n. 11/2019

Decreto Crescita: Patent Box Determinazione diretta alternativa al ruling

Il Decreto Crescita n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019, ha introdotto rilevanti novità ed apportato alcune modifiche, tra l’altro, sulle misure di tassazione agevolata nei confronti dei soggetti titolari di redditi d’impresa che si avvalgono dell’utilizzo di opere d’ingegno.

Si riportano, a tal riguardo le principali novità adottate dal DL n. 34/2019.

1. Cosè il Patent Box e chi può beneficiarne

Il Patent Box è un’agevolazione fiscale che consente ai soggetti titolari di redditi d’impresa, la detassazione del 50% del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno con carattere di originalità, più specificatamente: brevetti industriali, disegni e modelli, processi, software, know-how, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L’obiettivo dell’agevolazione è di favorire gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo (requisito oggettivo).

L’opzione è attribuibile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni, a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti non collegati, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati (requisito soggettivo).

2. Le novità relative alla determinazione del reddito agevolabile

Più specificatamente, il DL n. 34/2019 prevede che soggetti esercitanti l’opzione di Patent Box debbano ripartire la variazione in diminuzione detassata in 3 quote annuali di pari importo, indicandoli in dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata tale opzione (es. da presentare nel 2020) e nei due periodi d’imposta successivi (da presentare nel 2021 e 2022).

Per individuare la quota pari al 50% del reddito agevolabile, prima delle attuali modifiche, si riteneva necessario ricorrere unicamente alle procedure di ruling (modalità indiretta), stipulando un accordo tra il soggetto richiedente e l’Amministrazione Finanziaria.

A seguito delle novità, oggi si affianca la possibilità di ricorrere a procedure dirette, autodeterminando il reddito agevolabile e posticipando il confronto con l’Amministrazione Finanziaria in fase di controllo successivo.

Per autodeterminare tale reddito nelle prime due quote annuali, i contribuenti devono comunicare la volontà di adesione all’Amministrazione mediante le modalità descritte nel provvedimento n. 658445 del 30 luglio 2019 emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Il presente provvedimento indica che la documentazione idonea da presentare consiste in un unico documento suddiviso in due sezioni: A e B. Nel dettaglio, occorre quindi che i soggetti diano specifiche informazioni in merito a:

– Struttura partecipativa dell’impresa;

– Operazioni con imprese associate;

– Modello organizzativo dell’impresa;

– Caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività;

– Descrizione della catena di valore dell’impresa;

– Funzioni, rischi e beni dell’impresa;

– Beni immateriali: viii. Attività di ricerca e sviluppo;

– Plusvalenze da cessione di IP agevolabili;

– Eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto Patent Box;

– Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile;

– Valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box:

Infine, il provvedimento indica i termini di consegna della documentazione idonea e le modalità di rinuncia.

A partire invece dal terzo anno, la comunicazione va effettuata mediante la dichiarazione dei redditi.

E’ importante rilevare che, anche in caso di attivazione della procedura di ruling, è possibile ricorrere alle procedure dirette, purché l’accordo con l’Amministrazione Finanziaria non sia stato concluso.

3. Irrogazione delle sanzioni

Come sancito dall’art. 4 co. 2 del DL 34/2019, nell’eventualità in cui il reddito determinato direttamente dal contribuente sia sottoposto a rettifica ed emerga una maggiore imposta o una differenza di credito, la sanzione prevista per infedele dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D. lgs 471/1997, che va dal 90% al 180%, non è irrogata a condizione che, il soggetto beneficiario in fase di ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, dimostri di aver consegnato all’Amministrazione Finanziaria la documentazione idonea che consenta la corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 7 Agosto 2019

Dott. ssa Paola Perone paolaperone@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica

Newsletter n. 11/2019

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