Newsletter n. 5-2018 Superammortamento ed iperammortamento

Superammortamento ed iperammortamento – software

In data 29 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito “Legge di Bilancio” o anche “Legge”).

In questa sede saranno analizzate le principali novità in tema di agevolazioni fiscali, ed in particolare:

1. Proroga dei superammortamenti e degli iperammortamenti – spese software.

2. Proroga dei superammortamenti e degli iperammortamenti

I commi da 29 a 36 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio hanno previsto la proroga per l’applicazione del superammortamento e dell’iperammortamento per gli acquisti in beni strumentali a far data dal 1° gennaio 2018.

Tale norma, prevede, In buona sostanza, il riconoscimento un maggior valore del bene acquistato, mediante la maggiorazione, di una determinata aliquota, del costo dell’ammortamento annuo del bene.

1.1 Superammortamenti

Va innanzitutto osservato che la Legge apporta alcune modifiche sostanziali sia alla misura che all’ambito soggettivo.

Si ricorda che la norma agevolativa, introdotta dalla Legge di Stabilità 20161, è volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, intervenendo sulla deducibilità degli ammortamenti.

1 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Newsletter n. 2/2016 del 14 marzo 2016 “Legge di Stabilità 2016/2: I Superammortamenti” pubblicata dall’Ufficio Studi e Ricerche Fiorentino Associati.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

La nuova versione della norma del superammortamento prevede l’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 al ricorrere di particolari condizioni:

1. entro il 31 dicembre 2018 l’ordine deve essere stato accettato dal venditore;

2. entro il 31 dicembre 2018 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo del bene.

La Legge di Bilancio, come accennato in precedenza, ha modificato, tuttavia, la misura dell’agevolazione, infatti, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero fino al 30 giugno 2018 al ricorrere di particolari condizioni) era riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto pari al 40 per cento, mentre la nuova disciplina ha ridotto tale percentuale al 30 per cento.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di raccordo tra la vecchia e la nuova agevolazione:

Infine, sono espressamente esclusi dall’ambito oggettivo del superammortamento 2018, tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al comma 1, art. 164 del TUIR, ovvero:

 i veicoli esclusivamente strumentali all’attività di impresa e quelli adibiti ad uso pubblico di cui alla lettera a) del sopracitato comma 12;

 i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lettere b) e b – bis) del sopracitato comma 13.

Restano sempre esclusi i fabbricati, i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5 per cento, nonché I beni di cui all’Allegato 3 della Legge n. 208/20154.

2 Tale tipologia di bene rientrava nella agevolazione superammortamento 2017.

3 Tale tipologia di beni già non rientrava nella agevolazione superammortamento 2017.

4 Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture ammortizzabili all’8%;

Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili ammortizzabili all’8%, condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzioni ammortizzabili al 10%, condutture dorsali per trasporto a grandi distanze e condotte di derivazione e allacciamento ammortizzabili al 12%;

Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture ammortizzabili all’8%;

Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, incluse le motrici ammortizzabili al 7,5%;

Gruppo XVIII, Specie 1,2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%;

1.2 Iperammortamenti

A differenza di quanto previsto per il superammortamento, la Legge di Bilancio per l’iperammortamento si limita a prorogare il periodo di effettuazione degli investimenti, ferme restando le modalità di fruizione.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

La nuova versione della norma dell’iperammortamento prevede l’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019 al ricorrere delle stesse particolari condizioni viste per il superammortamento.

Come accennato in precedenza, la Legge di Bilancio non ha modificato la misura dell’agevolazione, confermando quindi la maggiorazione del costo di acquisto pari al 150 per cento.

È opportuno, tuttavia, riassumere i tratti essenziali di tale agevolazione:

 Soggetti beneficiari: esclusivamente i titolari di reddito di impresa;

 Beni agevolabili: esclusivamente i beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016;

 Maggiorazione: 150 per cento del costo del bene;

 Fruizione dell’agevolazione: oltre all’entrata in funzione del bene è richiesta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture.

In stretta correlazione con l’iperammortamento, la Legge di Bilancio ha previsto la proroga dell’ulteriore maggiorazione del 40 per cento con riferimento agli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019 al ricorrere delle condizioni su esposte.

È opportuno, anche in questo caso, riassumere i tratti essenziali di tale ulteriore agevolazione:

 Soggetti beneficiari: esclusivamente i titolari di reddito di impresa che beneficiano dell’iperammortamento;

 Beni agevolabili: esclusivamente i beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016;

 Maggiorazione: 40 per cento del costo del bene;

 Fruizione dell’agevolazione: è richiesta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture e la fruizione dell’iperammortamento.

Si precisa che il comma 32, art. 1 della Legge di Bilancio ha esteso la platea dei beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016, ed in particolare:

 ai sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce;

 software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni in 3D, realtà aumentata;

 software, piattaforme ed applicazioni per la gestione ed il coordinamento della logistica.

Per la fruizione dell’agevolazione dell’ipermmortamento, nonché dell’ulteriore maggiorazione per gli investimenti in beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre:

1. una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal legale rappresentate;

2. per i beni aventi un costo di acquisto superiore ad Euro 500 mila, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato.

E deve essere acquisita:

a) entro il periodo d’imposta in cui il bene materiale entra in funzione;

b) ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso, purché entro tale termine la società sia entrata in possesso della perizia.

In tale ultimo caso l’agevolazione spetterà solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Tali documenti, quindi, devo attestare che il bene acquistato: (i) possegga le caratteristiche necessarie per la sua inclusione negli elenchi di cui agli Allegati A e/o B della Legge n. 232/2016, nonché (ii) sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In caso di cessione del bene agevolato le quote di iperammortamento successive non dedotte non sono recuperabili.

Tuttavia questa fattispecie non si verifica se l’impresa:

 sostituisce il bene originario con un bene nuovo avente caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Tabella A alla Legge n. 232/2016; e

 attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell’interconnessione.

Infine, viene confermata anche per l’iperammortamento l’esclusione dall’agevolazione per:

1. i beni strumentali per i quali il DM del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;

2. gli acquisti di fabbricati e di costruzioni;

3. i beni di cui all’Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016.

******************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 16 marzo 2018

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Gianmaria Di Meglio

dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Newsletter n. 5-2018 Superammortamento ed iperammortamento

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della