Newsletter n.15/2015 – Le Sanzioni Amministrative
Premessa
Il D.Lgs. 158 del 24 settembre 2015 ha riformato in modo significativo il sistema sanzionatorio amministrativo tributario, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (anticipata rispetto al 2017 inizialmente previsto).
La riforma introduce un approccio più equo, ispirato al principio del “favor rei”, che garantisce al contribuente l’applicazione della sanzione più favorevole.
1. Omessa Dichiarazione
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Sanzione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo 250 €).
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Se la dichiarazione è presentata entro l’anno successivo e prima dei controlli, la sanzione è ridotta alla metà (60%-120%, minimo 200 €).
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Se non risultano imposte dovute → sanzione da 250 a 1.000 €.
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Per i sostituti d’imposta: stesse regole, con sanzione ridotta se l’invio è entro l’anno successivo.
2. Dichiarazione Infedele
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Sanzione base ridotta: dal 90% al 180% della maggiore imposta (prima 100%-200%).
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Aumento della metà (135%-270%) se uso di documenti falsi o condotte fraudolente.
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Riduzione di un terzo se l’imposta o il credito irregolare sono inferiori al 3% o a 30.000 €.
3. Versamenti Omessi o Tardivi
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Sanzione invariata al 30%, ma con nuove riduzioni:
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Ritardo ≤ 14 giorni → 1% al giorno;
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15–90 giorni → 15%;
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90 giorni → 30%.
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Sanzione ridotta della metà per pagamenti entro 90 giorni.
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Mancato invio modello F24 → sanzione 100 € (ridotta a 50 € se entro 5 giorni).
4. Perdite Pregresse in Accertamento
Il contribuente può compensare le perdite del periodo o pregresse in sede di accertamento, su richiesta entro i termini di impugnazione.
L’Agenzia ricalcola imposta, interessi e sanzioni entro 60 giorni dalla richiesta.
5. Reverse Charge
Nuova disciplina delle sanzioni IVA:
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Mancata inversione contabile → sanzione da 500 a 20.000 €;
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Operazione non registrata → 5%-10% dell’imponibile (min. 1.000 €);
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Irregolare assolvimento dell’imposta (IVA versata invece di reverse) → 250–10.000 €;
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Intenti fraudolenti → sanzione base (90%-180%).
Sono previste eccezioni con sanzioni fisse in caso di errori senza dolo.
6. Dichiarazioni d’Intento
Ridotta la sanzione per il fornitore che non verifica telematicamente la lettera d’intento:
da 250 a 2.000 € (prima 100%-200% dell’imposta).
In vigore dal 1° gennaio 2017, ma applicabile anche alle violazioni dal 1° gennaio 2015.
7. Certificazione Unica
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Scadenza invio: 7 marzo (rilascio al percipiente entro il 28 febbraio).
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Sanzione: 100 € per certificazione, massimo 50.000 €.
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Se inviata entro 60 giorni, riduzione a 33,33 €, massimo 20.000 €.
8. Trasferimenti d’Azienda
Il cessionario risponde in solido con il cedente per imposte e sanzioni relative ai due anni precedenti la cessione, ma entro il limite del valore dell’azienda.
Nuovi commi:
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5-bis: esonero in caso di procedure concorsuali o di crisi.
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5-ter: estensione della responsabilità anche a conferimenti d’azienda.
Conclusioni
Il D.Lgs. 158/2015 rappresenta una riforma di equilibrio tra rigore e tutela del contribuente, con sanzioni più proporzionate, nuove possibilità di regolarizzazione e maggiore chiarezza nelle responsabilità fiscali.