Circolare n. 8 del 20 maggio 2009
Decreto Anticrisi – 3
Premessa
Si porta a conoscenza che il Decreto Legge n. 185 del 29 Novembre 2008 (“Decreto Anticrisi”) convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha introdotto numerose novità in campo fiscale e tributario.
Con la presente circolare si illustrano i temi di cui all’indice.
Indice
1. Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienti.
2. Mutui prima casa.
3. Disposizioni concernenti i contratti bancari.
4. Detassazione dei contratti di produttività.
5. Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione di obbligazioni bancarie.
6. Adeguamento Europeo della disciplina in materia di Opa.
7. Istituzione del Fondo di Sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.
8. Indennizzi per le aziende commerciali in crisi.
1. Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienti
L’art. 1 del Decreto Anticrisi ha introdotto per l’anno 2009 un bonus da attribuire ai nuclei familiari a basso reddito.
L’importo del beneficio viene determinato in base al numero dei componenti della famiglia e all’ammontare del reddito complessivo relativo all’anno d’imposta 2008 e può essere attribuito esclusivamente ad un solo componente del nucleo familiare.
Sono considerati parte del nucleo familiare:
il richiedente;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati;
ogni altra persona indicata nell’art. 433 del Codice Civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un nucleo familiare con i figli, i quali rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se sono fiscalmente a carico. Naturalmente ogni soggetto (che sia il richiedente, il coniuge o i figli) può far parte di un solo nucleo familiare.
Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve aver percepito, nell’anno d’imposta 2008, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili.
Per poter usufruire del bonus, è necessario che il reddito familiare, relativo sempre al 2008, sia composto esclusivamente da:
redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir;
redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, del Tuir;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; tali redditi, però, possono essere conseguiti esclusivamente da parte del coniuge o degli altri familiari a carico;
redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, se posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate in precedenza, per un ammontare non superiore a
2.500 Euro; si precisa che tale cifra deve intendersi in riferimento alla somma dei redditi fondiari prodotti dall’intero nucleo familiare.
Nel caso siano posseduti redditi diversi da quelli suindicati, da parte del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare, si perde il diritto al bonus.
Il beneficio in questione non rappresenta reddito assoggettato ad imposizione ai fini fiscali né ai fini delle erogazioni delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Come precedentemente specificato, il bonus viene assegnato in base al numero dei componenti ed all’ammontare del reddito complessivo relativo all’anno 2008. In particolare verranno assegnati:
200 Euro ai soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito non superiore a 15.000 euro;
300 Euro ai nuclei familiari costituiti da 2 componenti, con reddito familiare complessivamente non superiore a 17.000 Euro;
450 Euro ai nuclei familiari costituiti da 3 componenti, con reddito familiare complessivamente non superiore a 17.000 Euro;
500 Euro ai nuclei familiari costituiti da 4 componenti, con reddito familiare complessivamente non superiore a 20.000 Euro;
600 Euro ai nuclei familiari costituiti da 5 componenti, con reddito familiare complessivamente non superiore a 20.000 Euro;
1.000 Euro ai nuclei familiari composti da più di 5 componenti, con reddito familiare complessivamente non superiore a 22.000 euro;
1.000 Euro ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, per i quali valgano le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del Tuir e con reddito familiare complessivamente non superiore a 35.000 Euro.
2. Mutui prima casa
L’art. 2 del Decreto Anticrisi ha stabilito che tutte le rate del 2009 dei mutui a tasso variabile sulla prima casa garantiti da ipoteca e contratti da persone fisiche entro il 31 ottobre 2008 ed ancora in corso, non possono superare il 4% grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eccedenza eventuale.
Sono interessati da questa agevolazione tutti i mutui relativi all’acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione della prima casa, eccetto quelli relativi alle categorie A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), ed il tasso base su cui viene calcolato lo spread è quello ufficiale della BCE.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e quelli previsti in base al contratto viene accollata dallo Stato.
E’ stato inoltre stabilito che dal 1° gennaio 2009 le banche, che offrono mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa con tassi variabili indicizzati all’Euribor, sono obbligate ad offrire alla clientela anche finanziamenti a tasso variabile indicizzati al tasso BCE, di norma più basso.
3. Disposizioni concernenti i contratti bancari
L’art. 2 bis del Decreto stabilisce che sono nulle le clausole contrattuali riguardanti il massimo scoperto se il saldo del cliente è a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido.
Vengono dichiarate nulle tutte quelle clausole che prevedono, in caso di messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, una remunerazione accordata alla banca anche in caso non venga prelevata la somma; sono nulle anche quelle che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata di utilizzo del fondo da parte del cliente.
Fa eccezione il caso in cui il corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi sia predeterminato, insieme al tasso debitore per le somme utilizzate, con patto scritto non rinnovabile in maniera tacita, e proporzionale all’importo ed alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente.
Inoltre la banca è obbligata a fornire al cliente un rendiconto almeno annuale ed il cliente deve avere la facoltà di recedere in qualsiasi momento .
Le banche hanno 150 giorni per adeguarsi alla nuova normativa; entro giugno dovranno essere modificati i contratti in essere e predisposte le nuove offerte che escludano le commissioni e le clausole dichiarate nulle dal Decreto.
4. Detassazione dei contratti di produttività
L’art. 5 del Decreto Anticrisi prevede per l’anno 2009 una proroga all’imposta sostitutiva del 10% in riferimento alle somme erogate a titolo di incremento della produttività, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi legati all’andamento dell’impresa descritti all’art. 2, lett. C, del D.L. 93/2008.
