Circolare n. 3 del 18 marzo 2009
Decreto “Anticrisi” / 1
Premessa
Si porta a conoscenza che il Decreto Legge n. 185 del 29 Novembre 2008 (Decreto Anticrisi) convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti a sostegno di famiglia, lavoro, occupazione e imprese, ha introdotto numerose novità in campo fiscale e tributario.
Con la presente circolare si illustrano i temi di cui all’indice.
Indice
1. Iva “per Cassa”
2. Revisione degli Studi di Settore
3. Interpello – Silenzio Assenso
4. Invio telematico dei corrispettivi e delle compensazioni sul mod. F24
5. Posta elettronica certificata – PEC
6. Tenuta libri contabili
7. Soppressione del libro soci
1. Iva “per cassa” (art. 7)
L’art.7 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2009 – 2011, e subordinatamente all’Autorizzazione del Consiglio dell’UE1, l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento della fattura anziché a quello della sua emissione, per talune categorie di imprese e professionisti.
Tale meccanismo sinora previsto esclusivamente per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici, ora viene esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate però solo da determinate categorie di soggetti passivi da identificarsi con successivi provvedimenti, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
L’esigibilità differita dell’IVA non potrà essere applicata per le cessioni o le prestazioni effettuate nei confronti dei privati.
L’esigibilità differita prevede che il versamento dell’IVA all’Erario, da parte del cedente o prestatore, dovrà essere effettuato solo al momento dell’effettivo incasso della fattura, di
1 L’operatività della disciplina dell’IVA per cassa è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE.
converso, il cessionario o committente, potrà detrarre l’IVA solo nel momento in cui ha effettuato il relativo pagamento del corrispettivo.
Il differimento del pagamento dell’imposta non è a tempo indeterminato, infatti, l’imposta diventa comunque esigibile o detraibile trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, trascorso tale termine, ancorché non effettuato il relativo pagamento l’iva dovrà essere versata dal cedente o prestatore nel mese di riferimento, cioè quello della scadenza del suddetto anno. Parallelamente il cessionario potrà, decorso il termine di un anno, detrarsi l’IVA anche qualora non abbia effettuato il relativo pagamento.
La norma prevede quale data dell’effettuazione dell’operazione, per le cessioni, la consegna dei beni ovvero la stipula del contratto per i beni immobili, mentre, per le prestazioni di servizi, l’operazione si intende effettuata al momento del pagamento del corrispettivo o al momento dell’emissione della fattura e pertanto la fattura può essere emessa anche dopo anni dall’’effettiva esecuzione della prestazione.2
Tale disciplina non si applica a cedenti e prestatori che si avvalgono dei c.d. regimi speciali ossia:
imprenditori agricoli;
soggetti che svolgono attività di intrattenimento;
agenzie di viaggio;
soggetti che operano con il regime del margine.
Inoltre, sono escluse dall’applicazione del beneficio le operazioni rientranti nel meccanismo del reverse-charge, in quanto, il debitore d’imposta non è il cedente bensì il cessionario o committente.
2. Revisione Studi di Settore (art. 8)
L’Art. 8, a seguito della grave crisi economica e finanziaria che ha investito, nel corso del 2008, l’intera economia mondiale, ha stabilito che, con particolare riguardo ad alcuni settori ed ad alcune aree territoriali, al fine di applicare correttamente gli studi di settore, si dovrà tener conto degli effetti scaturiti dalla crisi economica.
In particolare, la revisione prospettata dovrà tener conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso gli enti e gli istituti specializzati nell’analisi economica, nonché sarà necessario verificare le segnalazioni effettuate dagli Osservatori Regionali per gli Studi di Settore3.
La necessità della revisione straordinaria nasce, quindi, dalla preoccupazione che gli studi di settore potessero essere inattendibili per il periodo d’imposta 2008 in quanto elaborati in anni in cui non vi era l’influenza di fattori economici critici ed allo stesso tempo vi erano cicli economici espansivi.
2 Comma 1 art. 6 del Dpr 633 del 1972
3 Istituito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’ 8 ottobre 2007
La revisione degli studi di settore consisterà in un intervanto basato sulla reale contrazione provocata dalla crisi.
I correttivi da applicare non saranno di carattere generalizzato (ad esempio una riduzione fissa del 30% per tutti i destinatari degli studi) ma terranno conto dei reali effetti che la crisi economica ha provocato sulle diverse attività interessate dagli studi di settore stessi.
