Circolari n.10/2011 – Manovra di Ferragosto 2 – La nuova tassazione delle Rendite Finanziarie

Circolare n. 10 del 17 Novembre 2011

Manovra di Ferragosto 2 – La nuova tassazione delle Rendite Finanziarie

Premessa

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (la “Manovra di Ferragosto”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ha introdotto un’importante revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, con l’obiettivo di accorpare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le attuali aliquote del 12,50% e del 27%, applicate a taluni redditi di natura finanziaria, “di capitale” e “diversi”, a un livello intermedio fissato al 20%.

Indice

1. Ambito di applicazione

2. Decorrenza

3. Dividendi

4. “Capital Gains”: Regime Transitorio

5. Minusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta 2011

6. Rapporti con la “Rivalutazione Onerosa” prevista dal “Decreto Sviluppo”

1 . Ambito di applicazione

Al fine di dare attuazione ai principi di generalità e di neutralità del prelievo attraverso l’omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, senza distinzione tra le categorie dei redditi “di capitale” e “diversi”, la Manovra di Ferragosto1 stabilisce che “le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 12, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%“.

1Art. 2, comma 6, D.L. 138/2011.

2 Trattasi di plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione, non qualificata, al capitale o al patrimonio di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, ad esclusione delle associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e dei soggetti di cui all’art. 73 del Tuir (trattasi di società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

In sintesi, la tassazione degli interessi e proventi, percepiti da persone fisiche e soggetti fiscalmente equiparati, derivanti dai conti correnti bancari e postali, dai depositi di risparmio, dai certificati di deposito e dai titoli atipici, si abbassa, quindi, dal 27 al 20%, mentre, l’aliquota sui redditi relativi ai titoli obbligazionari o similari emessi da banche e imprese private con durata superiore ai 18 mesi, ai certificati di massa, alle rendite perpetue, ai pronti contro termine, ai dividendi su partecipazioni non qualificate, ai proventi derivanti da Oicvm ed alle plusvalenze aumenta dal 12,5 al 20%.

Il nuovo sistema di aliquote non interessa, invece, i redditi di natura finanziaria realizzati nell’esercizio di impresa o di arti e professioni.

Dall’ambito di applicazione della riforma sono escluse:

 le obbligazioni pubbliche, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ed altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali3;

 le obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell’elenco white list4;

 i titoli di risparmio per l’economia meridionale;

 i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti;

 le seguenti attività finanziarie:

o interessi, di cui al comma 8-bis, art. 26-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 6005, cui si applica una ritenuta del 5%;

o utili, di cui al comma 3-ter, dell’art. 27, D.P.R. 600/19736, sui quali è operata una ritenuta a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375%;

o risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

3 Si veda l’art. 31, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

4 Attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996.

5 I soggetti di cui all’articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori che siano: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23, che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.

6 La ritenuta e’ operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella white list, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Nella tabella riportata in allegato si evidenziano, per i principali strumenti finanziari, le aliquote di tassazione a cui saranno assoggettati, a far data dal 1° gennaio 2012, i relativi proventi, mettendo in evidenza, qualora esistenti, le variazioni tra il regime impositivo ante Manovra di Ferragosto e quello post.

2. Decorrenza7

La nuova aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento, di cui all’art. 44, TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre, relativamente ai dividendi ed ai proventi a essi assimilati, la nuova aliquota si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

Per quanto riguarda, invece, gli interessi ed altri proventi (delle obbligazioni e titoli similari – emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella White List e da enti pubblici economici trasformati in società’ per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie – nonché gli interessi ed altri proventi – delle obbligazioni e dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, provincie e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio) l’aliquota del 20% si applica ai proventi maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

Per tali tipologie di redditi la Manovra segue un criterio “di maturazione” che viene utilizzato, stando alle nuove disposizioni normative, anche con riferimento alle gestioni individuali di portafoglio.

3. Dividendi

Tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota del 20% rientrano anche gli utili relativi alle partecipazioni societarie non qualificate8 detenute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.

Nulla cambia, invece, per la tassazione dei dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non qualificate (non quotate) in società fiscalmente residenti nei cosiddetti paradisi fiscali, nonché di quelli derivanti da partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività d’impresa.

