Circolari n.5/2009 – Decreto “Anticrisi” /2

Circolare n. 5 del 30 marzo 2009

Decreto “Anticrisi” /2

Premessa

Si porta a conoscenza che il Decreto Legge n. 185 del 29 Novembre 2008 (Decreto Anticrisi) convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti a sostegno di famiglia, lavoro, occupazione e imprese, ha introdotto numerose novità in campo fiscale e tributario.

Con la presente circolare si illustrano i temi di cui all’indice.

Indice

1. Deduzione dell’IRAP dal reddito di impresa

2. Riduzione delle sanzioni per il ravvedimento operoso

1. Deduzione IRAP (art. 6)

L’articolo 6 del citato decreto, ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008, per imprese, lavoratori autonomi, banche e società finanziarie, enti non commerciali ed Amministrazioni Pubbliche, la deducibilità ai sensi dell’articolo 99 del TUIR dal reddito imponibile ai fini IRES ed IRPEF, dell’IRAP nella misura del 10%.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota del 10% è un forfait calcolato sull’IRAP versata nel periodo di imposta, prescindendo dal calcolo analitico della quota di IRAP relativa ad interessi passivi e costo del lavoro.

La deduzione è consentita solo nel caso in cui a formare la base imponibile dell’IRAP, vi siano state effettivamente spese relative al lavoro dipendente e/o ad interessi passivi, a nulla rilevando il loro importo effettivo.

1.1 Modalità di calcolo della deduzione

La nuova deduzione dalla base imponibile IRPEF o IRES, si rende applicabile dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008.

Pertanto, i primi effetti si faranno sentire già all’atto del versamento del saldo delle imposte dirette a giugno 2009, nella dichiarazione dei redditi UNICO 2009.

La deduzione in questione si applica in modo semplice ed immediato, applicando la percentuale pari al 10% sull’importo dell’IRAP di riferimento.

Esempio:

a) per il periodo di imposta 2008 il contribuente liquida IRAP per euro 1.000, la deduzione da calcolare ai fini IRES-IRPEF sarà di euro 100, che per i soggetti IRES si traduce in un risparmio di imposta di 27,5 euro.

Come accennato, il contribuente non deve rapportare la predetta deduzione, alla reale consistenza di quelle che sono le spese relative ad interessi passivi e costo per il personale che hanno formato la base imponibile ai fini IRAP.

1.2 Società Trasparenti

In presenza di società trasparenti, sia per natura (società di persone), che per opzione (ex art. 115 T.U.I.R.), la deduzione va applicata dal soggetto partecipato, creando un risparmio di imposta per i soci, i quali ricevono una quota parte di base imponibile già al netto della deduzione.

1.3 Consolidato

Nella tassazione di gruppo, gli effetti della deduzione si riverberano su scala consolidata, al momento di liquidare l’IRES di gruppo.

La deduzione va applicata comunque dalla singola società che ne matura i presupposti, trasferendo gli effetti nell’ambito del gruppo, quand’anche la società consolidata presenti nel complesso una perdita d’impresa.

Esempio:

a) i redditi della società Alfa che è in perdita (-100), sono consolidati dalla società Beta il cui reddito è (200), ed Alfa applica la deduzione per un importo pari a 10, ne dovrebbe conseguire che il reddito complessivo sul quale liquidare l’IRES di gruppo è pari a 90 (200-100-10).

1.4. Istanze di rimborso

Le disposizioni dell’art. 6 del D.L. 185/2008 ai successivi comma 2 e 3, affrontano il tema dell’applicabilità della deduzione anche per i periodi di imposta precedenti attraverso il rimborso sulle maggiori imposte pagate per il passato, distinguendo tra due categorie di contribuenti:

a) coloro che alla data del 29.11.2008 (entrata in vigore D.L. Anticrisi), hanno già presentato istanze di rimborso IRPEF o IRES;

b) contribuenti che alla data del 29.11.2008 non hanno ancora presentato alcuna domanda di rimborso.

Si pone l’attenzione su quella fetta di contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 (29.11.2008), non abbiano ancora presentato alcuna domanda.

