1/2015 – Reverse Charge nel settore energetico

NEWSLETTER N. 1/2015

Reverse Charge nel settore energetico

Con la presente nota si porta a conoscenza che la Legge n. 190/2014 (di seguito “Legge di Stabilità 2015”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, ha esteso l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge) ai fini IVA a taluni ambiti del settore energetico.

In particolare, l’art. 1 della citata legge, al comma 629, modificando l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, amplia la portata del meccanismo del reverse charge anche ai seguenti casi:

  • trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra definiti all’art. 3 della Direttiva 2003/87/CE, trasferibili a norma dell’art. 12 della stessa Direttiva (recepita nell’ordinamento interno dal D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 30);

  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore di cui all’art. 7-bis, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/72[1].

Per tali cessioni, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente, sempre che si tratti di un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

Ai sensi del novellato art. 17 del D.P.R. n. 633/72, nei casi sopra indicati, la fattura emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’annotazione “inversione contabile”, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite.

Il pagamento dell’IVA viene quindi riservato al cessionario del servizio, ovvero, nel caso di specie, a un soggetto passivo la cui principale attività – in relazione all’acquisto di gas e di energia elettrica – è costituita dalla rivendita di tali beni, e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile, come stabilito dal citato art. 7-bis.

A sostegno di quanto detto, il GSE – con una nota pubblicata sul proprio sito internet – ha informato gli operatori che, per effetto delle disposizioni fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2015, le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei confronti del GSE per cessione di energia elettrica e certificati inerenti all’energia elettrica devono essere assoggettate al regime di reverse charge, poiché il GSE riveste la qualifica di soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72.

Le disposizioni citate risultano già applicabili dal 1° gennaio 2015, non essendo necessaria alcuna specifica autorizzazione da parte dell’Unione Europea.

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale.
Non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Note a piè di pagina

[1] Quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato.
Per “soggetto passivo-rivenditore” si intende un soggetto passivo la cui principale attività, in relazione all’acquisto di gas, energia elettrica, calore o freddo, è costituita dalla rivendita di tali beni e il cui consumo personale è trascurabile.

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