3. Interpello – Silenzio Assenso (art. 16 comma 1)
Il comma 1 dell’art. 16 del decreto anticrisi, introduce nuovamente il principio del silenzio assenso nell’ipotesi di interpello antielusivo.4
Infatti, qualora un contribuente prima di concludere un contratto, che possa dar luogo all’applicazione di disposizioni antielusive, può richiedere preventivamente parere all’Agenzia delle Entrate mediante presentazione di un’istanza di interpello.
Si prevede che, se entro 120 giorni dalla presentazione di istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito alcun riscontro, ovvero non abbia espresso alcun parere e, trascorsi ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere non vi sia stata alcuna risposta, si perfeziona il c.d. “silenzio assenso” in favore della soluzione prospettata dal contribuente.
4. Invio telematico dei corrispettivi e delle compensazioni mod. F24 (art. 16)
L’Art. 16 comma 2 abroga definitivamente la norma introdotta dall’art. 37, comma da 33 a 37,
D.L. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248 del 2006 (c.d. decreto Bersani).
Tale norma disponeva che tutti i contribuenti operanti nel settore del commercio e attività assimilate (così come previsti dall’ art. 22, D.P.R. 633/1972) dovevano comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, distintamente per ogni punto vendita.
Il comma 3 dell’art. 16 prevede invece l’abrogazione dell’autorizzazione preventiva per la compensazione sul modello F24.
Questa norma, introdotta dal’art. 1 comma da 30 a 32 della Legge 296 del 2006, disponeva che tutti i titolari di partita IVA dovevano comunicare entro il quinto giorno precedente, all’Agenzia delle Entrate le compensazioni su modello F24 per importi superiori a diecimila Euro.
A tale richiesta, da presentare telematicamente, seguiva una risposta da parte dell’amministrazione finanziaria entro tre giorni dalla presentazione della richiesta stessa. Trascorsi i tre giorni ed in assenza di risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta si intendeva accettata, sancendo il principio del silenzio assenso.
4 L’interpello antielusivo consente al contribuente di conoscere preventivamente il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito ad alcune specifiche operazioni che lo stesso intende porre in essere. La richiesta deve essere formulata, a pena di inammissibilità, prima di porre in essere una determinata operazione o di tenere un certo comportamento e, comunque, prima dell’avvio dell’attività di verifica e/o accertamento nei suoi confronti.
Per tale procedura, ora abrogata, non è stato mai emanato alcun provvedimento attuativo e pertanto essa non era entrata mai in vigore.
5. Posta elettronica certificata (art. 16 comma 6, 7 e 9)
Il decreto Anticrisi ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Il decreto anticrisi stabilisce che entro tre anni dall’entrata in vigore di detto Decreto, le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al competente Registro delle Imprese.
Per le società di nuova costituzione, invece, l’obbligo di attivazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata è immediato, in quanto, le stesse dovranno indicare indirizzo PEC in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata deve essere conforme alle tecnologie idonee a garantire la certificazione di data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, permettendo altresì l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
L’obbligo di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata ricade anche sui professionisti, che, a differenza delle imprese, dovranno attivarla entro un anno dell’entrata in vigore del Decreto stesso.
Il decreto ha chiarito, altresì, gli impieghi degli indirizzi PEC; infatti, per le Pubbliche Amministrazioni vi è l’obbligo di trasmettere i documenti mediante l’utilizzo della posta elettronica. Ed inoltre l’utilizzo della PEC tra professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione, che si siano dotati di idonee apparecchiature informatiche, consentirà lo scambio di comunicazioni senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.
6. Tenuta libri contabili (art. 16 comma 12 bis e 12 ter)
I comma 12 bis e 12 ter del decreto anticrisi hanno introdotto nel nostro ordinamento l’art 2215 bis5 del Codice Civile. Tale articolo stabilisce che i libri, i repertori e tutti i documenti obbligatori possono essere formati e tenuti su supporto informatico.
5 I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti
con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I documento tenuti su supporto informatico devono essere consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione del soggetto tenutario.
Le scritture contabili, così come sancito dall’art 2220 del C.C. devono essere conservate per dieci anni; per il medesimo periodo devono essere conservate tutte le fatture emesse e ricevute, ed inoltre tutte le lettere ed i telegrammi ricevuti ed inviati.
La possibilità di tenuta delle scritture e tutti i documenti su supporto informatico presuppone l’introduzione della c.d “bollatura informatica”. Tale bollatura, che si assolve mediante bollatura di marca temporale e firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato, consente di attestare la regolarità delle scritture stesse.