Costoro hanno diritto al rimborso, previa presentazione in via telematica di un’istanza all’Agenzia delle Entrate, qualora risulti pendente il termine di cui all’articolo 38 del DPR 602/73 (48 mesi dalla data del versamento).

1.4.1. Istanza di rimborso in società Trasparenti

Per i periodi di imposta pregressi la società dovrà rideterminare il proprio reddito al netto del 10% dell’IRAP e quindi comunicare ai propri soci, la quota di rispettiva spettanza affinché ciascuno di essi possa presentare eventualmente la richiesta di rimborso dell’IRPEF o dell’IRES.

1.4.2. Istanza di rimborso nel Consolidato

Per quanto concerne il rimborso delle annualità pregresse per il gruppo consolidato, si sono stabilite due diverse modalità di presentazione dell’istanza di rimborso:

a) per le annualità pregresse, ma in costanza di opzione (opzione 2006-2008, annualità 2006), l’istanza va presentata dalla consolidante, sulla base dei dati comunicati da ciascuna società consolidata (soggetto che applica virtualmente la deduzione);

b) per i periodi ante opzione (ad esempio 2005), ciascuna società presenta in maniera individuale l’istanza di rimborso.

In merito al termine di decorrenza di cui all’art. 38 del DPR 602/73, cui fa riferimento la disposizione nel caso in cui alla data del 29.11.2008 non sia stata ancora presentata domanda di rimborso, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che il termine di 48 mesi entro il quale è possibile presentare l’Istanza di rimborso delle imposte versate in misura superiore a quelle dovute decorre, ai sensi del citato DPR 602/73, dalla data del versamento stesso.

Nel caso di specie, la data da prendere in considerazione è quella relativa al versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento, chiarendo così che in nessun caso il dies a quo coincide con quello relativo al versamento degli acconti.

1.5 Esecuzione dei rimborsi

I rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2008, richiesti a seguito di istanza, compresa la modalità telematica, saranno erogati nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

I pagamenti dovranno rispettare i seguenti limiti di spesa:

a) Euro 100 milioni per il 2009

b) Euro 500 milioni per il 2010

c) Euro 400 milioni per il 2011

Ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi, adeguati provvedimenti legislativi integreranno le somme stanziate.

Sintesi delle novità inserite dall’art. 6 del DL 185/2008

Fonte: Italia Oggi

2. Ravvedimento operoso – riduzione delle sanzioni (art. 16 comma 5)

Il comma 5 dell’art. 16 del decreto anticrisi, ha ridotto le penalità per i ritardi o le omissioni del pagamento dei tributi, modificando l’art. 13 del D. Lgs 472/1997.

La modifica in questione, ha reso meno oneroso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, riducendo le aliquote sia del c.d. ravvedimento breve che del ravvedimento lungo.

Con la Circolare Ministeriale n. 10/E del 19.3.2009, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le riduzioni da ravvedimento operoso, effettuate a far data dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Decreto “anti-crisi” n. 185/08), valgono anche per le violazioni commesse prima di tale data.

Conseguentemente, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la sua applicazione, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata contestata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente conosciute, nei seguenti modi:

a) 1/12 (in precedenza era 1/8) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito non oltre il termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve). Pertanto in termini percentuali la riduzione della sanzione del 30% passa da 1/8 del minimo (3,75%), ad 1/12 del minimo, cioè 2,5%;

b) 1/10 del minimo (in precedenza era 1/5) se la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa

all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro una anno dall’omissione o dall’errore.

Pertanto in termini percentuali la riduzione della sanzione del 30% passa da 1/5 del minimo (6%), ad 1/10 del minimo, cioè 3%.

La modifica apportata dall’articolo 16 comma 5 del citato decreto, ha interessato anche le sanzioni per la ritardata presentazione delle dichiarazioni:

a) le sanzioni, si riducono da 1/8 del minimo ad 1/12 del minimo di quelle previste per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni;

b) la sanzione si riduce altresì, da 1/8 del minimo ad 1/12 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

******************************* Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dott. Gianmaria Di Meglio dimeglio@studiofiorentino.com

 

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