DL 119/2018: Registrazione fatture e novità IVA
In data 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il Decreto legge 119/2018, convertito dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018, che ha fornito alcuni chiarimenti e semplificazioni in tema di fatturazione.
Le nuove diposizioni impattano sia sulle fatture elettroniche emesse, definendo tempi di trasmissione e ritardi ammessi per i primi mesi di applicazione della norma, sia su quelle ricevute, definendo nuove modalità di gestione dei documenti d’acquisto e di detrazione IVA.
In particolare, in questa sede saranno analizzate le principali novità previste dal Decreto Legge, in tema di:
1. Modifiche in tema di emissione e registrazione delle fatture attive e passive;
2. Novità nei termini di detrazione IVA;
3. Modifiche al regime sanzionatorio;
4. Proroga del reverse charge nel settore energetico e dei prodotti elettronici;
5. Novità relative alla disciplina del gruppo IVA.
1. Modifiche in tema di registrazione delle fatture attive e passive
Il Decreto legge ha previsto la modalità di emissione della fattura elettronica, basata sulla trasmissione della medesima al Sistema di Interscambio.
La novità riguarda l’introduzione di un nuovo elemento da indicare in fattura, ossia la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
In tal modo è possibile individuare il momento di effettuazione dell’operazione nel caso in cui fosse diverso dalla data di emissione della fattura.
Nel caso in cui, la data di emissione e quella effettiva dell’operazione siano le stesse, non sarà necessario indicare tale dato in fattura.
L’introduzione di questo nuovo dato in fattura ha un’importanza rilevante, in quanto l’art. 10 del Decreto legge ha stabilito che, con decorrenza 1° luglio 2019 il nuovo termine di emissione delle fatture è di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Quindi, qualsiasi fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’operazione, per consentire l’adattamento tecnologico necessario.
Questo cambiamento relativo ai termini di trasmissione allo SdI non comporterà ritardi alla detrazione IVA da parte del soggetto destinatario.
Inoltre, le fatture dovranno essere trasmesse allo SdI, per la corretta liquidazione dell’IVA, entro il 15 del mese successivo.
Si ricorda che il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA è individuato dall’art. 6 del DPR 633/72, come descritto nella seguente tabella:
Annotazione delle fatture emesse
L’art. 12 del Decreto legge prevede che, le fatture emesse potranno essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa disposizione è di coordinamento con il nuovo termine di emissione entro 10 giorni citato nel paragrafo precedente, al fine di assicurare la corretta liquidazione dell’imposta.
Registrazione degli acquisti
Il Decreto legge elimina l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute, operazione articolata da effettuare con la fatturazione elettronica, poiché quest’ultime non si possono modificare. Quindi, permane l’obbligo di annotare sui registri le fatture ricevute, ma non risulta più necessario gestire il protocollo di ricezione dei documenti.
2. Novità nei termini di detrazione IVA
L’art. 14 del Decreto legge è intervenuto anche sulle modalità di imputazione dell’imposta a credito, nelle liquidazioni periodiche, per i documenti ricevuti nei primi 15 giorni del mese da parte del cessionario o committente dell’operazione.
In pratica, tale novità consente di computare, nella liquidazione IVA del mese precedente, l’imposta emergente dalle fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi 15 giorni del mese, a condizione che:
– l’imposta relativa all’operazione di acquisto effettuata sia divenuta esigibile nel mese precedente;
– le fatture non si riferiscano ad operazioni effettuate nell’anno solare precedente.
Tale disposizione ha l’obiettivo di eliminare gli effetti della mancanza di sincronia tra momento di effettuazione dell’operazione, data di trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio e data di ricezione del documento da parte del Sistema e data di recapito al destinatario.
Nel caso in cui la fattura sia stata ricevuta a dicembre 2018 ma sia stata registrata nel 2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 (30.4.2019), previa istituzione di un registro sezionale, che escluda tali operazioni dalle liquidazioni periodiche relative al 2019.
3. Modifiche al regime sanzionatorio
L’art. 10 del Decreto legge ha introdotto anche alcune misure che intervengono sull’impianto sanzionatorio relativo all’emissione delle fatture in formato elettronico.
Dal punto di vista fiscale, si precisa che la fattura emessa in formato diverso da quello elettronico si considera inesistente e non emessa.
Il Decreto legge, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, prevede che non si applichi la sanzione di cui all’art. 6 del Dlgs. 471/97, se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica di riferimento.
La sanzione è inoltre ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo.
Quest’ultima agevolazione è estesa al 30.9.2019 con riferimento ai soli soggetti passivi, che effettuano la liquidazione dell’IVA con cadenza mensile.
Tale annullamento o riduzione delle sanzioni si applica anche ai cessionari o committenti che abbiano detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica o che non abbiano emesso un’autofattura ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, entro i termini della propria liquidazione periodica.
In conclusione, la trasmissione dell’autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce l’obbligo di presentazione della fattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presente sul territorio.
4. Proroga del reverse charge nel settore energetico e dei prodotti elettronici
Con riferimento al meccanismo del reverse charge, il Decreto legge ha previsto la proroga sino al 30.6.2022 per alcuni settori in Italia.
In particolare per:
– le cessioni di telefoni cellulari;
– le cessioni di console da gioco, di tablet PC e laptop;
– alcune operazioni del settore energetico, come i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
– i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas ed energia elettrica;
– le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
5. Novità relative alla disciplina del gruppo IVA
Il Decreto legge dispone che le operazioni eseguite da una delle società che costituiscono il gruppo, sono considerate come compiute dal gruppo, così come le operazioni eseguite nei confronti di una delle società, che devono essere considerate effettuate nei confronti di tutto il gruppo.
Il Gruppo IVA consente alle imprese appartenenti allo stesso gruppo, di identificarsi come un’unica identità fiscale (sotto un’unica partita IVA), che agisce come contribuente unico verso il mercato. Le imprese che fanno parte di un gruppo IVA svolgono la propria attività con una partita IVA comune, ossia la partita IVA di Gruppo, destinataria delle fatture relative agli acquisti di beni e servizi.
Il Decreto legge prevede che il vincolo finanziario richiesto ai fini della costituzione di un Gruppo IVA si considera valido anche tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti a un Gruppo Bancario Cooperativo, quando tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo (ravvisabile nell’esercizio, da parte della capogruppo, nei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle altre banche). Il Gruppo IVA può costituirsi come soggetto unico, se tra le imprese appartenenti al gruppo vi sia un vincolo finanziario, economico ed organizzativo.
Inoltre, il Decreto legge ha previsto specifiche regole per l’individuazione del rappresentante di gruppo, ossia colui che adempie gli obblighi ed esercita i diritti del Gruppo IVA e, in genere, è individuato nel soggetto che esercita il controllo di diritto. Per i Gruppi Bancari Cooperativi il rappresentante di gruppo è la società capogruppo.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 15 marzo 2019
Dott. Alessandro Grieco alessandrogrieco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.