7 Commi da 9 a 12, art. 2, D.L. 138/2011.

8 E’ detta non qualificata la partecipazione che rappresenta, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. E’ invece qualificata una partecipazione sprovvista dei seguenti requisiti.

Pertanto, i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate continueranno a concorrere alla formazione del reddito per il 49,72% del loro ammontare, ovvero, in misura integrale se la società che distribuisce i dividendi risiede in un Paese o territorio “a fiscalità privilegiata“.

Le nuove norme interessano anche i dividendi distribuiti a soggetti non residenti, che saranno assoggettati alla ritenuta “in uscita” con l’aliquota del 20% o con quella inferiore generalmente stabilita nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Gli utili attribuiti a società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società nell’ambito dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono lo scambio di informazioni sono, invece, assoggettati alla ritenuta dell’1,375%, tranne che non spetti l’esenzione in conformità a quanto previsto dalla direttiva cosiddetta “madre-figlia“.

Considerato che la nuova aliquota si applica ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2012, ed al fine di fruire dell’attuale e meno gravosa aliquota del 12,50%, le società (in particolare quelle a ristretta base partecipativa) potranno valutare l’opportunità di distribuire dividendi entro il 31 dicembre 2011, in modo che le persone fisiche che percepiscano tali dividendi, relativi a partecipazioni “non qualificate”, possono godere ancora della ritenuta del 12,50%.

Con la nuova tassazione diverrà più onerosa la tassazione dei proventi derivanti da partecipazioni non qualificate, penalizzando così, sul piano tributario, il piccolo azionista ed eliminando, in alcuni casi, il divario di imposizione sui dividendi tra partecipazioni non qualificate e partecipazioni qualificate.

Si veda il seguente esempio:

Esempio n. 1

 il Socio A – detiene una partecipazione (non qualificata) del 10% nella Alfa s.r.l.

 il Socio B – detiene una partecipazione (qualificata) del 50% nella Beta s.r.l., applica un’aliquota Irpef, sulla base dello scaglione di reddito di competenza, del 38%9 e versa addizionali regionali e comunali pari all’1,8%, quindi il carico fiscale complessivo è pari al 39,8%.

Si ipotizzi che Alfa s.r.l. distribuisca un dividendo di euro 200.000, di cui euro 20.000 al socio A, mentre, Beta s.r.l. distribuisca un dividendo di euro 40.000, di cui euro 20.000 al socio B.

Si ipotizzi ancora che i dividendi vengano pagati entro il 31 dicembre 2011 (caso A) ed oltre il 31 dicembre 2011 (caso B) in modo da verificare l’effetto della nuova imposizione.

9Scaglione di reddito da oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro.

Caso A) Dividendi pagati entro il 31 dicembre 2011

 Socio A – 20.000 x 12,50% = 2.500 euro di imposte

 Socio B – (20.000 x 49,72%) x 39,80% = 3.957,71 euro di imposte Conclusione: la tassazione su partecipazioni “non qualificate” è inferiore.

Caso B) Dividendi pagati dopo il 31 dicembre 2011

 Socio A – 20.000 x 20% = 4.000 euro di imposte

 Socio B – (20.000 x 49,72%) x 39,80% = 3.957,71 euro di imposte Conclusione: la tassazione su partecipazioni “non qualificate” è superiore.

4. “Capital Gains”: Regime Transitorio

La Manovra di Ferragosto10 ha introdotto anche delle modifiche all’imposizione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

Si evidenzia che la nuova aliquota del 20% colpisce le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni «non» qualificate di società di capitale e di persone (resta, infatti, tutto invariato per le qualificate), dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere o di metalli preziosi, di quote di fondi comuni e di contratti derivati.

Resta invece invariato l’attuale regime impositivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, che concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare all’Irpef nella misura del 49,72% del loro ammontare.

