Newsletter n. 8-2018 Decreto Dignità: novità fiscali 2

Decreto Dignità: novità fiscali 2

Il 14 Luglio 2018 è entrato in vigore il D.L. n. 87 (di seguito il “Decreto”), convertito dalla Legge n. 96 del 9 Agosto 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 Agosto 2018.

Rispetto a quelle già affrontate con la nostra Newsletter n. 7 del 20.10.2018, in questa sede si analizzeranno le ulteriori misure fiscali previste dal Decreto, ed in particolare:

1. Redditometro;

2. Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (ex Spesometro);

3. Split Payment;

4. Società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).

1. Disposizioni in materia di redditometro

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può determinare in maniera sintetica il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo di imposta, fatta salva la prova che l’acquisto sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso anno.

1.1 Novità introdotte dal Decreto

La nuova norma contenuta nel Decreto dispone che tale tipologia di accertamento induttivo può essere emanato dal MEF solo dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni che maggiormente rappresentano i consumatori, per ciò che concerne la ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmi dei contribuenti.

Restano validi gli inviti a fornire documentazione rilevante ai fini dell’accertamento, per i periodi di imposta fino al 31.12.2015.

La nuova norma non si applica agli atti già notificati e non si potrà richiedere il rimborso per le somme eventualmente già pagate.

2. Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute (ex spesometro)

L’art. 11 co. 1-2 del Decreto, modifica il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per il terzo trimestre 2018 e specifica i termini di invio della medesima comunicazione per i soggetti IVA che si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’invio dei dati 2018 con cadenza semestrale.

2.1 Quadro normativo e nuovi termini per la comunicazione trimestrale

L’art. 11 co.1 del Decreto, ha posticipato al 28.02.2019 il termine, precedente previsto per il 30.11.2018, ultimo di invio dei dati delle fatture relative al terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale.

Pertanto tali soggetti, dovranno inviare la comunicazione relativa alle fatture emesse e ricevute relativa al terzo ed al quarto trimestre 2018 entro il 28.02.2019.

2.2 Quadro normativo e nuovi termini per la comunicazione semestrale

Il successivo co. 2 del sopracitato art. 11 ha esplicitato i nuovi termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di invio semestrale.

Per tali soggetti, il termini di invio dei dati delle fatture del secondo semestre è previsto per il 28.02.2019.

2.3 Abolizione dell’obbligo comunicativo dal 2019

A partire dall’anno 2019, in virtù dell’introduzione della fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture viene abolita così come previsto dal’art.1 co. 916 della L.205/2018).

3. Split Payment

L’art. 12 del Decreto, introduce il co.1 – sexies all’art.17 – ter del DPR 633/72 col fine di prevedere l’esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della suddetta disciplina, i cui compensi siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73.

3.1 Meccanismo dello split payment

Tale meccanismo prevede che, per le operazioni effettuate nei confronti dei cessionari o committenti individuati dall’art. 17-ter co.1 , 1-bis e 1-quinquies del DPR 633/721, l’IVA sia versata da questi ultimi con le modalità previste dal DM 23.1.2015.

3.2 Ritenute fiscali oggetto di esonero

L’esonero dalla scissione dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. 600/19732

4 Società sportive dilettantistiche lucrative SSDL: soppressione

L’art. 13 del Decreto, ha soppresso le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. In particolare, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali:

 l’abbattimento del 50% dell’IRES (pari al 12% in luogo dell’ordinario 24%);

 l’aliquota IVA agevolata al 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

******************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

1 Amministrazioni pubbliche, società controllate o partecipate dalla PA ecc.

2 Es: compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, come dottori commercialisti, avvocati, notai ecc.

Roma, 24 ottobre 2018

Dott. Antonino Fiorentino antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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