Newsletter n. 9 – 2018 DL 119-18 Pace Fiscale

Decreto Legge n. 119/2018: La Pace Fiscale

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. del 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “collegato alla legge di bilancio 2019”, entrato in vigore il 24.10.2018.

Di seguito, saranno analizzate le principali sanatorie attualmente presenti nel DL 119/2018 (c.d. “Pacificazione fiscale”), che si rammenta è in corso di conversione in legge, e che pertanto è suscettibile di modifiche e integrazioni, anche con riferimento alle norme in commento.

1. Dichiarazione integrativa1

L’art. 9 del Decreto Legge n. 119/2018 (in seguito “Decreto”) permette ai contribuenti entro il 31 maggio 2019, di correggere errori o omissioni, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa speciale, per i modelli dichiarativi inviati a tutto il 31.10.2017, ai fini delle imposte dei redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte dei redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.

L’invio della dichiarazione integrativa speciale dovrà essere effettuato ai sensi dell’art. 3 del DPR 322/98, per uno o più periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, non siano scaduti i termini per l’accertamento di cui all’art, 43 del DPR 600/73, dell’art. 57 del DPR 633/72 e dell’articolo 20 comma 1 del Dlgs 472/97.

L’integrazione degli imponibili è prevista nel limite di euro 100.000 annui, relativamente alle imposte ammesse a tale beneficio, e comunque non oltre il 30 % di quanto già dichiarato.

Qualora la base imponibile originaria sia inferiore ad euro 100.000 o se la dichiarazione da emendare si presenti priva di debiti di imposta per presenza di perdite, l’integrazione è permessa sino ad euro 30.000.

All’imponibile integrato si applica una imposta sostitutiva del 20%, per le imposte dirette e i contributi, mentre per l’IVA si può calcolare un’aliquota media, risultante dal rapporto tra l’imposta operata su operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni

1 Al momento tale definizione sembra essere stata accantonata.

ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato, ovvero l’aliquota ordinaria, di cui all’art. 16 del DPR 633/72.

Ai fini del perfezionamento dell’agevolazione, occorre provvedere spontaneamente al versamento dell’imposta sostitutiva in una unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure si può optare per un versamento rateale, in un massimo di 10 rate semestrali di pari importo oltre interessi legali da calcolarsi dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, la cui scadenza è fissata per il 30 settembre 2019.

Per l’agevolazione in commento, non risulta possibile utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/97.

Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno disciplinate le modalità di presentazione dell’integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti.

2. Processi verbali di constatazione

L’art. 1 del Decreto, prevede la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC), per i quali alla data del 24 ottobre 2018, non sia stato ancora notificato il relativo avviso di accertamento o il contribuente non abbia ancora ricevuto alcun invito al contraddittorio.

La procedura prevede l’invio di una dichiarazione di regolarizzazione entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale il contribuente si impegna a versare le somme inserite nel PVC, al netto delle sanzioni e degli interessi.

Il versamento delle somme regolarizzate dovrà avvenire in una unica soluzione entro il 31 maggio 2019, oppure in 20 rate trimestrali oltre interessi legali.

Anche per l’agevolazione in commento, non risulta possibile utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/97.

3. Avvisi di accertamento

Interessati allo sconto degli interessi e delle sanzioni sono anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, la cui notifica è avvenuta entro il 24 ottobre 2018, a patto che detti atti non siano stati ancora impugnati o che siano ancora aperti i termini per ricorrere alla predetta data.

Quanto indicato è disciplinato dall’articolo 2 del Decreto, che fissa la data del 23 novembre 2018 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 119- 2018), quale termine ultimo per definire gli avvisi di accertamento e i relativi carichi riportati negli suddetti atti impositivi, con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni ed interessi, in una unica rata, o beneficiando della dilazione più ampia sino ad un massimo di 20 rate trimestrali oltre interessi legali.

Anche per l’agevolazione in commento, non risulta possibile utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/97.