Possono usufruire di questa agevolazione solo i lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano un reddito lordo superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta 2008; il limite del beneficio è di 6.000 Euro lordi.
Il comma 3 dell’art. 5 del Decreto Anticrisi, però, concede quest’agevolazione per l’anno 2009 anche ad alcuni dipendenti del settore pubblico, impiegati nei comparti sicurezza, difesa e soccorso. Anche per loro il reddito complessivo dichiarato per l’anno d’imposta 2008 non deve essere superiore a 35.000 Euro
5. Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione di obbligazioni bancarie
L’art. 12 del Decreto ha autorizzato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009, strumenti finanziari emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o società capogruppo di gruppi bancari le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati.
Per poter sottoscrivere le obbligazioni è necessario che, oltre alla quotazione della banca o società capogruppo in mercati regolamentati, siano le banche stesse a farne richiesta al Ministero e tali strumenti finanziari siano privi dei diritti indicati dall’art. 23511 del Codice Civile e siano computabili nel patrimonio di vigilanza della banca o della società capogruppo.
1 – Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
– Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può precedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
– Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.
Il Ministero, inoltre, può sottoscrivere i suddetti strumenti anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Tutto ciò al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all’economia ed un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario.
Tali strumenti possono essere convertiti in azioni ordinarie su richiesta dell’emittente. In questo caso viene sospeso l’esercizio della facoltà di conversione fino alla deliberazione del relativo aumento di capitale; inoltre viene disposto che alle deliberazioni di aumento di capitale, relative ai citati interventi, non vengano applicate le maggioranze qualificate previste dal Codice Civile in caso di esclusione del diritto di opzione.
6. Adeguamento Europeo della disciplina in materia di Opa
L’art. 13 del Decreto Anticrisi ha modificato completamente l’art. 104 del D.Lgs 58/1998 (Tuf), inerente ai meccanismi di difesa in caso di Opa. Infatti il nuovo testo del comma 1 bis dell’art. 104 del Tuf prevede che in caso di Opa, salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.
Questa nuova versione del comma 1 bis si differenzia dalla precedente, in quanto non contempla più il quorum necessario del 30% del capitale in ogni convocazione per le delibere assembleari di autorizzazione a misure difensive in caso di Opa, ciò al fine di rendere più semplice la difesa da parte dei soci ad un’eventuale scalata ostile.
Alcuni punti della precedente norma sono stati, invece, confermati, come:
la disposizione che tiene ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di sorveglianza e dei direttori generali per atti e operazioni compiuti;
l’obbligo di astensione dal compiere atti o operazioni che possono contrastare l’obiettivo dell’offerta si applica dalla comunicazione alla Consob della decisione di promuovere l’Opa fino alla chiusura dell’offerta o fino a quando non decada l’offerta;
la ricerca di altre offerte non costituisce atto o operazione per contrastare quella in essere.
E’ stata eliminata, inoltre, la disposizione del vecchio comma 1 bis dell’art. 104 del Tuf in cui si prevedeva che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’UE potessero emettere azioni con diritto di voto subordinato all’effettuazione di un’offerta solo nel caso in cui fosse necessaria una delibera assembleare.
Il comma 1 adesso consente agli statuti delle società italiane quotate, che non siano società cooperative, di prevedere che, quando venga promossa un’Opa o un’offerta di pubblico scambio su titoli da loro emessi, di applicare le seguenti disposizioni:
nel periodo di adesione all’offerta non hanno effetto nei confronti dell’offerente le limitazioni al trasferimento dei titoli previste nello statuto, né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere le misure di difesa, le limitazioni al diritto di voto previste dallo statuto o da patti parasociali;
non hanno effetto le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o nei patti parasociali e non ha effetto qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto dallo statuto quando, a seguito di un’Opa, l’offerente venga a detenere almeno il 75% del capitale con diritto di voto; tale disposizione si applica durante le deliberazioni che riguardano la nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di
– Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
– Gli strumenti finanziari di cui agli art. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano.
gestione o di sorveglianza della prima assemblea che segue la chiusura dell’offerta e che sia convocata proprio per le suddette nomine o revoche, o per una modifica dello statuto.
7. Istituzione del Fondo di Sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile
L’art. 19 bis del Decreto Anticrisi ha modificato l’art. 1, comma 72, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, prevedendo l’istituzione di un unico fondo atto ad erogare finanziamenti agevolati ai giovani per sopperire alle esigenze derivanti dall’attività lavorativa svolta o per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.
Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, prevede come accesso un limite di età di 35 anni ed ha una dotazione di 150 milioni di Euro per l’anno 2008.
In precedenza erano previsti tre fondi separati per il sostegno ai giovani di età non superiore a 25 anni (29 nel caso fossero laureati), in particolare:
Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 Euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;
Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;
Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.
Anche l’ammontare dei tre fondi era pari a 150 milioni di Euro per l’anno 2008, ma erano più lunghe le pratiche di attuazione, essendo queste demandate ad un decreto interministeriale; l’attuazione del nuovo fondo unificato, invece, è demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
8. Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
L’art. 19 ter del Decreto Anticrisi ha previsto un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
Tale indennizzo è concesso a tutti i soggetti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 siano in possesso dei seguenti requisiti:
un’età superiore a 62 anni per gli uomini;
un’età superiore a 57 anni per le donne;
essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni, in qualità di titolare o coadiutore, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS;
Inoltre è necessario che l’attività sia cessata in maniera definitiva, che sia stata riconsegnata l’autorizzazione per esercitare l’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e che il soggetto titolare dell’attività venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio.
************************************************ Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Dr. Marco De Maria marcodemaria@studiofiorentino.com