Circolare n. 15 del 16 novembre 2012
Iva per cassa
Premessa
Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 , ha introdotto nuove importanti disposizioni riguardanti il regime Iva, cosiddetta per “cassa”, precedentemente disciplinato dall’articolo 7 del Decreto Legge n. 185/2008.
Con la presente circolare si vuole fornire una prima analisi sulle principali modifiche apportate, alla luce anche delle disposizioni del decreto ministeriale di attuazione dell’ 11 ottobre 2012.
Indice
1. Norma di legge
2. Nuovo regime Iva per cassa
3. Soggetti ammessi e soggetti esclusi
4. Modalità di opzione
1. Norma di legge
La disciplina ordinaria dell’Iva, stabilisce che l’esigibilità dell’imposta, e quindi l’obbligo del suo versamento, nasce quando l’operazione si ritiene effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del medesimo decreto, è obbligatorio emettere fattura nel momento che sia avvenuta:
la consegna o la spedizione, per la cessione di beni mobili;
la stipula dell’atto per la cessione di beni immobili;
il pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi erogati.
Tuttavia, come sancito sempre dall’articolo 6, l’esigibilità dell’imposta è anticipata al momento dell’emissione della fattura, se quest’ultima risulti essere emessa prima della reale effettuazione dell’operazione.
L’applicazione di tale disciplina obbliga, pertanto, i cedenti o prestatori al pagamento dell’imposta dovuta, a prescindere se sia stato incassato o meno il corrispettivo indicato in fattura.
Inoltre, l’imposta diviene detraibile per il committente o cessionario nel momento in cui viene emessa la fattura, a prescindere dal soddisfacimento del cedente o prestatore.
Tale meccanismo crea un squilibrio all’interno della “catena” dell’Iva, in quanto premia chi, grazie alla propria forza contrattuale, riesce a ritardare i pagamenti ed a godere dei benefici relativi alla detrazione. Tutto ciò sempre a scapito delle imprese cedenti o dei prestatori, obbligate comunque a versare l’imposta sulle fatture emesse, anche se non ancora saldate.
Un primo tentativo concernente l’applicabilità del meccanismo dell’Iva per cassa fu effettuato già nel 2008 con l’emanazione del Decreto Legge n. 185.
In sostanza il sopracitato decreto permetteva il differimento dell’esigibilità e della relativa detrazione dell’imposta per le cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate da soggetti che agivano nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Questo solo quando ricorrevano congiuntamente tre condizioni:
a) volume d’affari annuo dell’emittente non superiore ai 200.000 euro;
b) Le prestazioni e le cessioni non dovevano riguardare soggetti che si avvalevano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (compresa la c.d. inversione contabile);
c) la fattura doveva contenere l’indicazione che si trattasse di una operazione con imposta ad esigibilità differita (ovvero l’impresa che emetteva la fattura si avvaleva del regime di Iva per cassa).
La nuova norma, quindi, nasce dalle ceneri dell’articolo 7 D.L. 185/2008, il quale cessa di avere applicazione il giorno stesso di entrata in vigore del Decreto Crescita.
Il precedente regime, così come ipotizzato dal legislatore, presentava numerosi limiti, proprio in virtù delle imprese a cui era rivolto.
Il limite di applicabilità di 200.000 euro determinava l’inclusione nel regime di molte imprese non interessate perchè operanti sul consumatore finale ed invece l’esclusione di molte imprese più strutturate che, ad esempio, lavorando su commessa di società più grandi, non potevano accedere al regime.
Inoltre, il precedente regime non consentiva le detrazioni dell’Iva da parte del committente o cessionario se non all’atto del pagamento della fattura.
2. Nuovo regime Iva per cassa
Secondo quanto stabilito dall’articolo 32 – bis del Decreto Crescita, che recepisce le disposizioni della direttiva 45/2010/Ue del 13 luglio 2010, la contabilità Iva di cassa trova una più organica regolamentazione.
Ora, è previsto che i soggetti con un volume di affari che non superi i 2 milioni di euro annui possono aderire, tramite opzione, al regime di liquidazione dell’Iva relativa ad operazioni effettuate con altre imprese, mediante il quale l’imposta diventa esigibile nel momento della liquidazione del corrispettivo fatturato.
Correlativamente, l’imposta relativa agli acquisti diventa detraibile nel momento in cui viene pagato il corrispettivo.
In altre parole, si conferma che le imprese che decidono di assoggettarsi al nuovo regime dovranno (trimestralmente o mensilmente in base al volume d’affari) definire la liquidazione Iva da versare, confrontando le fatture attive incassate con le fatture passive pagate.
È stato poi rimosso il divieto di detrazione dell’Iva per le imprese destinatarie delle fatture “Iva per cassa”.
Questa disposizione ha il doppio pregio di:
i. evitare delle penalizzazioni in termini di limitazione alla detrazione dell’Iva ad imprese non soggette al regime per cassa, obbligandole ad aspettare il pagamento del corrispettivo;
ii. evitare alle piccole imprese con scarsa forza contrattuale di dover subire le pressioni del proprio committente o cessionario, nella scelta di aderire o meno al regime di casa.
3. Soggetti ammessi e soggetti esclusi
Dopo l’approvazione dell’articolo 32 – bis del sopracitato decreto, esisteranno soggetti Iva che:
a) avendo optato per l’applicazione del regime per cassa, versano l’Iva solamente nel momento nel quale incassano il corrispettivo e detraggono l’imposta sugli acquisti solo quando pagano il fornitore;
b) non possono optare o hanno scelto di non optare per l’applicazione del regime per cassa, e che quindi versano e detraggono l’Iva a prescindere dalla liquidazione delle fatture1.
Secondo quanto sancito dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono escluse dalla disciplina dell’Iva per cassa:
a) le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’Iva (es. regime del margine);
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, di arti o professioni (i privati);
c) le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge);
d) le operazioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, effettuate nei confronti enti pubblici.
Sono invece escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
a) gli acquisti di beni o servizi soggetti ad Iva con il metodo dell’inversione contabile;
b) gli acquisti intracomunitari di beni;
c) le importazioni di beni;
d) le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Il motivo dell’esclusione dell’operazione in reverse charge dal regime per cassa va ricercato nella finalità della norma di evitare aggravi finanziari connessi all’anticipato versamento dell’imposta rispetto al suo incasso dalla controparte, ma
1 Regime di competenza.
in tali operazioni ciò non si verifica, in quanto vi è emissione di fattura senza applicazione dell’Iva ed il cedente/prestatore non è debitore dell’imposta.
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa immediatamente esigibile ed è computata nelle liquidazione periodica nella proporzione esistente tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione. Stessa logica vale anche per le detrazioni.
Infine, per espressa previsione normativa, il differimento dell’esigibilità all’incasso del corrispettivo non può comunque essere superiore ad un anno. L’imposta, pertanto, diviene esigibile trascorso un anno dal momento dell’effettuazione della operazione, e salvo che prima del decorso dell’anno il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive: in tali casi il differimento di esigibilità viene meno.
Ugualmente, al decorso dell’anno solare diviene detraibile l’Iva sulle fatture acquisti ricevute.
4. Modalità di opzione
L’opzione e la revoca del regime di Iva per cassa, secondo quanto disposto dal decreto attuativo emanato dal MEF, dovranno essere individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione ha effetto dal 1° gennaio in cui è esercitata, in caso di inizio di attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività stessa.
Qualora nel corso dell’anno si sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari, l’Iva per cassa non va applicata alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo in cui si è superato il limite.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto attuativo, le disposizioni di tale decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 16 novembre 2012
Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.