12/2015 – Il nuovo Reverse Charge nel settore edilizio: ulteriori chiarimenti

Newsletter n.12/2015 – Il Nuovo Reverse Charge nel Settore Edilizio

Premessa

Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato esteso il meccanismo dell’inversione contabile IVA (reverse charge) a nuove prestazioni nel settore edilizio, in vigore dal 1° gennaio 2015.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti tramite la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, precisando l’ambito applicativo e i codici ATECO interessati.

1. Ambito di Applicazione

Il reverse charge si applica non solo ai contratti di subappalto, ma a tutte le prestazioni tra imprese (B2B), anche con committenti o contraenti generali, indipendentemente dal settore.
Rientrano le attività identificate dai codici ATECO 2007 relative a:

  1. Servizi di pulizia negli edifici

  2. Demolizione

  3. Installazione di impianti relativi ad edifici

  4. Completamento di edifici

2. Servizi di Pulizia

Sono soggetti a reverse charge i servizi di pulizia riferiti agli edifici (ATECO 81.21.00 e 81.22.02), non quelli su macchinari o aree esterne.
Esempi:

  • Pulizia interna di edifici → reverse charge

  • Pulizia pareti esterne o macchinari → no

3. Demolizione

Rientra solo il codice 43.11.00 (preparazione del cantiere).
Esempi:

  • Demolizione parziale o microdemolizioni → no

  • Demolizione integrale edificio →

4. Installazione di Impianti

Agevolate le attività con codici 43.21.x, 43.22.x, 43.29.x, tra cui:

  • Impianti elettrici, allarme, antincendio, gas, pavimentazioni, serramenti →

  • Installazione cucine, arredi o impianti su macchinari → no

5. Completamento di Edifici

Soggette a reverse charge le attività di tinteggiatura, posa infissi, pavimentazioni e rivestimenti (codici 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39).
Non rientrano la costruzione di nuovi edifici o opere su parti esterne (muri di giardini, tetti).

6. Manutenzione e Riparazioni

Il reverse charge si applica anche ad alcune manutenzioni se riferite a impianti già installati:

  • Impianti fotovoltaici su tetto, videosorveglianza, ascensori, piscine interne o sul tetto →

  • Manutenzioni su giardini, parcheggi esterni o piscine esterne → no

Conclusioni

Il quadro applicativo resta complesso: l’individuazione corretta del codice ATECO e la natura del bene (parte integrante dell’edificio o meno) sono determinanti.
Sono attesi ulteriori chiarimenti ufficiali dall’Amministrazione Finanziaria per uniformare le prassi operative.

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