Al fine di individuare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze, è opportuno premettere, che le stesse si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti, senza che assuma alcun rilievo l’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

Pertanto, se una cessione a titolo oneroso si perfezionasse antecedentemente al 1° gennaio 2012, la plusvalenza (o minusvalenza) dovrebbe essere assoggettata a imposizione sulla base delle disposizioni vigenti prima delle modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto, anche se il corrispettivo fosse percepito dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Per contenere l’esborso derivante da tale incremento di aliquota (dal 12,50 al 20%), la Manovra di Ferragosto11 ha previsto, disciplinando il cosiddetto «periodo transitorio», la

10 Commi da 28 a 34, dell’art. 2, D.L. 138/2011.

11 Commi da 29 a 30, dell’art. 2, D.L. 138/2011.

possibilità, per le attività detenute nell’ambito del regime del risparmio amministrato12 o della dichiarazione, di considerare i valori fissati alla data del prossimo 31 dicembre 2011. Tale riallineamento dei valori avrà efficacia soltanto se il contribuente procederà nel versamento di un’imposta sostitutiva pari al 12,5% sulla plusvalenza «latente» alla data del cambio di regime, entro il termine riferibile ai versamenti per le imposte sui redditi riguardanti la dichiarazione Unico 2012, con indicazione dell’operazione nel medesimo modello.

Le nuove norme13, prevedono quindi la possibilità, per il contribuente, di affrancare le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 versando l’imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi maturati fino alla stessa data.

In breve, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze14, in luogo del costo o valore di acquisto, il contribuente può assumere il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011.

A tal fine è necessario che il contribuente che si avvale del cosiddetto regime dichiarativo:

1. eserciti l’opzione per l’affrancamento nel Modello Unico 2012;

2. versi l’imposta sostitutiva del 12,5% entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione;

3. estenda l’opzione a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti (non sarà pertanto possibile affrancare, per esempio, soltanto alcune partecipazioni non qualificate);

4. operi l’affrancamento anche con riguardo alle plusvalenze, minusvalenze e proventi di cui all’art. 44, comma 1, lett. g) del Tuir, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento (Oicvm) italiani e esteri.

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe consentito dare importanza anche alle minusvalenze “latenti” che dovessero emergere a seguito dell’applicazione del criterio del valore normale.

Quindi, l’imposta sostitutiva risulterebbe dovuta soltanto se dalla somma algebrica di plusvalenze e minusvalenze latenti emerge un risultato positivo (e il medesimo risultato si

12 Il regime del risparmio amministrato riguarda il caso in cui l’investitore affida i propri risparmi in deposito ad un intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza tuttavia delegarne la gestione. L’investitore delega l’intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale ed è l’intermediario a calcolare, per ogni operazione, l’imposta dovuta e a versarla al fisco in base all’aliquota corrente, garantendo il pieno anonimato dell’investitore.

13 Art. 2, comma 29 e 30, D.L. 138/2011.

14Di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir.

raggiungerebbe, in effetti, solo se fossero cedute tutte le partecipazioni entro il 31 dicembre 2011).

In ogni caso, dovrebbe essere possibile compensare le plusvalenze derivanti dall’affrancamento con le eventuali minusvalenze riportate a nuovo dai periodi d’imposta precedenti.

Tali disposizioni attendono un Decreto Ministeriale che ne stabilisca le modalità di applicazione.

5. Minusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta 2011

L’incremento dal 12,50 al 20% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni «non» qualificate di società di capitale e di persone (resta, infatti, tutto invariato per le qualificate), dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere o di metalli preziosi, di quote di fondi comuni e di contratti derivati, ha indotto il legislatore ad attribuire rilevanza alle minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 soltanto nella misura del 62,5%.

L’eccedenza delle minusvalenze realizzate può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze e degli altri redditi dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono realizzate (art. 68, comma 5, del Tuir).

Scopo della norma è quello di impedire che le minusvalenze maturate in vigenza del regime di tassazione con l’aliquota del 12,50% possano essere dedotte da plusvalenze assoggettabili, invece, all’imposta sostitutiva del 20%, consentendo di affievolire gli effetti dell’aumento dell’aliquota.

La quota di deducibilità del 62,5%, ottenuta dal rapporto tra le aliquote del 12,50 e 20%, rende, infatti, il peso delle minusvalenze riportabili equivalente al 12,50% (62,50 x 0,20 = 12,50).

6. Rapporti con la “rivalutazione onerosa” prevista dal “Decreto Sviluppo”

Il nuovo regime dell’affrancamento previsto dalla Manovra di Ferragosto si aggiunge, teoricamente, alla disciplina della rivalutazione onerosa del valore delle partecipazioni di cui all’art. 7, comma 2, lett. dd), D.L. 70/2011 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”), quindi, le nuove disposizioni devono essere valutate alla luce di tale rivalutazione.