4. Rottamazione dei ruoli (Rottamazione – ter)

L’articolo 5 del Decreto, ha inserito la c.d. rottamazione – ter, permettendo a coloro i quali hanno carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, di estinguerli versando la sorta capitale, al netto di interessi di mora e di sanzioni, in una unica soluzione al 31 luglio 2019, oppure anche in 5 anni, con un massimo di 10 rate di pari importo scadenti al 31.7 e al 30.11 di ciascun anno, versando altresì interessi al 2% a far data dal 1.8.2019.

Per poter accedere alla nuova rottamazione, occorre inviare all’Agenzia della Riscossione entro il prossimo 30 aprile 2019, la domanda di adesione (modello DA -2018), nella quale il contribuente, alla stregua delle precedenti rottamazioni, dovrà indicare i dati dei carichi che intende sanare, l’eventuale numero di rate, e se i carichi oggetto di sanatoria sono soggetti a contenzioso fiscale in corso, e la volontà di rinunciarvi.

Si fa presente altresì, che sono previsti nell’attuale normativa, dei raccordi con le precedenti rottamazioni, per permettere a coloro che non hanno onorato del tutto il vecchio rateizzo, di allungare il piano di ammortamento.

Coloro i quali, ad esempio, abbiamo omesso di versare le somme relative alla rottamazione – bis per i mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, potranno mettersi in regola, versando quanto scaduto alla data del 7 dicembre 2018, potendo coì accedere al rinnovato strumento agevolativo.

5. Stralcio delle mini cartelle

Il Decreto all’articolo 4 ha stabilito che gli importi sino ad euro 1.000 (da calcolarsi al 24.10.2018), comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 a tutto il 31 dicembre 2010, anche se inerenti cartelle già interessate dalla rottamazione di cui all’articolo 3, saranno automaticamente annullati alla data del 31.12.2018.

6. IVA all’importazione

Il Decreto in commento all’articolo 5, disciplina le modalità per accedere all’agevolazione per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 a tutto il 31 dicembre 2017, relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (tariffe doganali), e IVA all’importazione.

Sul sito della Riscossione è già disponibile il modello DA – 2018 – D, che dovrà essere spedito entro il 30 aprile 2019, a cui farà seguito una comunicazione del medesimo Ente entro il 31 luglio 2019, con l’indicazione dell’importo dei carichi da rottamare.

Anche per l’agevolazione in commento, è previsto il pagamento in una unica soluzione oppure in 5 anni in un massimo 10 rate. Il versamento della prima o unica rata scade il 30 settembre 2019, la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, oltre interessi al 2% decorrenti dal 1° agosto 2019.

7. Liti pendenti

Un altro strumento, riveduto e corretto, rispetto alla precedente versione delle sanatorie, è la c.d. “rottamazione liti”, ove le controversie tributarie dove è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite ai sensi dell’articolo 6 D.L n. 119/2018.

La sanatoria si riferisce alle liti per le quali il ricorso di primo grado sia stato depositato all’Ufficio impositore entro il 24 ottobre 2018. I benefici della rottamazione, permettono uno “sconto” del 50% del valore della lite in caso di vittoria del contribuente in primo grado, e dell’80% se l’Ufficio soccombe in appello. Gli importi da versare sono da intendersi al netto di sanzioni ed interessi.

Va altresì precisato che, se il contribuente non ha ancora discusso il primo grado, oppure si è visto respingere il ricorso o i gradi successivi, dovrà versare invece l’intera somma relativa alle imposte recuperate, ma sempre al netto di sanzioni ed interessi.

La definizione si perfezione con l’invio della domanda di sanatoria, e con il pagamento della prima o unica rata entro il 31 maggio 2019. Eventuali debiti superiori ad euro 1.000 potranno beneficiare di un rateizzo di 20 rate trimestrali maggiorate di interessi legali calcolati a far data dal 1° giugno 2019.

La scadenza di pagamento delle rate successive alla prima è fissata per il il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Anche per la rottamazione liti è esclusa la possibilità di compensare le somme ai sensi dell’articolo 17 Dlgs 241/97.

******************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 19 novembre 2018

Dott. Gianmaria Di Meglio dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Newsletter n. 9 – 2018 DL 119-18 Pace Fiscale

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della