NEWSLETTER N. 7/2015
Il rimborso anticipato IVA nello Split Payment
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 20 febbraio 2015, è stato disciplinato il meccanismo di accesso ai rimborsi prioritari per quei soggetti che, a causa dell’applicazione della nuova norma sulla scissione dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, c.d. Split Payment[1], introdotta dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), si troverebbero cronicamente a credito IVA.
Alcuni chiarimenti erano già stati oggetto di intervento da parte del MEF con la pubblicazione, in data 23 gennaio 2015, di un decreto attuativo riguardante non solo le modalità e i termini di assolvimento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni soggette allo Split Payment, ma anche il rimborso dell’IVA in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, il D.M. 23.01.2015, all’articolo 8, precisa che il beneficio compete, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, già per le richieste di rimborso relative al primo trimestre del 2015.
Il successivo decreto attuativo, pubblicato in data 20 febbraio 2015, modificando il sopracitato articolo 8, ha rivisto le condizioni di accesso ai rimborsi prioritari, disponendo l’inapplicabilità di alcuni requisiti previsti dall’articolo 2 del D.M. 22 marzo 2007, ovvero:
a) esercizio dell’attività da almeno tre anni;
b) ammontare del credito IVA chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;
c) eccedenza dell’imposta chiesta a rimborso pari almeno al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo cui si riferisce il rimborso.
In sostanza, i contribuenti possono accedere ai rimborsi in questione anche se non in possesso dei requisiti di cui sopra.
Le modifiche apportate hanno il fine di limitare le conseguenze negative, in termini di liquidità, derivanti dall’effettuazione di operazioni attive soggette alla scissione dei pagamenti, anche per i contribuenti di minori dimensioni o comunque di recente costituzione.
In particolare, eliminando il limite di importo di 10.000 euro per i rimborsi annuali e di 3.000 euro per i rimborsi trimestrali, rientrano nella possibilità di accedere ai rimborsi prioritari anche soggetti di ridotto volume d’affari.
Analogamente, l’abolizione del vincolo dei tre esercizi di attività agevola i neo costituiti.
Un ulteriore intervento a favore delle imprese è rappresentato dalla misura contenuta nel D.L. n. 192/2014 (Milleproroghe), che aumenta dal 10 al 20 per cento l’importo che le pubbliche amministrazioni devono corrispondere anticipatamente ai propri fornitori nelle more di un contratto di pubblico appalto, ai sensi dell’articolo 26-ter del D.L. n. 69/2013.
Il MEF, con il nuovo decreto attuativo, ha tuttavia ribadito che il rimborso prioritario spetta per un importo non superiore a quello dell’IVA addebitata in regime di Split Payment sulle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rimborso.
In ogni caso, il contribuente dovrà rispettare le regole in materia di rimborsi annuali e trimestrali.
Alla stregua di quanto previsto per gli altri soggetti, i contribuenti che applicano lo Split Payment e che chiederanno a rimborso crediti eccedenti i 15.000 euro, se non intendono presentare la garanzia (ove non esplicitamente obbligati dalla legge), dovranno far apporre il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale e contestualmente rilasciare la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante i requisiti previsti dall’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Oltre al rimborso, è possibile utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale, fermo restando l’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore per compensazioni superiori ai 15.000 euro.
Si resta in attesa dell’approvazione del nuovo modello TR aggiornato, che dovrà essere utilizzato per i primi rimborsi IVA trimestrali, il cui termine è fissato entro il 30 aprile 2015.
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Non costituisce un parere tecnico né sostituisce una consulenza specifica.
Note a piè di pagina
[1] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda alla Newsletter n. 3/2015 “Lo Split Payment” predisposta in data 9 gennaio 2015.