NEWSLETTER N. 8/2015
La fatturazione elettronica: profili operativi
Si porta a conoscenza che l’articolo 1, comma 209 della Legge n. 244/2007, nell’introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha imposto l’adesione alla relativa disciplina non soltanto con riguardo all’emissione, ma anche agli adempimenti concernenti la trasmissione, conservazione ed archiviazione.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, ovvero dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni pubbliche centrali (quali ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza) e dal 31 marzo 2015 per le restanti amministrazioni pubbliche (incluso il GSE), i contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore della pubblica amministrazione sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria delle fatture elettroniche.
Al fine di una più agevole identificazione delle pubbliche amministrazioni interessate dalla fatturazione elettronica, si allega l’elenco pubblicato dall’ISTAT (Allegato A).
Secondo quanto previsto dal D.M. 17.06.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, per i contribuenti che emettono sia fatture elettroniche verso le P.A. sia fatture analogiche verso clienti privati, è possibile adottare l’archiviazione elettronica per le fatture elettroniche e la conservazione in modalità cartacea per le fatture in formato analogico, a condizione che entrambe le tipologie di fatture, in sede di registrazione contabile, siano:
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annotate in un apposito registro sezionale;
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numerate progressivamente con una distinta serie numerica, senza soluzione di continuità per periodo d’imposta, oppure, in alternativa, numerate per anno solare, aggiungendo al numero del documento il riferimento all’anno di emissione.
È obbligatorio che, per ogni singolo cliente (o fornitore), venga utilizzata un’unica modalità di conservazione per l’intero periodo d’imposta, in modo che le fatture emesse (o ricevute) risultino annotate tutte nel medesimo registro sezionale.
A tal proposito appare possibile, vista la posizione dell’Amministrazione Finanziaria, adottare sia la modalità di conservazione elettronica sia la modalità analogica per lo stesso cliente o fornitore, laddove l’obbligo di fatturazione elettronica sia intervenuto in corso d’anno.
Ai fini IVA, i registri devono essere organizzati in sezionali separati, con una distinta numerazione delle fatture, e le relative liquidazioni dovranno confluire in un unico registro riepilogativo.
Infine, si fa presente che il Governo ha attivato un apposito sito internet contenente tutte le informazioni operative relative alla fatturazione elettronica[1].
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Note a piè di pagina
[1] http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm