Newsletter n.9/2015 – Bonus Investimenti
Premessa
L’art. 18 del Decreto Legge 91/2014 (Decreto Competitività) introduce un credito d’imposta del 15% per imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (macchinari e apparecchiature).
Il beneficio è automatico, non richiede autorizzazioni preventive ed è utilizzabile in compensazione F24.
1. Soggetti Beneficiari
Possono usufruire del bonus tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica o dimensione, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive in Italia.
Sono esclusi lavoratori autonomi, enti non commerciali e imprese agricole nei limiti dell’art. 32 TUIR.
2. Investimenti Agevolabili
Rientrano nell’agevolazione:
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Beni nuovi della divisione 28 ATECO (macchinari, apparecchiature industriali, agricole o edili);
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Componenti e software necessari al funzionamento dei beni principali;
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Investimenti di almeno 10.000 euro per progetto.
Sono esclusi beni usati, veicoli, apparecchiature elettriche e materiali di consumo.
3. Durata e Calcolo del Credito
Gli investimenti devono essere effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
Il credito si calcola sul valore degli investimenti eccedenti la media dei cinque anni precedenti, con possibilità di escludere l’anno di picco.
È utilizzabile in tre quote annuali uguali, a partire dal secondo esercizio successivo all’investimento.
4. Aspetti Fiscali
Il credito:
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Non concorre al reddito imponibile né all’IRAP;
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Non incide su interessi passivi o altri componenti deducibili;
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Deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
5. Revoca del Beneficio
Il credito viene revocato se:
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I beni sono ceduti o destinati a usi estranei all’impresa entro l’anno successivo;
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I beni vengono trasferiti all’estero entro i termini ordinari di accertamento.