Circolari n.10/2009 – Disposizioni in materia di “Scudo Fiscale”

Circolare n. 10 del 20 ottobre 2009

Disposizioni in materia di “Scudo Fiscale”

Premessa

L’articolo 13-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 (di seguito “Decreto”), convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, e modificato dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, riapre la strada, dopo sette anni dalla prima versione del provvedimento denominato “scudo fiscale”, al rientro in Italia capitali ed attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, ridefinendo la normativa volta a consentirne l’emersione.

La presente circolare, elaborata anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare Ministeriale n. 43 del 10 ottobre 2009, ha come scopo quello di offrire un quadro sintetico ma puntuale, delle modalità tecniche, degli effetti e delle opportunità legate alla procedura di regolarizzazione prevista dallo Scudo fiscale.

Indice

1. Presupposto soggettivo

2. Presupposto oggettivo

3. Modalità di emersione

4. Valorizzazione delle attività emerse

5 Effetti dell’emersione

1. Presupposto soggettivo

Lo scudo fiscale rappresenta, per coloro che hanno esportato o detenuto all’estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, una importante opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale.

In particolare, le disposizioni sullo scudo fiscale si rivolgono alle persone fisiche, alle società semplici ed agli enti non commerciali, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, prima del 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all’estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale”, nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Restano escluse da dette disposizioni gli enti commerciali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitali.

A tal fine si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile” (art. 2 comma 2 del Tuir).

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5 e 73 del TUIR

stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Per poter accedere alle disposizioni previste dalla disciplina dello scudo fiscale, pertanto, sarà necessario rispettare i tre requisiti della forma giuridica, della residenza in Italia, ed infine della violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.

Si precisa che il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” (2009).

1.1. Disposizioni in materia di Trust

Importanti chiarimenti giungono dalla Circolare Ministeriale n. 43 circa i soggetti ammessi ad avvalersi dello scudo. Si precisa infatti, che l’emersione può operare anche nel caso in cui le attività estere siano detenute per il tramite di interposte persone. E’ il caso di società localizzata in paradisi fiscali non soggette ad obblighi di contabilità, ovvero trust revocabili di cui il contribuente italiano sia il disponente o trust non discrezionali di cui il contribuente sia il beneficiario.

In presenza di attività estere intestate a trust revocabili, lo scudo può essere effettuato direttamente dal disponente, costituendo questa tipologia di trust una struttura interposta fittiziamente.

Per le attività irregolarmente detenute all’estero da trust irrevocabili, invece, viene sottolineato che si tratta di soggetti assimilabili ad enti non commerciali, in quanto tali tenuti, se residenti in Italia, agli obblighi di monitoraggio previsti dal D.L. 167/1990. Per tali categorie di soggetti la dichiarazione riservata da presentare ai fini dell’adesione alla sanatoria, va effettuata dal trustee.

Si considerano residenti, prosegue la circolare, anche i trust cosiddetti “esterovestiti” vale a dire i trust istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, con almeno un beneficiario e uno dei disponenti fiscalmente residenti in Italia, e i trust istituiti nei predetti Stati quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione degli stessi beni e diritti.

Sempre in merito alla presentazione della dichiarazione riservata da parte dei trust (residenti), è necessario effettuare uba distinzione tra trust trasparenti e trust opachi.

Nel primo caso l’emersione dovrà essere curata dalle singole persone che sono i beneficiari individuati del trust. In presenza di trust opachi, invece, la dichiarazione di emersione dovrà essere presentata dal trustee che è il soggetto tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti fiscali del trust.

1.2. Disposizioni in materia di Controlled foreign Companies (CFC)

E’ prevista la possibilità di accedere allo scudo fiscale anche per le imprese estere controllate (le cosiddette Cfc), con conseguente copertura per la persona fisica che ne detiene il controllo.

A tal proposito si ricorda che i principi di tassazione delle CFC prevedono che i redditi della partecipata estera siano tassati per trasparenza in capo al socio residente, in proporzione alla

partecipazione da esso detenuta. Più precisamente, anziché essere tassati in Italia nel momento in cui confluiscono nel reddito del soggetto controllante in qualità di dividendi effettivamente distribuiti, i redditi della CFC vengono imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti.

