Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
L’art. 57 – bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (di seguito “Decreto Legge” o anche “Decreto”), convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ha introdotto importanti incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (di seguito “Bonus pubblicità” o anche “Bonus”).
In questa sede saranno analizzati i requisiti, i limiti e le condizioni di accesso alla misura agevolativa introdotta dal Decreto, alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2017 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90 del 16 maggio 2018 (di seguito “DPMC” o anche “Decreto del Presidente”) che ne disciplina l’applicazione.
1. Requisiti soggettivi ed oggettivi
Possono godere del bonus:
1. le imprese o i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giudica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
2. gli enti non commerciali, che effettuano, a partire dal 1° gennaio 20181, investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica2, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali3, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1 per cento l’ammontare di analoghi investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione nell’anno precedente.
1 Il legislatore, ad oggi, non ha ancora previsto un termine ultimo per entro il quale effettuare gli investimenti agevolabili.
2 Tali soggetti devono essere iscritti presso o il competente Tribunale ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47 dell’8 febbraio 1948, o il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), numero 5) della L. n. 249 del 31 luglio 1997.
3 Tali soggetti devono essere iscritti presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), numero 5) della L. n. 249 del 31 luglio 1997.
Fermo restando tale valore incrementale, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di fruizione del bonus anche per l’anno 2017, purchè gli investimenti siano stati effettuati, dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e non anche su emittenti televisive e radiofoniche locali.
Sono sempre escluse dal credito d’imposta, invece:
a) le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
b) le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionale relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat on line con servizi a sovrapprezzo.
Le spese agevolabili così determinate, devono essere certificate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, o in alternativa dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 – bis cc.
2. Misura e modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) e start up innovative.
Per la qualifica di start up innovative occorre far riferimento all’art. 4 del D.L. 3/2015 e all’art. 25 del D.L. 179/2012.
Per la nozione di PMI occorre fare riferimento alla raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, in base alla quale si definisce: (i) “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; (ii) “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; (iii) “media impresa” un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
La concessione della maggiorazione è tuttavia subordinata al perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75 per cento.
Il credito d’imposta spetta, in ogni caso, nel limite massimo complessivo delle risorse annualmente stanziate, che per il 2018, è fissato in misura pari a 62,5 milioni di euro, di cui una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed indicato in dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non ne prevedano espressamente la cumulabilità.
È opportuno segnalare che né il Decreto né il DPCM dispongono nulla sul trattamento fiscale del credito d’imposta.
In assenza, quindi, di una espressa esclusione normativa, tale credito dovrebbe concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette.
3. Procedura di accesso all’agevolazione
Il DPCM ha disciplinato le modalità e la procedura da seguire per accedere al credito d’imposta, prevedendo che i soggetti interessati, dovranno presentare una apposita comunicazione.
Con provvedimento del 31 luglio 2018 del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (di seguito “Provvedimento”) è stato approvato il modello per la suddetta comunicazione, che però ha una duplice funzione:
1. “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (di seguito “Comunicazione”);
2. “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (di seguito “Dichiarazione”).
Mentre la prima ha l’obiettivo di comunicare i dati degli investimenti effettuati o da effettuarsi nell’anno agevolato, la seconda va resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.
Il Provvedimento ha chiarito che per gli investimenti realizzati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 il modello va presentato solo nella modalità “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto è superiore ad euro 150.000, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
1. di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al comma 52, art. 1 della L. n. 190/2012;
2. di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
Il modello così compilato deve essere presentato esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate:
1. direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entrarte e/o Fisco on line);
2. tramite una società del Gruppo se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell’art. 3, comma 2 – bis del D.P.R. n. 322/1998;
3. tramite intermediari abilitati.
Per le spese agevolate del 2017 e del 2018, il provvedimento prevede termini diversi:
per le spese sostenute nel 2017, va presentata la sola Dichiarazione tra il 22 settembre 2018 ed il 22 ottobre 2018;
per le spese sostenute e da sostenersi nel 2018, con modello separato da quello relativo al 2017, va presentata la Comunicazione tra il 22 settembre 2018 ed il 22 ottobre 2018;
per le spese effettivamente sostenute nel 2018, va presentata la Dichiarazione dal 1° gennaio al 31 gennaio 2019.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 22 settembre 2018
Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 6-2018 Credito d’imposta per investimenti pubblicitari