Newsletter n.12/2015 – Il Nuovo Reverse Charge nel Settore Edilizio
Premessa
Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato esteso il meccanismo dell’inversione contabile IVA (reverse charge) a nuove prestazioni nel settore edilizio, in vigore dal 1° gennaio 2015.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti tramite la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, precisando l’ambito applicativo e i codici ATECO interessati.
1. Ambito di Applicazione
Il reverse charge si applica non solo ai contratti di subappalto, ma a tutte le prestazioni tra imprese (B2B), anche con committenti o contraenti generali, indipendentemente dal settore.
Rientrano le attività identificate dai codici ATECO 2007 relative a:
-
Servizi di pulizia negli edifici
-
Demolizione
-
Installazione di impianti relativi ad edifici
-
Completamento di edifici
2. Servizi di Pulizia
Sono soggetti a reverse charge i servizi di pulizia riferiti agli edifici (ATECO 81.21.00 e 81.22.02), non quelli su macchinari o aree esterne.
Esempi:
-
Pulizia interna di edifici → sì reverse charge
-
Pulizia pareti esterne o macchinari → no
3. Demolizione
Rientra solo il codice 43.11.00 (preparazione del cantiere).
Esempi:
-
Demolizione parziale o microdemolizioni → no
-
Demolizione integrale edificio → sì
4. Installazione di Impianti
Agevolate le attività con codici 43.21.x, 43.22.x, 43.29.x, tra cui:
-
Impianti elettrici, allarme, antincendio, gas, pavimentazioni, serramenti → sì
-
Installazione cucine, arredi o impianti su macchinari → no
5. Completamento di Edifici
Soggette a reverse charge le attività di tinteggiatura, posa infissi, pavimentazioni e rivestimenti (codici 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39).
Non rientrano la costruzione di nuovi edifici o opere su parti esterne (muri di giardini, tetti).
6. Manutenzione e Riparazioni
Il reverse charge si applica anche ad alcune manutenzioni se riferite a impianti già installati:
-
Impianti fotovoltaici su tetto, videosorveglianza, ascensori, piscine interne o sul tetto → sì
-
Manutenzioni su giardini, parcheggi esterni o piscine esterne → no
Conclusioni
Il quadro applicativo resta complesso: l’individuazione corretta del codice ATECO e la natura del bene (parte integrante dell’edificio o meno) sono determinanti.
Sono attesi ulteriori chiarimenti ufficiali dall’Amministrazione Finanziaria per uniformare le prassi operative.