Circolari n.2/2011 – Appalti: Nuove regole sui flussi finanziari

Circolare n. 2 del 1 Marzo 2011

Appalti: Nuove regole sui flussi finanziari

Premessa

Lo scopo della presente circolare è quello di illustrare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Il quadro normativo è costituito essenzialmente:

 dagli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 del 13 agosto;

 dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187;

 dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. 187/2010, pubblicata sulla

G.U. del 18 dicembre 2010, n. 295.

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito AVCP) è intervenuta in materia con le seguenti determinazioni:

n. 8 del 18 novembre 2010 – Prime indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

n. 10 del 22 dicembre 2010 – Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto delle novità intervenute.

Indice

1. Ambito soggettivo di applicazione

1.1. Contratti interessati

2. Decorrenza

3. Attuazione della Tracciabilità

3.1. Tracciabilità attenuata

4. Comunicazioni

1 . Ambito soggettivo di applicazione

La ratio della normativa in oggetto è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo scorretto ed anticoncorrenziale.

A tal fine, tra l’altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all’osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei Contratti) e

diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 136/2010 ” gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 51, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 32, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.

Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti “destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche”, che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato “anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto (…)”.

L’AVCP chiarisce che sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei Contratti, in particolare:

 le stazioni appaltanti;

 le amministrazioni aggiudicatrici (es. amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai suddetti soggetti);

 gli enti aggiudicatori, ivi incluse le imprese pubbliche;

 i concessionari di lavori pubblici e di servizi.

L’AVCP, nella determinazione n. 8/2010, spiega che per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti o studi professionali), né il tipo di attività svolta.

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

La normativa sulla tracciabilità trova altresì applicazione:

1 Art. 3 co. 5 l. 136/2010 :”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”.

2 Art. 3 co. 3 l. 136/2010 :”i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.”

 nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese;

 in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti;

 nell’ambito delle società costituite tra imprese riunite dopo l’aggiudicazione dei lavori;

 in caso di cessioni di credito, ai movimenti finanziari tra stazione appaltante e cessionario.

1.1. Contratti interessati

La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione:

1) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006;

2) alle concessioni di lavori pubblici e alle concessioni di servizi;

3) ai contratti di partenariato pubblico-privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

4) ai contratti di subappalto3 e subfornitura;

5) ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto;

6) ai contratti in economia, effettuati mediante le procedure di cottimo fiduciario;

7) ai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei “settori speciali” individuati dal DLgs. 163/2006 (es. gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, servizi postali), mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività;

8) ai contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate ai sensi dell’art. 218 e 149 del Codice dei Contratti;

9) ai contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi;

10) alla procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (c.d. “socio operativo”);

11) ai contratti esclusi dalle procedure di evidenza pubblica, di cui al Titolo II, Parte I, del Codice dei contratti, purché riconducibili alle fattispecie d`appalto, quali, ad esempio, contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, quelli segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ed i contratti aggiudicati in base a norme internazionali.

Sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità:

1) il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all`attività espletata in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato;

2) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);

3) i contratti aventi ad oggetto l`acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

3 i subappalti, come definiti dall’art. 118 del DLgs. 163/2006, vale a dire qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

4) i servizi di arbitrato e conciliazione;

5) gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici;

6) prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti;

7) le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house). Anche in questo caso non si configura la fattispecie del contratto di appalto, per mancanza del requisito della terzietà del soggetto esecutore, ma si tratta di una modalità organizzativa dell’amministrazione; come ricordato precedentemente, però, la disciplina si applica agli eventuali appalti stipulati con terzi dalla società in house;

8) gli incarichi di collaborazione occasionale e i contratti d`opera senza vincolo di subordinazione.

2. Decorrenza

Le nuove disposizioni in materia di tracciabilità si applicano:

 ai contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sottoscritti dal 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della L. 136/2010);

 ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

Sono pertanto soggetti ai nuovi obblighi:

 i contratti sottoscritti dal 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati precedentemente;

 i contratti sottoscritti dal 7 settembre 2010 aventi ad oggetto lavori o servizi complementari, anche se collegati ad un contratto stipulato antecedentemente;

 i nuovi contratti, originati dal fallimento dell’appaltatore, oppure aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto.

Tali contratti devono recare, a pena di nullità, le nuove clausole sulla tracciabilità già dalla loro sottoscrizione.

I contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti devono essere adeguati alle nuove disposizioni in materia di tracciabilità entro il 17 giugno 2011 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010) e non più entro il 7 marzo 2011 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 136/2010) come stabilito dalla versione originaria del D.L. 187/2010.

