n.8/2019

Decreto Crescita: Super-ammortamenti 2019

Con il DL n°34 del 30 Aprile 2019 (Decreto Crescita), convertito in legge il 27 giugno 2019, è stata prevista una nuova versione del super-ammortamento.

Qui di seguito, una sintesi della nuova versione dell’agevolazione.

1. Super-ammortamenti 2019

La maggiorazione dell’ammortamento può essere fruita da imprese e da esercenti arti e professioni solo per gli acquisiti, anche in leasing, di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o, a determinate condizioni fino al 30 giugno 2020.

Pertanto è stata confermata la percentuale della maggiorazione in misura pari al 30% del costo sostenuto per l’acquisto del bene, ma è stato introdotto il limite di spesa di 2,5 milioni ed è stata confermata l’esclusione dei veicoli aziendali.

Per quanto riguarda i soggetti titolari del reddito d’impresa, la disciplina del super ammortamento si applica indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione applicando il regime dei minimi o il regime di vantaggio. Sono invece esclusi dalla fruizione del beneficio gli imprenditori e i lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.

L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, non anche sull’IRAP, e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini della spettanza o meno del super ammortamento è necessario individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato:

– per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

– per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;

– per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;

– per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato.

Il momento a partire dal quale è possibile fruire del beneficio coincide con l’esercizio di entrata in funzione del bene.

Si ricorda infine che per ulteriori approfondimenti si può far riferimento alla nostra Newsletter 5/2018.

******************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 19 luglio 2019

Dott. Alfredo Scaramuzzo alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Newsletter n. 8/2019

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della