La norma sullo scudo delle Cfc, opera solo in presenza di società con sede nei paesi della black- list i cui soci di controllo o di collegamento (artt. 167 e 168 Tuir) sono persone fisiche che hanno violato le norme del quadro RW.

Gli effetti della dichiarazione riservata presentata dalla Cfc si producono sui soci. La copertura si ha per l’importo dichiarato dalla Cfc rapportato alla quota di possesso del singolo socio. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il ricorso allo scudo fiscale ha come effetto anche quello di sanare la mancata dichiarazione per trasparenza del reddito della Cfc fino al 2008.

2. Presupposto oggettivo

L’Amministrazione Finanziaria ha previsto due modalità di emersione delle attività illecitamente detenute all’estero, ovvero rimpatrio o regolarizzazione.

Il primo attiene il trasferimento dall’estero all’Italia, attraverso un intermediario finanziario, del danaro o delle altre attività finanziarie detenute all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Il rimpatrio è consentito sia per attività detenute in Paesi Ue che extra Ue.

Il rimpatrio si estende alle attività finanziarie detenute all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio, quali: azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri – indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente – metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, detenute all’estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

E’ ugualmente possibile, in seguito all’apertura di un conto presso l’intermediario residente, costituire un sub-deposito all’estero con le attività emerse (Rimpatrio giuridico).

Possono essere, invece, regolarizzate, con modalità ed effetti analoghi a quelli del rimpatrio, attività finanziarie ovvero attività di diversa natura che vengono mantenute all’estero.

La regolarizzazione é tuttavia consentita esclusivamente nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi dell’Unione Europea, nonché in Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa1. Si precisa che non opera nessun tipo di regolarizzazione con la Svizzera.

1 L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 43/2009, ha fissato l’elenco dei paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione: Australia, Giappone, Polonia, Austria, Grecia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Bulgaria, Islanda, Repubblica Ceca, Canada, Lettonia, Romania, Cipro, Lituania, Slovacchia, Corea del Sud, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca, Malta, Spagna, Estonia, Messico, Stati Uniti, Finlandia, Norvegia, Svezia, Francia, Nuova Zelanda, Turchia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria.

Si ricorda che le attività di natura finanziaria non affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, ovvero agli altri intermediari professionali, devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia; al contrario, investimenti all’estero di natura non finanziaria devono essere indicati nel modulo RW soltanto nel periodo d’imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia (è il caso di immobili condotti in locazione a terzi). La regolarizzazione, pertanto è sempre ammessa per le attività finanziarie non dichiarate, mentre per le attività patrimoniali “illecitamente” detenute all’estero, la regolarizzazione è ammessa solo nel caso in cui abbiano prodotto redditi, dal momento che in caso contrario, non sarebbe stata violata alcuna disposizione in materia di monitoraggio.

I beni oggetto di regolarizzazione sono, oltre alle attività finanziarie, anche le attività patrimoniali, i preziosi, il denaro, le opere d’arte, ovvero i beni mobili registrati (es. yacht), situati in paesi “collaborativi” specificatamente individuati dal Fisco. Qualora tali beni siano situati in Paesi “non collaborativi”, l’emersione può avvenire solo mediante rimpatrio.

Si precisa che la regolarizzazione di attività finanziarie impone una certificazione o altro documento della banca estera presso cui sono in deposito le attività medesime, attestante l’esistenza all’estero.

Diverso è il caso degli immobili, non rimpatriabili per natura. I beni immobili, pertanto, possono essere liberamente regolarizzati solo se situati nei Paesi collaborativi specificatamente individuati dal Fisco.

In caso contrario, qualora si voglia sanare la situazione di un immobile situato, ad esempio, in Svizzera, bisogna verificare ipotesi alternative:

– alienare il bene e procedere poi con lo scudo del denaro ricavato, mediante rimpatrio;

– conferire l’immobile in una società estera, e rimpatriare successivamente le azioni o quote della stessa.

