n. 4/2019 – Decreto Legge 119/2018 “Pace Fiscale”

Decreto Legge 119/2018 “Pace Fiscale”

Con il DL 23.10.2018 n. 119 (“Decreto”), sono state introdotte come è noto, anche in sede di conversione, numerose sanatorie al fine della cc.dd. “Pacificazione fiscale”.

Qui di seguito, una sintesi su:

1. Rottamazione – ter

2. Definizione liti

3. Violazioni formali

1. Rottamazione dei ruoli (Rottamazione – ter)       

L’articolo 3 del Decreto, ha inserito la c.d. rottamazione – ter, permettendo a coloro i quali hanno carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, di estinguerli versando la sorta capitale, al netto di interessi di mora e di sanzioni.

La domanda si dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, mentre entro la fine del mese di giugno, l’Agenzia Entrate Riscossione comunicherà gli importi esatti da versare, in una unica soluzione al 31 luglio 2019, oppure anche in 5 anni, con un massimo di 18 rate trimestrali al 31.7 e al 30.11 relativamente al 2019 e rispettando invece quattro diversi appuntamenti per il 2020 e per ciascun anno successivo (28.2-31.5-31.7-30.11) versando altresì interessi al 2% a far data dal 1.8.2019.

La rottamazione si perfeziona con il pagamento integrale, dell’unica rata o di tutte le rate, avendo cura di versare gli importi non oltre cinque giorni dalla scadenza, tolleranza introdotta dalla Legge di conversione, che se non rispettata produrrà l’immediata decadenza dall’agevolazione, con il relativo ripristino del debito iniziale.

Per poter accedere alla nuova rottamazione, occorre inviare all’Agenzia della Riscossione entro il prossimo 30 aprile 2019, la domanda di adesione (modello DA -2018), nella quale il contribuente, alla stregua delle precedenti rottamazioni, dovrà indicare i dati dei carichi che intende sanare, l’eventuale numero di rate, e se i carichi oggetto di sanatoria sono soggetti a contenzioso fiscale in corso, e la volontà di rinunciarvi.

Si fa presente altresì, che sono previsti nell’attuale normativa, dei raccordi con le precedenti rottamazioni, per permettere a coloro che non hanno onorato del tutto il vecchio rateizzo, di allungare il piano di ammortamento.

Non possono essere definite le seguenti entrate: i) recupero aiuti di Stato; ii) somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti; iii) sanzioni di natura penale; iv) sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive.

Una volta trasmessa la domanda è inibita l’adozione di nuove misure cautelari e/o esecutive, il debitore è inoltre considerato non moroso sia ai fini fiscali che contributivi (DURC).

2. Liti pendenti

Le controversie tributarie dove è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite ai sensi dell’articolo 6 D.L n. 119/2018.

Rientrano nella sanatoria le controversie pendenti al 24 ottobre 2018, in cui siano parte le Entrate, allo scopo è sufficiente che alla suddetta data sia stato spedito o consegnato il ricorso introduttivo.

La controversia deve avere ad oggetto un atto impositivo, per cui le cartelle di pagamento, con la mera liquidazione delle imposte, non possono essere definite ai sensi dell’articolo 6 del Decreto, atteso che gli importi in esse indicati provengono da precedenti comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari).

Per la definizione occorre pagare, l’intero importo della sorta capitale del tributo in contestazione, al netto di sanzioni ed interessi, con le seguenti eccezioni: i) se il ricorso è stato depositato in CTP al 24.10.2018, è dovuto il 90% dell’imposta; ii) se vi è stata sentenza della CTP favorevole al contribuente è dovuto il 40% dell’imposta; iii) se vi è stata sentenza della CTR favorevole al contribuente è dovuto il 15% dell’imposta; iv) se vi sono state sia in CTP che in CTR sentenze favorevoli al contribuente e alla data del 19 dicembre 2018 era stato proposto ricorso per Cassazione dall’Agenzia Entrate, è dovuto il 5% del tributo.

In caso di controversia relativa alle sole sanzioni, non collegate al tributo, è dovuto il 40% della sanzione, a meno che non vi sia stata sentenza favorevole al contribuente, nel qual caso è dovuto il 15% della sanzione.

La definizione si perfezione con l’invio della domanda di sanatoria entro il 31 maggio 2019, e con il pagamento in pari data, della prima o unica rata. Eventuali debiti superiori ad euro 1.000 potranno beneficiare di un rateizzo di 20 rate trimestrali maggiorate di interessi legali calcolati a far data dal 1° giugno 2019.

La scadenza di pagamento delle rate successive alla prima è fissata per il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Per la rottamazione liti è esclusa la possibilità di compensare le somme ai sensi dell’articolo 17 Dlgs 241/97.

3. Sanatoria errori formali

La dichiarazione integrativa speciale di cui all’articolo 9 del Decreto legge n. 119-2018, che prevedeva la possibilità di regolarizzare il non dichiarato fino ad euro 100.000, versando una imposta sostituiva del 20%, è stata cancellata e sostituita per effetto dell’emendamento omnibus del Governo.

Al suo posto è stata introdotta la sanatoria sugli errori formali nelle dichiarazioni regolarmente presentate, con la quale possono essere definite tutte le violazioni che non hanno un impatto diretto sulla determinazione della base imponibile, né ai fini del versamento dei tributi, commesse entro il 24 ottobre 2018.

Ai fini della definizione sono escluse le violazioni contestate per gli atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018, nonché quelle afferenti tributi diversi dalle imposte sui redditi, dell’IVA e dell‘IRAP, quelle collegate con l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero e a quelle contestate nella procedura di collaborazione volontaria.

Il perfezionamento della sanatoria, si ha con il versamento di 200 euro per ciascun anno di riferimento, in due rate, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, e con la successiva rimozione della irregolarità da operare entro 30 giorni dalla richiesta delle Entrate.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 24 aprile 2019

Dott. Gianmaria Di Meglio dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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