Circolare n. 7 del 10 aprile 2009
Decreto “Milleproroghe”
Premessa
Si porta a conoscenza che il Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008 (di seguito “Decreto Milleproroghe”) convertito, con modificazioni dalla Legge n. 14 del 27 febbraio 2009, ha disposto la proroga di alcuni termini previsti dalle disposizioni legislative e dalle Leggi Finanziarie.
Con la presente circolare si illustrano le principali novità introdotte dal Decreto Milleproroghe.
Indice
1. Ici – Esenzione fabbricati rurali (Art. 23 comma 1 bis)
2. Adeguamento Istat (Art. 41 comma 16-duodecies )
3. Trasmissione mensile delle ritenute d’acconto (art 42 comma 2)
4. IRAP – Regionalizzazione (art 42 comma 7)
5. Scadenze Fiscali (art 42 comma da 7 ter a 7 sexies)
1. Ici – Esenzione fabbricati rurali (Art. 23 comma 1 bis)
Il Decreto Milleproroghe ha stabilito, ai fini dell’esenzione ICI dei fabbricati rurali, il riconoscimento della ruralità sulla base dei requisiti fissati dalla Legge 133 del 1994, ovvero:
(i) il fabbricato deve essere posseduto dal proprietario o titolare di altro diritto reale sul terreno cui è asservito l’immobile stesso, ovvero dall’affittuario del terreno o dal soggetto che ad altro titolo conduce lo stesso, o ancora dai familiari conviventi che sono a loro carico, o, infine, dai titolari di pensioni corrisposte a seguito di attività svolte in agricoltura o coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
(ii) l’immobile deve essere utilizzato come abitazione dai soggetti di cui al punto precedente o da dipendenti che esercitano attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per più di 100 giornate lavorative annue, o, infine, da soggetti addetti all’attività di alpeggio in zone di montagna;
(iii) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10mila metri quadrati (ridotto a 3mila mq al ricorrere di determinate condizioni) ed essere censito in catasto come dotato di reddito agrario;
(iv) il volume di affari derivante dall’attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo (ovvero superiore a 1/3 nel caso di terreni ubicati in comuni montani);
(v) non deve trattarsi di immobili aventi le caratteristiche delle unità immobiliari di lusso A/1 ed A/8.
Ai sensi del Decreto Milleproroghe, il rispetto dei suddetti requisiti determina la classificazione dei fabbricati tra quelli rurali, e pertanto, la loro esenzione dal versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Adeguamento Istat (Art. 41 comma 16-duodecies )
Il Decreto Milleproroghe ha apportato una sotanziale modifica all’art. 32 della Legge n.392 del 1978 che disciplina le locazioni di immobili urbani (c.d. “Equo Canone”).
L’intervento normativo limita l’adeguamento annuale dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, fissato nella misura massima del 75 per cento dell’indice ISTAT, ai soli contratti di locazione con durata non superiore a 6/9 anni.
Tale limite è fissato alla luce di quanto disposto dall’art. 27 della Legge n.392 del 1978, secondo cui la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a nove anni se l’immobile, anche ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, oppure a sei anni se l’immobile è adibito:
a) ad attività industriali, commerciali e artigianali;
b) ad attività di interesse turistico1.
Rientrano in tale disposizione normativa anche ai contratti aventi ad oggetto immobili destinati all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Detta disposizione si applica anche ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della sopra menzionata disposizione legislativa.
3. Trasmissione mensile delle ritenute d’acconto (art 42 comma 2)
Il Decreto Milleproroghe ha posticipato, inoltre, l’entrata in vigore di alcune disposizioni previste dalla Legge 326 del 24 novembre 2003.
Detta norma aveva previsto che a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2009, i sostituti d’imposta, in luogo delle certificazioni dei compensi rilasciate ai lavoratori autonomi2, avrebbero dovuto comunicare mensilmente in via telematica, i dati retributivi e le
1 per attività turistiche si intendono quelle previste dall’art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326
2 di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni
informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti.
Il Decreto Milleproroghe ha posticipato la decorrenza di detto adempimento, rinviando, solo a far data dal mese di gennaio 2010, l’inizio della trasmissione telematica delle informazioni mensili relative alle retribuzioni versate e delle ritenute operate.
La proroga rinvia ulteriormente l’avvio dell’unificazione dei dati fiscali e previdenziali da parte dei sostituti d’imposta.
4. IRAP – Regionalizzazione (art 42 comma 7)
L’art. 42 del Decreto Milleproroghe ha rinviato di un anno il trasferimento alle Regioni della competenza in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) fissata dalla Legge Finanziaria 2008 a far data dal 1° gennaio 2009.
Tale decentramento, nato dalla volontà del Legislatore di dare completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, opererà pertanto solo a decorrere dal 1° gennaio 20103.
5. Scadenze Fiscali (art 42 comma da 7 ter a 7 sexies)
Il Decreto Milleproroghe ha fissato il nuovo calendario per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle Società di Persone, Società di Capitali ed Enti non Commerciali.
Il medesimo decreto ha posticipato anche la scadenza per la presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, del modello 770 semplificato.
Si deve precisare che con l’approvazione del decreto milleproroghe i termini per la trasmissione telematica dei modelli UNICO sono definitivamente prorogati, ovvero è permanente lo spostamento al 30 settembre della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
3 Art. 119 Costituzione:
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Di seguito si propone una tabella di sintesi di tutte le nuove scadenze in relazione ai singoli adempimenti fiscali.
Tabella 1: Sintesi delle scadenze in relazione ai singoli adempimenti
| Tipo di modello | Trasmissione telematica | |
| Vecchie scadenze | Nuove scadenze | |
| Unico 2009 Persone fisiche | 31 luglio 2009 | 30 settembre 2009 |
| Unico 2009 Società di Persone | ||
| Unico 2009 Società di Capitali | Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (31 luglio 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) | Entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (30 settembre 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) |
| Unico 2009 Enti non Commerciali | ||
| IRAP/2009 | ||
| IVA/2009 (per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata) | 31 luglio 2009 | 30 settembre 2009 |
| 770/ semplificato 770/ ordinario | 31 marzo 2009 31 luglio 2009 | 31 luglio 2009 |
| 730/2009 trasmissione da parte del CAF | 25 giugno 2009 | 15 luglio 2009 |
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Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Dott. Salvatore Di Carlo salvatoredicarlo@studiofiorentino.com