n. 1/2018 – Voucher digitalizzazione

Voucher digitalizzazione

Il decreto-legge 23 dicembre 2013 (decreto “Destinazione Italia”) aveva previsto una serie di agevolazioni al fine di favorire lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese. Tra i tanti anche l’attribuzione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, in favore delle micro, piccole e medie imprese, che, nel rispetto di taluni requisiti, volessero investire in innovazioni tecnologiche.

Il tema, già trattato in una nostra precedente Newsletter (n.10/2017), merita un approfondimento operativo, tenuto conto l’approssimarsi dell’apertura del canale telematico messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per la prenotazione dei voucher in parola.

Per chiarezza, di seguito riproponiamo in breve i requisiti per poter godere dell’agevolazione e le modalità di prenotazione dei voucher.

1. Requisiti    

Il voucher digitalizzazione è una misura agevolativa rivolta alle micro, piccole e medie imprese, iscritte al Registro delle Imprese, non sottoposte ad alcuna procedura concorsuale1. Non possono essere finanziate le associazioni professionali od i liberi professionisti non iscritti presso i competenti Registri delle Imprese.

Tale agevolazione prevede un finanziamento a fondo perduto, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Tale Voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di: (i) migliorare l’efficienza aziendale; (ii) modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; (iii) sviluppare soluzioni di e-commerce; (iv) fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare2; (v) realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT3.

1 Sono escluse le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti “de minimis” (i.e. imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura) a meno che non siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

Il decreto interministeriale citato ha chiarito che, ai fini dell’ammissibilità al voucher, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

 Le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del voucher;

 Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, intendendosi per “data di ultimazione” la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso, ancorché pagato successivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione;

 Le spese devono essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi, che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;

 Nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, le stesse devono essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto;

2. Modalità operative di prenotazione ed utilizzo voucher

Il voucher spetta nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 10.000 euro.

Le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014 non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi (ad esempio la Nuova Sabatini). Tuttavia il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le domande di accesso al voucher devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del MISE, accessibile dalla sezione “Voucher per la digitalizzazione”, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, utilizzando il modello allegato al Dm 24 ottobre 2017, che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Sarà possibile precompilare la domanda dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018.

2 Tali spese devono essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche atti a migliorare l’efficienza aziendale, a modernizzare l’organizzazione del lavoro e/o a sviluppare soluzioni e-commerce

3 Tali spese devono essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche atti a migliorare l’efficienza aziendale, a modernizzare l’organizzazione del lavoro, sviluppare soluzioni di e-commerce e/o a fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.

Sul portale del Mise è possibile non solo visionare i modelli fac-simile per la prenotazione dei voucher, ma anche le risposte del Ministero a specifiche domande di merito sollevate dagli operatori.

(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione) Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, nella quale è tenuta ad indicare l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda.

Si ricorda al riguardo che: “l’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro” e che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli. L’erogazione del voucher avverrà successivamente alla presentazione, da parte dell’impresa richiedente, della rendicontazione delle spese sostenute.

E’ prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese, nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute.

In fase di domanda di agevolazioni, l’impresa è tenuta ad indicare esclusivamente la tipologia di bene e/o servizio previsto e il relativo importo; mentre in fase di erogazione, l’impresa assegnataria può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda, fermo restando che le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto di specifiche condizioni.

Il voucher si sostanzia in un contributo in conto impianti.

In merito alla imputazione di tali contributi ci sono due metodi alternativi:

– metodo indiretto, il contributo viene iscritto alla voce A5) e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi, da girocontare a conto economico pari passu con l’ammortamento dell’investimento;

– metodo diretto, il contributo viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce. In tal modo il contributo non viene iscritto a conto economico, ma il risultato d’esercizio è correttamente influenzato poiché

l’ammortamento del bene viene calcolato sul valore al netto dell’importo del contributo.

I principi contabili non danno preferenza ad alcuna delle due modalità di contabilizzazione, ma prevedono l’obbligo di indicazione in nota integrativa del metodo prescelto.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 12 gennaio 2018

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

Newsletter n. 1/2018

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