NEWSLETTER N. 6/2015
IRAP 2015: le novità
Nuove deduzioni ed aliquote
L’art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (“Legge di Stabilità 2015”), con l’inserimento del comma 4-octies all’art. 11 del D.Lgs. 446/1997[1], ha previsto – a far data dal 1° gennaio 2015 – la deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro sostenuto per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, per l’importo che eccede l’ammontare delle deduzioni già consentite con riferimento alla medesima fattispecie di costo.
In sostanza, sarà possibile dedurre ai fini IRAP non solo i costi già previsti dai commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell’art. 11 del D.Lgs. citato[2] (le cosiddette deduzioni specifiche), ma anche l’ulteriore importo pari al differenziale tra il costo del lavoro a tempo indeterminato e il totale delle deduzioni specifiche.
I soggetti beneficiari sono i seguenti:
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Società di capitali
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Persone fisiche esercenti attività d’impresa
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Società esercenti attività bancaria, finanziaria o assicurativa
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Persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo
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Produttori agricoli titolari di reddito agrario
Per espressa previsione normativa restano invece esclusi da tali agevolazioni gli enti privati non commerciali e le pubbliche amministrazioni.
L’art. 1, comma 22, della Legge di Stabilità 2015 ha inoltre abrogato l’art. 2, commi 1 e 4, del D.L. 66/2014, che aveva disposto – a partire dal 2014 – la riduzione delle aliquote IRAP applicabili ai soggetti diversi da quelli per i quali è prevista una misura particolare (come banche, finanziarie, assicurazioni e produttori agricoli), dal 3,9% al 3,5%.
Il risultato di tale abrogazione è che le nuove aliquote non saranno mai applicate. È stato chiarito, inoltre, che i contribuenti che hanno utilizzato le aliquote ridotte per determinare l’acconto con il metodo previsionale potranno versare l’eccedenza in sede di saldo senza sanzioni o interessi.
Sono state quindi confermate, per il 2014 e anni seguenti, le seguenti aliquote IRAP:
Tipologia soggetto | Aliquota
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Banche e altri enti e società finanziari → 4,65%
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Imprese di assicurazione → 5,90%
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Imprese concessionarie di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) → 4,20%
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Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi → 1,90%
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Amministrazioni pubbliche → 8,50%
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Altri soggetti (misura ordinaria) → 3,90%
Credito d’imposta IRAP – Agricoltura
Per non penalizzare le imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (ma solo, ad esempio, di collaboratori a progetto o lavoratori occasionali), il comma 21 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, dal periodo d’imposta 2015, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP determinata secondo le disposizioni del D.Lgs. 446/1997.
Il credito d’imposta è destinato agli stessi beneficiari della deduzione del costo del lavoro ed è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione (dal 2016).
Nell’ambito delle risposte fornite durante “Telefisco 2015”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale credito d’imposta, in assenza di indicazione contraria nella norma, concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES.
Tale interpretazione letterale riduce però l’effettivo impatto dell’agevolazione in misura pari all’ammontare dell’IRES teorica.
Infine, si precisa che il D.L. n. 4/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015, ha abrogato la norma della Legge di Stabilità 2015 che prevedeva la deducibilità integrale ai fini IRAP del costo del lavoro per i lavoratori agricoli a tempo determinato, impiegati per almeno 150 giornate e con contratti triennali. Tale disposizione non troverà pertanto applicazione.
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Non costituisce un parere tecnico né sostituisce una consulenza specifica.
Note a piè di pagina
[1] Riferito alla determinazione del valore della produzione netta.
[2] Riferimenti normativi sulle deduzioni specifiche dell’art. 11 D.Lgs. 446/1997:
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co.1 lett.a) n.1: contributi INAIL;
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co.1 lett.a) n.2, 3 e 4: deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato;
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co.1 lett.a) n.5: costi per personale addetto a ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili e contratti di formazione lavoro;
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co.1-bis: deduzione forfetaria per indennità di trasferta nelle imprese di autotrasporto;
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co.4-bis.1: deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti per imprese con base imponibile fino a 400.000 euro;
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co.4-quater: deduzione per incremento della base occupazionale (dal 2014).