Per assolvere all’imposta di bollo è necessario:
comunicare all’Agenzie delle Entrate l’indicazione presuntiva degli atti, dei documenti ecc. che saranno emessi o utilizzati nell’anno;
comunicare all’Agenzie delle Entrate , entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il numero di documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell’anno precedente.
Verificare il versamento dell’imposta e versare o compensare, se versato in eccesso, la differenza.
L’imposta dovuta è fissata in Euro 14,62 ogni 2500 registrazioni o frazioni. Si precisa, altresì, che l’importo dell’imposta risultante dalla comunicazione, viene utilizzato come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta in corso.
7. Soppressione del libro soci (art. 16 comma 12 quater a 12 undecies)
L’art. 16, dal comma 12 quater al comma 12 undecies, modifica tutti gli articoli del Codice Civile che disciplinano, per le Società a Responsabilità Limitata, il libro soci.
La nuova disciplina ha previsto che entro il 30 marzo 2009 gli amministratori delle S.r.l. depositino, con esenzione da ogni imposte e tasse, un’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro soci.
L’abrogazione del Libro soci riguarda esclusivamente le Società a Responsabilità Limitata, e pertanto la nuova disciplina non si estende alle Società per Azioni ed alle Società in Accomandita per Azioni.
Alla luce di dette novità i libri obbligatori previsti dall’art. 2478 del Codice Civile sono i seguenti:
Il libro delle decisioni dei soci;
Il libro delle decisioni degli amministratori (se pluripersonali);
Il libro del Collegio Sindacale.
Cambiano, inoltre gli effetti sul trasferimento delle partecipazioni, in quanto, l’acquirente di una partecipazione non avrà più la necessita di chiedere all’Organo Amministrativo la trascrizione
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
del suo nominativo sul libro soci; infatti, la qualifica di socio si potrà dimostrare mediante l’esibizione del contratto di acquisto quote e della ricevuta dell’avvenuto deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.
Pertanto, per verificare la compagine sociale si dovrà fare riferimento esclusivamente alle visure al registro delle imprese, le quali però non evidenziano gli atti depositati e non ancora registrati, con conseguente incertezze che si possono generare.
Di seguito vengono schematizzate le tutte le novità scaturenti dall’abrogazione del libro soci:
| Art. Codice Civile | Titolo | Normativa vigente |
| 2470 | Trasferimento delle partecipazioni | Tutti gli adempimenti si concludono con il deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese; |
| 2470 | Diritti del nuovo socio | Lo stato di socio si acquisisce attraverso il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese; |
| 2470 | Dichiarazione di diverso socio unico | Le dichiarazioni degli amministratori, circa la mutata unipersonalità, o plurisoggettività, al registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. |
| 2471 | Iscrizione di Pegno ed Usufrutto su quote | I diritto di pegno e di usufrutto sulle quote sociali dovranno essere iscritte esclusivamente al Registro delle Imprese |
| 2471 | Pignoramento | Il pignoramento delle quote sociali si deve effettuare mediante notificazione alla società e successivamente iscritta al Registro delle Imprese |
| 2472 | Responsabilità dell’acquirente per i versamenti dei decimi | Colui che cede una partecipazione resta obbligato solidalmente con l’acquirente per i versamento ancora dovuti della quota sottoscritta. L’obbligazione solidale permane per un triennio a far data dall’iscrizione del trasferimento al Registro delle Imprese |
| Finanziamento soci | I soci delle Società a Responsabilità Limitata che detengono una partecipazione al capitale sociale per almeno al 2% potranno finanziare la società, se l’Atto Costitutivo lo prevede, solo dopo tre mesi dall’iscrizione al Registro delle Imprese dell’Atto Costitutivo o dell’atto di acquisto della partecipazione | |
| 2478 | Costituzione società | I libri obbligatori sono i seguenti: – Il libro delle decisioni dei soci; – Il libro delle decisioni degli amministratori (se pluripersonali); – Il libro del Collegio Sindacale. |
| 2478 bis | Deposito bilanci | Unitamente al Bilancio d’esercizio non è più richiesto allegare l’indicazione dei titolari di diritti sulle partecipazioni sociali |
| 2479 bis | Convocazioni assembleari | Le convocazioni assembleari dovranno essere effettuate otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese |
******************************* Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Dott. Salvatore Di Carlo salvatoredicarlo@studiofiorentino.com