3. Modalità di emersione

La scelta tra rimpatrio e regolarizzazione, da effettuare nel rispetto dei suesposti limiti, è il primo passo per l’emersione delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero.

In caso di rimpatrio, l’operazione può essere effettuata senza materiale trasferimento delle attività possedute all’estero (rimpatrio giuridico), oppure mediante il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie.

In questa seconda ipotesi, è fatto obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all’Agenzia delle Dogane l’operazione in via telematica (prima dell’attraversamento della frontiera) ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali. In tal caso la predetta dichiarazione deve essere consegnata a Poste Italiane S.p.A.

L’operazione di regolarizzazione, invece, non prevede il materiale trasferimento dei beni, se non successivamente all’operazione di emersione e solo per scelta del contribuente (es. rimpatrio di preziosi, ammesso solo dopo la regolarizzazione).

In entrambe le ipotesi, è necessario avvalersi dell’intervento degli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001.

Si tratta di Banche Italiane, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR), società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane, nonché stabili organizzazioni di banche e di imprese di investimento non residenti.

Il contribuente è tenuto a presentare all’intermediario incaricato, una dichiarazione riservata contenente sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, in osservanza degli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale.

La responsabilità delle informazioni fornite mediante la dichiarazione riservata è a carico del contribuente, dal momento che gli intermediari non sono tenuti a verificarne la congruità.

L’intermediario è tenuto a raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dalla clientela ed a controfirmare le medesime, rilasciandone copia agli interessati.

Il contribuente è tenuto, poi, in caso di regolarizzazione, alla presentazione di una certificazione rilasciata dall’intermediario estero attestante la reale esistenza delle attività presso lo scrivente2, ovvero al deposito presso l’intermediario delle attività rimpatriate.

A tal fine si precisa che non è sufficiente che l’intermediario stipuli con il soggetto interessato un contratto di deposito a custodia di beni infungibili, bensì un contratto di amministrazione di beni per conto terzi, riconducibile allo schema del mandato fiduciario.

Nel caso di rimpatrio mediante trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero, l’intermediario riceve la dichiarazione riservata unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito.

L’intermediario, infine, è tenuto, previa provvista finanziaria da parte del contribuente, al versamento dell’imposta straordinaria ed ad indicare nella propria dichiarazione annuale

2 Nei casi di regolarizzazione di conti correnti è sufficiente allegare l’estratto conto bancario.

L’intermediario italiano è tenuto a verificare che l’attività finanziaria certificata dall’intermediario estero risulti, dalla stessa documentazione, riconducibile al soggetto che presenta la dichiarazione riservata, oppure al soggetto interposto tramite il quale è detenuta l’attività.

Nei casi di attività finanziarie detenute presso cassette di sicurezza l’operazione di regolarizzazione può essere effettuata solo previo effettivo deposito delle stesse presso l’intermediario estero tenuto a rilasciare la documentazione di prova.

(modello 770) l’ammontare complessivo dei valori rimpatriati e regolarizzati e quello delle somme versate.

3.1 Determinazione e versamento dell’imposta straordinaria

Gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione si producono con il pagamento dell’imposta straordinaria, pari al 5% degli importi rimpatriati o regolarizzati ed indicati nella dichiarazione riservata.

Tale percentuale tiene conto degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione.

Non si tiene conto del periodo di effettiva detenzione all’estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito, dal momento che non è consentito lo scomputo di eventuali perdite, né il riconoscimento di ritenute o crediti, anche per imposte eventualmente subite all’estero.

Tale imposta, inoltre, non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

L’imposta viene versata dall’intermediario (previa ricezione della provvista da parte del contribuente) in modo cumulativo e senza indicazione dei contribuenti.

3.2. Presupposto temporale

Il Decreto prevede che per poter accedere allo scudo è necessario che le attività siano detenute all’estero ad una data non successiva al 31 dicembre 2009.

Sempre in riferimento alla detenzione all’estero delle attività, un’altra data importante, è quella del 5 agosto 2009, data di conversione del Decreto. A tale data bisogna far riferimento per l’individuazione del Paese di detenzi-+one, che condiziona le modalità di accesso alla sanatoria.

