Decreto Crescita: Revisione della c.d. “MINI-IRES”
Con il DL n°34 del 30 Aprile 2019 (Decreto Crescita) convertito in legge il 27 giugno 2019, sono state apportate alcune modifiche alla mini IRES introdotta con la L. 145 del 30 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2019).
1. Mini Ires La nuova Mini Ires consiste in una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.
L’agevolazione opera nei limiti dell’incremento di patrimonio netto registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo, rettificato degli utili accantonati che abbiamo già concesso all’agevolazione.
La tassazione ridotta è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali eccetto che con quelle relative alla riduzione della metà dell’IRES per gli enti del terzo settore.
Le disposizioni in oggetto si applicano anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria.
ln buona sostanza la presente agevolazione è una rivisitazione dell’ACE.
L’aliquota ordinaria (24%) verrà ridotta gradualmente, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, secondo la seguente tabella di sintesi:
| Periodo d’imposta | Aliquota IRES ridotta |
| 2019 | 22.5% |
| 2020 | 21.5% |
| 2021 | 21% |
| 2022 | 20.5% |
| Dal 2023 | 20% |
Come si accennava per il calcolo dell’agevolazione i due elementi da considerare sono le riserve di utili disponibili e l’incremento di patrimonio netto.
Le riserve alle quali la norma si riferisce sono quelle formate con gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili e quelli derivanti da processi di valutazione.
Detto ciò, sembrerebbe di capire che non solo gli utili accantonati a riserva, ma anche quelli riportati a nuovo oppure imputati a copertura di perdite rilevano ai fini dell’agevolazione, in quanto si tratta comunque di utili prodotti all’interno dell’impresa, mentre ai fini del calcolo dell’ACE si consideravano indisponibili le riserve non distribuibili, né destinabili ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite.
Ai fini della determinazione del limite dell’agevolazione si prende in considerazione la differenza tra:
– il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo) del conto economico del medesimo esercizio e senza comprendere gli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti;
– il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato d’esercizio relativo.
Tenendo conto che il primo periodo d’imposta in cui si applica la riduzione è il 2019, per le società di capitali il primo utile su cui calcolare l’agevolazione è quello che viene accantonato a riserva nel corso del 2019, ossia quello riferito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Per rendere piu chiaro il concetto illustriamo due esempi di calcolo:
Esempio 1 – Una società di capitali che ha accantonato l’utile 2018 a riserva disponibile per euro 100, e che per il periodo d’imposta 2019 dichiarerà un reddito imponibile di euro 150.000 (modello Redditi 2020), l’Ires sarà calcolata come segue: 100.000 x 22,5% (22.500) più 50.000 x 24% (12.000) per un totale di euro 34.500, ipotizzando un incremento di patrimonio netto pari ad almeno 100.000
Esempio 2 – Supponiamo che il patrimonio netto al 31.12.2018 di una società sia 2.000, al netto dell’utile di 200 conseguito nello stesso anno. L’utile viene accantonato per intero a riserva e costituirà la base di calcolo per l’agevolazione nel 2019. Nel corso del 2019 l’utile d’esercizio è pari a 300 e anch’esso viene accantonato a riserva.
Ai fini del calcolo dell’agevolazione nel 2019 occorre considerare il patrimonio netto senza il risultato d’esercizio risultante nel bilancio 2019 ossia 2.200 (2.000 + 200) che raffrontato a quello del 2018 determina una eccedenza di 200.
Tale eccedenza sarà la parte di reddito del 2019 (in ipotesi 300) da sottoporre ad aliquota ridotta.
L’aliquota ridotta si applicherà quindi solo su 200, per effetto del limite dell’incremento del patrimonio netto.
La norma prevede l’agevolazione anche per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.
In particolar modo per tali soggetti, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
Mentre in caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 19 luglio 2019
Dott. Alfredo Scaramuzzo alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.