Newsletter n.3/2015 – Lo Split Payment
Sintesi
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2015, il meccanismo dello Split Payment, che modifica le modalità di versamento dell’IVA per le operazioni con la Pubblica Amministrazione.
1. Funzionamento del Meccanismo
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici, l’IVA non è più versata dal fornitore, ma direttamente dall’ente committente all’Erario.
Il fornitore emette regolare fattura, ma riceve solo il corrispettivo netto senza l’imposta.
Le categorie coinvolte comprendono lo Stato, gli enti pubblici dotati di personalità giuridica, ASL, università, camere di commercio e altri enti similari.
2. Ambito di Applicazione
Lo Split Payment si applica:
-
Alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015;
-
Alle operazioni la cui esigibilità dell’IVA si verifica dopo tale data.
Sono escluse:
-
Le operazioni soggette a reverse charge;
-
Le prestazioni professionali e artistiche soggette a ritenuta alla fonte.
3. Effetti per le Imprese
Le imprese che lavorano con la PA si troveranno spesso in posizione creditoria IVA, poiché non incassano l’imposta sulle fatture.
Per compensare, è possibile richiedere rimborsi IVA annuali o trimestrali, ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972.
4. Aspetti Contabili
Non potendo utilizzare il conto “IVA a debito”, si consiglia di istituire un conto dedicato, ad esempio “IVA ex art. 17-ter D.P.R. 633/72”, per registrare l’imposta trattenuta dalla PA.
Questo importo viene poi girocontato a credito verso il cliente, riducendo l’importo effettivamente incassato.
5. Chiarimenti del MEF
Con la Nota n. 7 del 9 gennaio 2015, il Ministero dell’Economia ha confermato che:
-
Le fatture emesse prima del 2015 restano soggette alle regole ordinarie;
-
Quelle successive al 1° gennaio 2015 rientrano nello Split Payment;
-
Il decreto attuativo definirà le modalità di rimborso prioritario dei crediti IVA.