Il termine ultimo per il pagamento dell’imposta straordinaria, preliminarmente fissato per il 15 aprile 2010, è stata anticipato, per esigenze di gettito, al 15 dicembre 2009. Entro tale data i contribuenti che vogliano aderire alla sanatoria, devono aver presentato la dichiarazione riservata, devono aver conferito all’intermediario il mandato di ricevere in deposito le attività estere, devono aver fornito allo stesso la provvista per il pagamento dell’imposta straordinaria, e devono aver ottenuto dall’intermediario copia della dichiarazione riservata.

Qualora tali operazioni non siano espletate entro il 15 dicembre 2009, per difficoltà di carattere oggettivo non attribuibili all’interessato, l’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la possibilità di posticipare il termine, entro una data “ragionevolmente ravvicinata”, facendo salvi gli effetti derivanti dalla sanatoria.

In ogni caso, entro il 15 dicembre, i contribuenti devono aver corrisposto all’intermediario la provvista per il pagamento dell’imposta.

Infine, si precisa che l’adesione allo scudo fiscale non può essere utilizzata a sfavore del contribuente in nessun caso, a meno che non vi siano dei procedimenti in corso alla data del 4 ottobre 2009 (in cui è entrato in vigore il Decreto modificativo). In tal caso, l’adesione può essere utilizzata a sfavore del contribuente, senza, però, pregiudicarne l’efficacia della sanatoria in relazione alle materie prodotte dallo scudo fiscale.

4. Valorizzazione delle attività emerse

L’Amministrazione Finanziaria, nella circolare n. 43/2009 ha specificato che ai fini della valorizzazione dell’ammontare delle attività finanziarie, il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta il costo fiscalmente riconosciuto delle attività scudate, da considerare in caso di successiva alienazione.

Il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione, e può, in alternativa, indicare l’importo corrispondente al costo di acquisto, ovvero, in assenza di quest’ultimo, il valore attestato da una dichiarazione sostitutiva nella quale si specifica il costo fiscale che si intende attribuire alle attività finanziarie fatte emergere, oppure corrente delle attività.

Discorso diverso, meritano le attività patrimoniali, come gli immobili.

In primo luogo si ricorda che per gli immobili non locati e tenuti a disposizione di un contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW è escluso in quanto tali beni non risultano essere produttivi di reddito.

Qualora l’immobile sia stato acquistato mediante regolare bonifico disposto da un intermediario italiano, l’immobile non risulta scudabile in quanto non sono state violate le norme relative al monitoraggio fiscale.

Al contrario, possono essere scudabili gli immobili che, ancorché non produttivi di reddito, siano stati acquistati mediante utilizzo di provviste all’estero costituite in violazione delle regole imposte per il trasporto di denaro al seguito.

Una volta verificato il requisito per accedere allo scudo fiscale, è prescritto, in relazione alle attività patrimoniali, l’obbligo di una perizia di stima.

La perizia non va allegata alla dichiarazione riservata, ma va conservata a cura del contribuente. Il valore di perizia rileva ai fini della individuazione della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta straordinaria, che a sua volta costituisce lo scudo da futuri accertamenti.

Il valore da indicare in dichiarazione riservata, dovrà essere compreso tra il costo storico documentato ed il valore di perizia.

Si precisa che, a differenza di quanto prescritto per le attività finanziarie, per quelle patrimoniali il valore indicato in dichiarazione riservata, ovvero la base imponibile dell’imposta straordinaria, non costituisce il costo fiscalmente rilevante ai fini di una futura cessione.

Il valore fiscalmente riconosciuto per le attività patrimoniali sarà dato sempre e solo dal costo d’acquisto, indipendentemente da quanto indicato in dichiarazione riservata.

5. Effetti dell’emersione

La regolarizzazione, così come il rimpatrio inibisce ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d’imposta fino al 2008 ancora aperti (ovvero per i quali non è ancora intervenuta prescrizione) limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o atre attività regolarizzate sempreché esista una riconducibilità degli imponibili accertati alle attività oggetto di regolarizzazione.

