4/2015 – Il nuovo Reverse Charge nel settore edilizio

Newsletter n.4/2015 – Il Nuovo Reverse Charge nel Settore Edilizio

Sintesi

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha esteso l’applicazione dell’inversione contabile IVA (reverse charge) al settore edilizio, introducendo nuove categorie di prestazioni soggette al meccanismo, in particolare servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

1. Ambito di Applicazione

Il nuovo regime, denominato “Reverse Charge 2”, si aggiunge a quello già previsto per i subappalti (il “Reverse Charge 1”).
La differenza principale è che il Reverse Charge 2 non si limita ai subappalti, ma si applica a tutti i rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti o contraenti generali, purché si tratti di soggetti passivi IVA.
Restano esclusi solo i privati e gli enti non commerciali.

2. Prestazioni Interessate

Sono incluse:

  • Pulizie di edifici

  • Demolizioni

  • Installazioni di impianti

  • Lavori di completamento e finitura
    Il codice attività ATECO non è vincolante: ciò che conta è la natura del servizio, non l’attività prevalente del prestatore.

3. Aspetti Operativi e Contabili

Il fornitore emette fattura senza IVA con l’annotazione “inversione contabile”.
Il committente integra la fattura con l’aliquota e registra l’imposta sia a debito che a credito.
L’effetto economico è neutro, ma molte imprese del settore possono trovarsi in posizione creditoria IVA, potendo richiedere rimborsi annuali o trimestrali ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972.

4. Problematiche Applicative

Restano da chiarire alcuni aspetti:

  • La gestione dei contratti chiavi in mano, che includono prestazioni miste;

  • La corretta indicazione del riferimento normativo in fattura quando coesistono più tipologie di reverse charge;

  • Le modalità di rimborso prioritario per i crediti IVA, che saranno definite con decreto attuativo del MEF.

5. Decorrenza

Il nuovo reverse charge edilizio si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, senza necessità di autorizzazione preventiva dell’Unione Europea.

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