NEWSLETTER N. 10/2015
Il nuovo Reverse Charge nel settore edilizio: primi chiarimenti
A seguito dell’estensione dell’applicazione dell’inversione contabile ai fini IVA[1], operata dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ad ulteriori prestazioni rese nel settore edilizio, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta nel merito con la pubblicazione della Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015.
Tale Circolare ha fornito i primi chiarimenti utili per meglio identificare le operazioni rientranti nel regime di reverse charge, al fine di consentire agli operatori del settore una più agevole applicazione delle disposizioni in argomento.
In particolare, l’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, al comma 629, recependo l’art. 199, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2006/112/CE, ha introdotto la lettera a-ter all’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972, prevedendo l’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.
Si ricorda che l’ordinamento italiano già prevede, ai sensi della lettera a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972, l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Tale meccanismo non si applica alle prestazioni rese a un general contractor, che quindi coesiste con il nuovo ambito introdotto.
Il nuovo ambito applicativo del reverse charge, introdotto dalla lettera a-ter, non riguarda soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, ma tutte le prestazioni rese nei rapporti business to business, anche nei confronti dei committenti o dei contraenti generali, a prescindere dal loro settore di attività.
La Circolare ha chiarito che, per l’individuazione delle operazioni soggette al reverse charge di cui alla lettera a-ter, bisogna far riferimento unicamente ai codici attività ATECO 2007.
Qualora il prestatore svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento relative ad edifici, queste dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile anche se il prestatore possiede un codice attività differente. In tal caso sarà obbligatorio per il prestatore l’adeguamento del codice ATECO.
Codici attività interessati
Servizi di pulizia negli edifici:
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81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
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81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici
Demolizione:
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43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici:
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43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
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43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
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43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione)
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43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
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43.22.03 Installazione di impianti antincendio (inclusa manutenzione e riparazione)
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43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
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43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
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43.29.09 Altri lavori di installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
Completamento di edifici:
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43.31.00 Intonacatura e stuccatura
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43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri e porte blindate
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43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili[2]
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43.33.00 Rivestimento di pavimenti e muri
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43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
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43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
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43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Chiarimenti operativi
La Circolare dell’Amministrazione Finanziaria ha inoltre fornito chiarimenti su alcune fattispecie dubbie.
Le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese tra i servizi di completamento di edifici e quindi assoggettate al reverse charge.
Le prestazioni rese per la preparazione del cantiere, in considerazione del loro carattere preliminare alla costruzione, sono invece soggette a IVA ordinaria.
Devono ritenersi escluse dal reverse charge anche le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, dato il carattere accessorio della posa in opera rispetto alla cessione.
Ai fini dell’individuazione della nozione di edificio, necessaria per determinare le operazioni soggette al reverse charge, la Circolare fa espresso riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005[3].
Infine, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, in presenza di un unico contratto comprensivo di operazioni in parte soggette a reverse charge e in parte a IVA ordinaria, è necessario procedere alla scomposizione delle stesse, individuando le singole operazioni assoggettabili ai diversi regimi.
Tuttavia, se la scomposizione dovesse risultare artificiosa o di difficile applicazione, l’Agenzia ritiene che l’intero contratto dovrà essere soggetto a IVA ordinaria.
Tale conclusione appare però troppo restrittiva, poiché potrebbe condurre all’applicazione dell’IVA ordinaria anche per prestazioni non scomponibili in cui la componente non soggetta a reverse charge non sia prevalente.
Occorrerà pertanto attendere ulteriori chiarimenti ufficiali.
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Note a piè di pagina
[1] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda alla Newsletter n. 4/2015 “Il Reverse Charge nel settore edilizio”, predisposta in data 22 gennaio 2015.
[2] La posa in opera di arredi è esclusa dall’applicazione del reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici.
[3] Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, si definisce edificio “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici stabilmente al suo interno”.