Per le attività emerse è prevista, inoltre l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, comprese quelle per la mancata compilazione del quadro RW dell’Unico.

Con riferimento agli effetti penali delle operazioni di emersione, si evidenzia che l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria dovuta sulle attività rimpatriate o regolarizzate rende non punibili i reati quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili.

Costituisce causa ostativa alla produzione degli effetti di esclusione della punibilità dei predetti reati l’avvio del procedimento penale di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

Il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti ed i questionari.

E’ altresì preclusa l’attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente (quali, ad esempio, gli eredi e i donatari).

Gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all’estero in comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione.

A tal fine, occorre che ciascuno dei soggetti interessati presenti una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di propria competenza.

Le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, compreso quando lo stesso agisce come dominus in società.

In linea generale la dichiarazione riservata non è da considerarsi elemento presuntivo in grado di indirizzare il controllo o supportare una pretesa impositiva verso lo stesso soggetto o verso una società di cui esso risulta essere dominus.

Il ricorso allo scudo fiscale per i soggetti che abbiano procedimenti in corso alla data del 4 ottobre 2009, non opera a copertura dei maggiori imponibili eventualmente accertati. Tuttavia, tali effetti possono essere opposti qualora per lo stesso anno l’Amministrazione finanziaria abbia successivamente avviato un’ulteriore attività di controllo.

Con riferimento alle operazioni di emersione effettuate dalle imprese estere controllate o collegate gli importi regolarizzati o rimpatriati dalle CFC producono l’effetto di copertura in capo al partecipante nei limiti della quota da questi detenuta nella società.

L’importo così determinato copre anche i redditi conseguiti dalla CFC imputabili per trasparenza al partecipante stesso.

Relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (modulo RW) relativa al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

5.1. Riservatezza

Gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse.

I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all’Amministrazione al momento dell’operazione, ma non sono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.

Su tali conti, tuttavia, potranno essere depositati esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni riservate prodotte dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall’alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell’importo indicato nella dichiarazione riservata, e dalle plusvalenze derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate realizzati anche successivamente al perfezionamento dell’operazione di emersione, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva.

Si precisa, tuttavia, che la regolarizzazione comporta, a differenza del rimpatrio, l’immediata perdita dell’anonimato, in quanto l’intermediario residente è tenuto ad effettuare le rilevazioni e le registrazioni ai fini del monitoraggio fiscale delle attività finanziarie mantenute all’estero dal contribuente e regolarizzate (art. 1 Dl 167/90).

Inoltre, i contribuenti che optino per la regolarizzazione invece del rimpatrio, non potranno richiedere all’intermediario la tassazione dei cosiddetti redditi intermedi mediante metodo analitico o forfetario.

Si tratta dei redditi di capitale o dei redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2009 alla data della presentazione della dichiarazione riservata, soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, che possono essere comunicati all’intermediario che procede alla tassazione mantenendo l’anonimato del contribuente (anonimato possibile solo in caso di rimpatrio).

Ai fini antiriciclaggio coloro che aderiscono allo scudo fiscale saranno sottoposti ad adeguata verifica e a registrazione. La segnalazione, verrà, invece, omessa quando il contribuente è sospettato di un reato tributario per il quale scatta la non punibilità.

In capo agli intermediari grava l’obbligo di:

1. adeguata verifica della clientela – identificare il cliente e verificarne l’identità in base a dati, documenti o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente, identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione professionale; mantenere un controllo costante;

2. registrazione dei dati – rilevazione dei dati identificativi del cliente nell’archivio informatico o nel registro della clientela, conservare la documentazione e gli altri dati ed informazioni in uno specifico fascicolo per ogni cliente;

3. segnalazione di un’operazione sospetta – obbligo di far partire la segnalazione all’Uif qualora si sospetti che il reato presupposto sia diverso dalla dichiarazione fraudolenta o infedele, dall’omessa dichiarazione, dall’occultamento/distruzione delle scritture contabili, reati di falso e di falso in bilancio se strumentali ai reati tributari citati.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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