Circolari n.13/2009 – Determinazione della plusvalenza nella vendita di Start Up

Circolare n. 13 del 9 novembre 2009

Determinazione della plusvalenza nella vendita di Start Up

Premessa

La presente circolare intende fornire chiarimenti in merito all’agevolazione introdotta dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (di seguito Manovra d’Estate 2008) che ha inserito i nuovi commi 6 e 6-ter nell’art. 68 del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR1).

La normativa viene affrontata anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare Ministeriale

n. 15 del 10 aprile 2009.

Indice

1. Bonus per reinvestimenti in Start Up

2. Requisiti

2.1 Soggettivi

2.2 Oggettivi

2.3 Temporali

3. Effetti e termini del reinvestimento

4. Perdita del beneficio

4.1 Regime dichiarativo

4.2 Regime del risparmio amministrato

4.3 Regime del risparmio gestito

4.4 Chiusura dei rapporti con l’intermediario

5. Limite massimo all’esenzione

1. Bonus per reinvestimenti in Start Up

La Manovra d’Estate 2008, con l’art. 3, comma 1, introduce una disposizione agevolativa finalizzata al reinvestimento delle plusvalenze realizzate, a seguito della cessione di quote di partecipazione da parte dei soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici, ecc.).

L’agevolazione consiste nella detassazione totale di tali plusvalenze subordinatamente all’osservanza di determinate condizioni, anche temporali, che devono essere verificate in capo alla società di cui si detengono le partecipazioni oggetto di cessione, in capo al soggetto cedente ed in capo alla nuova società oggetto di reinvestimento.

2. Requisiti

I requisiti per godere dell’agevolazione possono essere distinti in requisiti soggettivi (che devono essere detenuti dalla società cedente le partecipazioni), oggettivi (cioè relativi

1 D.p.r. 917 del 1986.

all’oggetto della cessione) e temporali (relativi sia all’anzianità della società cessionaria che al possesso del bene ceduto).

2.1 Requisiti soggettivi

Sono ammessi all’agevolazione quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, vale a dire:

1. le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;

2. le società semplici ed i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’articolo 52 del TUIR;

3. gli enti non commerciali di cui all’articolo 733, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale;

4. le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato;

che realizzano plusvalenze4 mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate5 o non qualificate.

2.2 Requisiti oggettivi

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di:

partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, al capitale di società di persone, con esclusione delle società semplici e degli enti ad esse equiparati, e di società di capitali, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti in Italia;

strumenti finanziari e contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c bis) del TUIR, quali i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza diversi da quelli il cui apporto è costituito dal solo lavoro (deve trattarsi quindi di apporto di capitale o di capitale e lavoro).

Rientrano nel concetto di cessione di partecipazioni oltre alla cessione di azioni, diverse da quelle di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui sopra, anche la cessione di titoli (ad esempio obbligazioni convertibili) e di diritti (ad esempio diritti di opzione), attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni al capitale sociale.

2 Società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato.

3 Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i Trust, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

4 Trattasi di plusvalenze realizzate nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c bis) del Tuir.

5 Ossia quelle rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione agli utili superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

2.3 Requisiti temporali

Nell’intento di evitare comportamenti di tipo speculativo e di agevolare investimenti in società di nuova costituzione, il legislatore ha previsto una serie di requisiti temporali da rispettare.

La norma agevola solo i disinvestimenti che riguardano:

le partecipazioni (plusvalenti), gli strumenti finanziari ed i contratti relativi a società6 costituite da non più di sette anni;

le partecipazioni e gli strumenti finanziari posseduti da almeno tre anni;

contratti di associazione in partecipazione stipulati da almeno tre anni.

In sostanza, quindi, al momento della cessione, la società che emette le partecipazioni e gli strumenti finanziari o con la quale è stato stipulato il contratto di associazione in partecipazione deve essere costituita da non oltre sette anni ed il cedente deve possedere tali strumenti da almeno tre anni.

Ai fini del rispetto del requisito di anzianità della società e del requisito del possesso triennale, si deve fare riferimento da un lato alla data di costituzione della società o di acquisto delle quote o azioni e dall’altro alla data della cessione, indipendentemente dalla data di riscossione del corrispettivo.

Nel caso in cui siano intervenute operazioni societarie straordinarie, tra cui ad esempio operazioni di fusione o di scissione, il computo del suddetto periodo temporale deve essere eseguito tenendo conto anche degli anni di vita delle società fuse o scisse. In breve, quindi, l’agevolazione non spetta anche se soltanto una delle società da cui deriva quella risultante dall’operazione straordinaria risulti costituita – ad esempio – da più di sette anni rispetto alla data della cessione.

