Newsletter n.4/2015 – Il Nuovo Reverse Charge nel Settore Edilizio
Sintesi
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha esteso l’applicazione dell’inversione contabile IVA (reverse charge) al settore edilizio, introducendo nuove categorie di prestazioni soggette al meccanismo, in particolare servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
1. Ambito di Applicazione
Il nuovo regime, denominato “Reverse Charge 2”, si aggiunge a quello già previsto per i subappalti (il “Reverse Charge 1”).
La differenza principale è che il Reverse Charge 2 non si limita ai subappalti, ma si applica a tutti i rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti o contraenti generali, purché si tratti di soggetti passivi IVA.
Restano esclusi solo i privati e gli enti non commerciali.
2. Prestazioni Interessate
Sono incluse:
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Pulizie di edifici
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Demolizioni
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Installazioni di impianti
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Lavori di completamento e finitura
Il codice attività ATECO non è vincolante: ciò che conta è la natura del servizio, non l’attività prevalente del prestatore.
3. Aspetti Operativi e Contabili
Il fornitore emette fattura senza IVA con l’annotazione “inversione contabile”.
Il committente integra la fattura con l’aliquota e registra l’imposta sia a debito che a credito.
L’effetto economico è neutro, ma molte imprese del settore possono trovarsi in posizione creditoria IVA, potendo richiedere rimborsi annuali o trimestrali ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972.
4. Problematiche Applicative
Restano da chiarire alcuni aspetti:
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La gestione dei contratti chiavi in mano, che includono prestazioni miste;
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La corretta indicazione del riferimento normativo in fattura quando coesistono più tipologie di reverse charge;
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Le modalità di rimborso prioritario per i crediti IVA, che saranno definite con decreto attuativo del MEF.
5. Decorrenza
Il nuovo reverse charge edilizio si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, senza necessità di autorizzazione preventiva dell’Unione Europea.