si chiude.

Pertanto, anche per i soci di tali compagini il reddito da partecipazione, imputato per trasparenza, confluisce nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui si chiude l’esercizio sociale.

Il dubbio alla base del documento di prassi nasceva dal fatto che, le norme regolanti l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta sembravano non contemplare esplicitamente la possibile mancata coincidenza tra periodo d’imposta ed esercizio sociale, con quest’ultimo che può essere liberamente stabilito dallo statuto delle società e che, quindi, può ricadere “a cavallo” fra più anni solari.

L’Agenzia di Entrate facendo riferimento all’articolo 83, comma 1, del Tuir7 afferma che per le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare, il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude.

Pertanto, il reddito di impresa, rilevante anche ai fini Irap e per l’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci, sarà quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo di imposta.

L’imputazione in capo ai soci (persone fisiche o, a loro volta, società di persone) dei redditi deve avvenire nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili, secondo la regola generale della trasparenza fissata dall’articolo 5 del Tuir.

5. Risoluzione n. 93 del 21.09.2011

Chiusura partite IVA inattive

L’Agenzia chiarisce le modalità operative da seguire per l’applicazione delle norme sulla chiusura di una partita Iva inutilizzata.

L’art. 23, comma 23 del D. L. 98/2011 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dall’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, pagando una sanzione minima di 129 euro con il modello F24 “Elementi identificativi” compilato in ogni sua parte, senza dover presentare all’Agenzia né la copia del versamento né la dichiarazione di cessazione attività.

La copia del pagamento non deve essere consegnata al fisco in quanto i dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato “entrano” direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe

6 Anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

7 Per effetto del rinvio operato dall’articolo 56, comma 1, dello stesso Testo unico, secondo il quale “il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni”.

tributaria. In questo modo l’Agenzia agevola il percorso ai contribuenti ed evita di richiedere informazioni che già possiede.

La chiusura della partita Iva, infatti, è effettuata dal Fisco in base ai dati ricavati dall’F24 dedicato e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato nel modello di pagamento.

Sempre in un’ottica di semplificazione, l’Agenzia ricorda che non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o il modello AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

6. Risoluzione n. 94 del 22.09.2011

Credito d’imposta per le imposte anticipate

L’art. 2, comma 55 del D. L. 225/2010, ha previsto che, per gli enti creditizi e finanziari8, “le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile9, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate, entro certi limiti, in crediti d’imposta, qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio”.

Tale norma produce effetti con riferimento a tutti i bilanci la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla data di approvazione del Decreto Legge (26 febbraio 2011), quindi, è necessario, inoltre che si tratti di un soggetto IRES, con una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge.

L’Amministrazione Finanziaria specifica che il credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate inscritte in bilancio, spetta anche ai soggetti diversi dalle banche ed enti finanziari, purché le imposte anticipate siano connesse ai disallineamenti che riguardano l’avviamento e le altre attività immateriali.

Tale credito generatosi dalla trasformazione di imposte anticipate ha le seguenti caratteristiche:

 non è rimborsabile;

 non genera interessi;

 può essere ceduto;

 è fruibile, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6834”, (ex art. 17, D. Lgs. 241/1997);

 deve comparire in dichiarazione dei redditi 2010;

 non partecipa al reddito d’impresa né alla base imponibile ai fini Irap.

8 Di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

9 Ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi.

10 Relativamente al Modello Unico 2011 lo stesso andava riportato nella sezione XIX del quadro RU utilizzando il codice 80, ed a tal proposito, nei casi di omissione, si consiglia di ricorrere ad apposita dichiarazione integrativa.

La trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta, è consentita in un importo massimo che risulta moltiplicando: i) la perdita d’esercizio evidenziata nel bilancio per ii) il rapporto tra le attività per imposte anticipate, e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Esempio:

si ipotizzi una società che abbia al 31.12.2010 i seguenti valori:

 Importo Avviamento               € 1.000.000,00

 Perdita dell’esercizio               € 200.000,00

 Capitale sociale + Riserve               € 250.000,00

    Anni    Deduzione Civile    Deduzione Fiscale    DifferenzaImposte anticipate da iscrivere per annoCredito Imposte anticipate iscritto in bilancio al 31.12.2010
2008€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56€ 13.955,56
2009€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56€ 27.911,11
2010€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56€ 41.866,67
2011€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56 
2012€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56 
2013€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56 
2014€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56 
2015€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56 
2016€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56 
2017€ 100.000,00€ 55.555,56€ 44.444,44€ 13.955,56 
2018 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
2019 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
2020 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
2021 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
2022 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
2023 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
2024 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
2025 € 55.555,56-€ 55.555,56-€ 17.444,44 
Totali€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 0,00€ 0,00 
  Limite max credito d’imposta                                                              € 33.493,33

Nel caso indicato nell’esempio, relativamente al bilancio al 31.12.2010 approvato successivamente al 26 febbraio 2011, la società ha maturato un credito per imposte anticipate pari a complessivi euro 41.866,67, di tale credito può trasformare in credito d’imposta solamente euro 33.493,33, dati dal calcolo dell’importo massimo così come sopra indicato.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 18 ottobre 2011

Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore

rosalinadifiore@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° agosto al 30 settembre 2011

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