Inoltre, ai fini della verifica del rispetto della condizione del possesso triennale, nel caso in cui le partecipazioni e gli strumenti finanziari, nonché i contratti, siano stati acquistati o stipulati in epoche diverse, si deve applicare l’ordinario criterio in base al quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (L.I.F.O.), così come stabilito dal comma 1- bis dell’articolo 67 del TUIR.

3. Effetti e termini del reinvestimento

Un’ulteriore condizione da rispettare per poter beneficiare dell’esenzione è costituita dall’obbligo di:

reinvestire la plusvalenza realizzata, entro il biennio successivo al realizzo, in azioni o quote di società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di capitali residenti nel territorio dello Stato costituite da non più di tre anni (società in fase di Start Up) e che svolgono la medesima attività7 di quella esercitata nei fatti dalle

6 La norma si riferisce a società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di capitali residenti nel territorio dello Stato (“società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a)”).

7 Per “medesima attività”, come precisato nella circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, deve intendersi l’attività compresa in uno stesso studio di settore anche se con diverso codice ATECO.

società cui si riferisce il rapporto partecipativo ceduto.

Il reinvestimento può aver luogo sia nell’acquisto di partecipazione in società già costituite da meno di tre anni, che nella sottoscrizione di quote di una società di nuova costituzione “Start Up”.

Ai fini della verifica della condizione del reinvestimento della plusvalenza entro il biennio, in caso di rateazione del corrispettivo, il termine deve essere computato dalla data di percezione di ogni singola rata del corrispettivo. Naturalmente, con riferimento a ciascuna rata, il reinvestimento dovrà riguardare la sola parte della plusvalenza realizzata, ossia quella determinata tenendo conto della quota del corrispettivo percepito e della corrispondente quota del costo.

Il reinvestimento può essere inoltre sia totale che parziale, in tale ultimo caso l’esenzione spetta nei limiti della plusvalenza effettivamente reinvestita.

È appena il caso di chiarire quindi che, per il soggetto cedente, la plusvalenza realizzata (sia che riguardi partecipazioni qualificate che non) rimane in sospensione d’imposta sino al verificarsi o meno del reinvestimento.

4. Perdita del beneficio

Decorsi i due anni dalla cessione della partecipazione al capitale sociale, degli strumenti finanziari o dei contratti di cui sopra, senza reinvestimento della plusvalenza realizzata, essa viene ripresa a tassazione, assumendo rilevanza ai fini delle imposte sui redditi mediante tassazione ordinaria a decorrere dal periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata, con l’aggiunta quindi degli interessi, calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata realizzata la plusvalenza.

Si attendono delucidazioni, che saranno fornite dall’Amministrazione Finanziaria nelle istruzioni al modello Unico Persone Fisiche dell’anno in cui scade il termine biennale per il reinvestimento, in merito alle modalità attraverso cui dichiarare la plusvalenza, calcolare e versare gli importi dovuti.

Il recupero di tali somme avviene con modalità diverse a seconda della natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del regime di tassazione delle relative plusvalenze.

Si ritiene opportuno ricordare che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti concorrono ordinariamente a formare il reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72 per cento, mentre, le eventuali minusvalenze possono essere computate in diminuzione dal reddito fino a concorrenza della medesima percentuale del 49,72 per cento dell’ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto, a condizione che le suddette minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono realizzate (v. art. 68, comma 3, TUIR).

Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti si applica, invece, un’imposizione sostitutiva del 12,50 per cento da assolvere in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, su opzione, per il tramite degli intermediari abilitati all’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 dello stesso decreto.

Relativamente alla cessione di partecipazione non qualificata dobbiamo distinguere i seguenti regimi di tassazione delle plusvalenze:

Dichiarativo;

Del risparmio amministrato;

Del risparmio gestito;

Chiusura dei rapporti con l’intermediario.

4.1 Regime dichiarativo

I contribuenti che hanno usufruito dell’esenzione d’imposta indicando la plusvalenza esente, derivante dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nella propria dichiarazione dei redditi, qualora non la reinvestono, nei termini e con le modalità indicate, sono tenuti ad indicare la stessa nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui scade il biennio per il reinvestimento.

In tale sede verrà calcolata la relativa imposta sostitutiva, che dovrà essere maggiorata degli interessi, calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata realizzata la plusvalenza.