Il Decreto Sviluppo ha reintrodotto la possibilità, per soggetti non imprenditori, di rideterminare, mediante una perizia, i valori di acquisto di:

– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati possedute al 1° luglio 2011;

– terreni agricoli e edificabili posseduti al 1° luglio 2011.

La procedura di rideterminazione si basa sulla redazione di un’apposita perizia, che deve essere giurata entro il 30 giugno 2012. L’imposta sostitutiva è stabilita, a seconda dei casi, nel 2 per cento (per le partecipazioni non qualificate) o nel 4 per cento (per le partecipazioni qualificate), del valore di perizia e va versata in unica soluzione entro la data del 30 giugno 2012 o mediante tre rate annuali con una maggiorazione degli interessi del 3% (la prima il 30 giugno 2012).

È evidente che le due discipline sono compatibili e che i contribuenti dovranno effettuare una vera e propria valutazione di convenienza, nella considerazione che:

1. dalla rivalutazione introdotta dalla manovra, per regolamentare il periodo transitorio, resta escluso l’affrancamento delle partecipazioni detenute nell’ambito del regime amministrato;

2. le date di cristallizzazione dei valori sono diverse (1/7/2011 per la rivalutazione, 31/12/2011 per l’affrancamento);

3. le imposte sostitutive sono fissate in misura diversa (2% o 4% sul nuovo valore rideterminato, 12,5% sulla plusvalenza latente in caso di affrancamento);

4. in caso di affrancamento, lo stesso deve essere effettuato in via opzionale per tutti i

«… titoli o strumenti finanziari detenuti…», senza poter limitare l’operazione a determinate partecipazioni, escludendone altre, mentre, la rivalutazione può interessare anche una sola partecipazione.

Affrancamento (Dl. 138/2011)Rivalutazione (Dl. 70/2001)
Beni rivalutabili
Partecipazioni non qualificate detenute al 31.12.2011 da persone fisichePartecipazioni qualificate e non qualificate detenute al 1° luglio 2011 da persone fisiche
Ambito di Applicazione
Deve essere affrancata la totalità delle partecipazioniPuò essere rivalutata anche una sola partecipazione
Base imponibile
Plusvalenze latentiValore normale da perizia della partecipazione alla data del 1° luglio 2011
Imposta
Sostitutiva al 12,5%Sostitutiva al 2% (4% qualificate)

E’ prevista anche la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento quanto già versato, sempre a titolo d’imposta sostitutiva, a fronte delle eventuali precedenti rideterminazioni del valore dei medesimi beni15.

Esempio calcolo di convenienza

Caso 1

Il contribuente Alfa detiene una partecipazione “non qualificata” il cui costo d’acquisto è pari a 90.000 euro, con una plusvalenza latente, per semplicità sia al 1° luglio 2011 che al 31 dicembre 2011, di 22.000 euro. La partecipazione potrebbe essere ceduta nel 2012 al prezzo di 125.000 euro.

Opzione 1 – Affrancamento Manovra di Ferragosto
(22.000 x 12,5%) + (125.000 – 112.000) x 20% = 2.750 + 2.600 = 5.350 euro di imposta dovuta
Opzione 2 – Rivalutazione Decreto Sviluppo
(112.000 x 2%) + (125.000 – 112.000) x 20% = 2.240 + 2.600 = 4.840 euro di imposta dovuta
Opzione 3 – Senza affrancamento e senza rivalutazione
(125.000 – 90.000) x 20% = 7.000 euro di imposta dovuta

Caso 2

Il contribuente detiene una partecipazione “non qualificata” il cui costo d’acquisto è pari a

90.000 euro, con una plusvalenza latente, per semplicità sia al 1° luglio 2011 che al 31 dicembre 2011, di 10.000 euro. La partecipazione potrebbe essere ceduta nel 2012 al prezzo di 115.000 euro.