4.2 Regime del risparmio amministrato

I soggetti che detengono partecipazioni non qualificate, per le quali è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato8, depositate presso intermediari, possono usufruire dell’esenzione solo dopo aver presentato all’intermediario, all’atto della cessione, idonea documentazione o in alternativa una dichiarazione sostitutiva che attesti la detenzione dei requisiti richiesti dalla norma per poter usufruire dell’esenzione.

Decorso il biennio senza aver effettuato il reinvestimento, il cedente deve comunicare all’intermediario, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e degli interessi, il mancato reinvestimento e deve dargli la disponibilità della somma per poter effettuare il pagamento. In tal caso l’intermediario è tenuto a versare le imposte entro il 16° giorno del secondo mese successivo alla scadenza del biennio.

La mancata comunicazione all’intermediario comporta la segnalazione all’Amministrazione Finanziaria, con l’indicazione dei dati relativi all’operazione originaria di cessione per la quale si è beneficiato dell’esenzione.

Tale segnalazione consiste in un onere dell’intermediario e va effettuata nel quadro SO della dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770.

4.3 Regime del risparmio gestito

Relativamente ad una partecipazione non qualificata inserita in un rapporto di gestione individuale di portafoglio, per la quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito9, l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione della plusvalenza spetta al gestore, tranne nel caso in cui le attività finanziarie conferite al gestore

8 Art. 6 del D. Lgs. N. 461 del 1997.

9 Art. 7 del D. Lgs. N. 461 del 1997.

erano già possedute precedentemente dal contribuente.

Il mancato reinvestimento delle plusvalenze esentate dall’imposta sostitutiva comporta, sempre quale onere a carico del gestore, una rettifica del risultato di gestione di segno opposto a quella operata al momento della cessione al fine di recuperare la plusvalenza a tassazione e tenendo conto degli interessi dovuti sull’imposta non versata.

4.4 Chiusura dei rapporti con l’intermediario

Nel caso in cui il contribuente chiuda il rapporto con l’intermediario (sia nell’ipotesi di risparmio amministrato che nell’ipotesi di risparmio gestito) e quindi il reinvestimento non può essere effettuato per il suo tramite, questi deve segnalare l’operazione di cessione che ha beneficiato dell’esenzione all’Amministrazione Finanziaria e deve indicare, nella dichiarazione del sostituto d’imposta, quadro SO del modello 770, la data in cui è stata realizzata la plusvalenza ed il corrispettivo della cessione.

Successivamente sarà il contribuente, se non reinveste la plusvalenza nel biennio, ad indicarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è scaduto il termine e ad assoggettarla ad imposta sostituiva con i dovuti interessi.

5. Limite massimo all’esenzione

L’ammontare massimo della plusvalenza esente è quantificato nel quintuplo del costo sostenuto dalla società di cui si cedono le partecipazioni, nei cinque anni antecedenti alla cessione, per l’acquisizione dei seguenti beni:

beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili;

beni immateriali ammortizzabili;

spese di ricerca e di sviluppo.

Quindi, ad esempio, ipotizziamo che la società ceduta abbia acquistato nei 5 anni precedenti la cessione le seguenti immobilizzazioni:

Immobilizzazioni20042005200620072008Totale
Macchinari€ 200,00€ 10,00€              –€ 120,00€ 200,00€ 530,00
Impianti€ 100,00€ 50,00€              –€              –€ 125,00€ 275,00
Ricerca e sviluppo€ 85,00€              –€ 60,00€ 35,00€ 50,00€ 230,00

€ 1.035,00

Il tetto massimo della Plusvalenza Esente è dato da € 1.035,00 * 5 = € 5.175,00

Si precisa inoltre che, l’investimento utile ai fini dell’agevolazione deve avere ad oggetto, tra l’altro, beni materiali ammortizzabili, ad eccezione degli immobili strumentali e degli immobili- merce e patrimoniali, mentre, tra i beni immateriali ammortizzabili è compreso l’avviamento.

Relativamente alle spese di ricerca e sviluppo, attesa la finalità della norma volta a collegare la misura dell’agevolazione agli investimenti produttivi, assumono rilevanza esclusivamente le spese capitalizzate e capitalizzabili, iscritte nello Stato patrimoniale ed ammortizzabili.

Non rileva nella determinazione del limite massimo di esenzione la modalità di incasso del corrispettivo, quindi, nel caso in cui il corrispettivo della cessione sia percepito a rate, il confronto dovrà essere in ogni caso effettuato tra l’importo complessivo della plusvalenza realizzata e i predetti costi sostenuti dalla società nei cinque anni precedenti la cessione.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott. ssa Rosa Lina Di Fiore

rosalinadifiore@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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