15 Si veda la circolare dello studio n. 8 del 24.10.2011.

Opzione 1 – Affrancamento Manovra di Ferragosto
(10.000 x 12,5%) + (115.000 – 100.000) x 20% = 1.250 + 3.000 = 4.250 euro di imposta dovuta
Opzione 2 – Rivalutazione Decreto Sviluppo
(100.000 x 2%) + (115.000 – 100.000) x 20% = 2.000 + 3.000 = 5.000 euro di imposta dovuta
Opzione 3 – Senza affrancamento e senza rivalutazione
(115.000 – 100.000) x 20% = 3.000 euro di imposta dovuta

Quindi il contribuente avrà convenienza alla rivalutazione (Decreto Sviluppo) qualora il plusvalore della partecipazione è superiore al 20% del costo di acquisto, in caso contrario risulta più conveniente l’affrancamento (Manovra di Ferragosto).

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Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Napoli, 31 ottobre 2011

Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore

rosalinadifiore@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

ALLEGATO N. 1

Strumenti finanziari e variazioni di aliquota
Strumento finanziarioAliquota 2011Aliquota 2012
Conti correnti bancari e postali27%20%
Conti di deposito bancario27%20%
Libretti di risparmio bancario27%20%
Certificati di deposito27%20%
Titoli atipici (tra cui i fondi immobiliari esteri)27%20%
Titoli del debito pubblico italiano (Bot, Cct, Btp, ecc.)12,5%12,5%
Buoni postali di risparmio12,5%12,5%
Obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, da regioni, Province e comuni  12,5%  12,5%
Obbligazioni emesse da Paesi e Territori che consentono un adeguato scambio di informazioni1612,5%12,5%
Titoli di risparmio per l’economia meridionale12,5%12,5%
Piani di risanamento a lungo termine appositamente istituiti12,5%12,5%
Interessi corrisposti a soggetti di Stati Membri dell’Ue in applicazione della direttiva “madre- figlia17  0%  0%
Dividendi a società estere UE1,375%1,375%
Obbligazioni “private” e titoli similari12,5%20%
Certificati di massa12,5%20%
Rendite perpetue12,5%20%

16 Art. 168-bis del Tuir.

17 Quando una società madre con sede in uno Stato Membro riceve utili distribuiti da una società figlia con sede in un altro Stato membro, lo Stato membro della società madre deve astenersi dal sottoporre l’utile a imposizione ovvero autorizzare la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta versata dalla società figlia sugli utili distribuiti.

Fideiussioni o altre garanzie12,5%20%
Associazioni in partecipazione (se “non qualificate18“)12,5%20%
Riporti e pronti contro termine1912,5%20%
Gestioni patrimoniali12,5%20%
Dividendi su partecipazioni non qualificate12,5%20%
Dividendi su partecipazioni qualificate20Aliquota Irpef sul 49,72%Aliquota Irpef sul 49,72%
Mutuo di titoli garantito12,5%20%
Redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita2112,5%20%
Gestioni individuali di portafoglio12,5%20%
Rendimenti delle forme pensionistiche complementari11%11%
Proventi derivanti da Oicvm12,5%20%
Plusvalenze da partecipazioni “qualificate”Aliquota Irpef sul 49,72%Aliquota Irpef sul 49,72%

18 E’ detta non qualificata la partecipazione che rappresenta, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

19 Dal 1° gennaio 2012, nelle operazioni di pronti contro termine, l’interesse sul titolo potrà variare a seconda della tipologia di titoli (per esempio, 12,50% per i titoli pubblici e assimilati), mentre lo scarto fra prezzo “a pronti” e prezzo “a termine”, se positivo, sarà tassato al 20%.

20 E’ detta qualificata la partecipazione che rappresenta, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

21 Il comma 27, art. 2, d.l. 138/2011 reca disposizioni in materia di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La norma in esame prevede, in particolare, che ai suddetti redditi, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, vada applicata l’aliquota del 12,50% sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011. la disposizione prevede, altresì, che per la determinazione di tali redditi occorra tenere conto delle disposizioni che verranno introdotte con un decreto del ministro dell’economia e delle finanze in ordine:

a) all’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi; b) al tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi.

Plusvalenze da partecipazioni “non qualificate”12,5%20%
Plusvalenza da titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di quote di partecipazione ad Oicvm  12,5%  20%
Rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere o acquistare “a termine” strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci12,5%20%
Plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati12,5%20%

 

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