In sede di conversione del D. L. 187/2010 è stato inoltre stabilito che, ai sensi dell’art. 1374 del Codice Civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità.

Pertanto, qualora alla scadenza del periodo transitorio, le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole di tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi all’adeguamento e di semplificare gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti.

Come chiarito dall’AVCP, fino alla scadenza del periodo transitorio, quindi fino al 17 giugno 2011, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo del codice identificativo gara (CIG).

I soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tale previsione è applicabile solo con riferimento ai contratti stipulati dal 7 settembre 2010.

Per i contratti stipulati prima della suddetta data e in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio (17/6/2011), le stazioni appaltanti dovranno inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l’avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati.

3. Attuazione della Tracciabilità

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici:

il codice identificativo di gara (CIG);

il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003.

Il codice identificativo di gara (CIG) è attribuito dall’AVCP su richiesta della stazione appaltante. In relazione ai contratti stipulati prima del 7/9/2010 e in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio (17/6/2011), l’AVCP ha suggerito alle stazioni appaltanti di inviare agli operatori economici una comunicazione contenente il CIG, laddove non precedentemente previsto.

L’art.11 della L. 3/2003 ha disposto che, a decorrere dall’1/1/2003, ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un codice unico di progetto (CUP), secondo le modalità e le procedure stabilite dal CIPE con la delibera n. 143 del 27 dicembre 2002. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto. In sede di conversione del D.L. 187/2010 è stato inoltre stabilito che, in via transitoria, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle Poste, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

In relazione alla disciplina in esame, l’AVCP ha spiegato che:

 l’indicazione del CIG è obbligatoria in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta;

 il CUP, in aggiunta al CIG, è obbligatorio con riguardo a ogni progetto di investimento pubblico, senza limiti di importo;

 anche la stazione appaltante deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all’appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici;

 qualora vengano utilizzate le Ricevute Bancarie Elettroniche (Ri.Ba.), il CIG (e, ove necessario, il CUP) devono essere inseriti fin dall’inizio dal beneficiario, invece che dal pagatore; la procedura, infatti, ha avvio con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l’eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore;

 in caso di cessioni di credito, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, mediante conti correnti dedicati.

L’art. 6 co. 2 della L. 136/2010 stabilisce che, nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CIG o del CUP, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa. Al riguardo, deve ritenersi che l’omessa indicazione del CUP sia sanzionabile solo ove tale indicazione sia obbligatoria.

Il D.L. 187/2010 ha chiarito che:

 ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata l’apposita comunicazione alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente circa il conto o i conti utilizzati;

 sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate;

 i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto al quale essi sono stati dedicati;

 è ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse;

 è possibile indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente.

I movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici possono essere effettuati anche con strumenti di incasso o pagamento diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a consentire la piena tracciabilità

Il requisito della piena tracciabilità sussiste, infatti, per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche).

Attualmente, invece, non consentono di rispettare il requisito della piena tracciabilità:

 il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti);

 il SEPA Direct Debit, strumento paneuropeo assimilabile al RID.

In relazione ai concessionari di un servizio pubblico, l’AVCP ha precisato che:

 gli utenti possono versare i corrispettivi (es. TARSU) con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante;

 detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

Infine per quanto riguarda il regime sanzionatorio, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa4.

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche effettuate su un conto corrente non dedicato, ovvero effettuate senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa5.

3.3. Tracciabilità attenuata

E’ previsto un regime attenuato degli obblighi di tracciabilità per i pagamenti effettuati dagli appaltatori e dai concessionari di finanziamenti di investimenti pubblici destinati a:

 dipendenti;

 consulenti;

 fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali;

 provvista di immobilizzazioni tecniche.

Vi rientrano, dunque, gli stipendi e salari, le spese di cancelleria, fotocopie, abbonamenti, utenze, affitti, le spese per l’acquisto di attrezzature tecniche, le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Tali spese devono essere effettuate e registrate per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibili in via esclusiva ad uno specifico contratto.

In relazione a tali pagamenti non va indicato il CIG/CUP ed è consentito l’utilizzo di strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.

Dunque, non solo i Ri.Ba, ma anche i RID e gli assegni bancari e postali tratti su conti correnti dedicati e muniti della clausola di non trasferibilità, quando i soggetti destinatari dei pagamenti non siano muniti di conti correnti (come nel caso del dipendente che non abbia un conto corrente bancario).

L’AVCP (det. 8/2010) esclude parimenti l’obbligo di indicare il CIG o il CUP per i pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi, che rientrino nelle seguenti categorie:

4 Art. 6 co. 1 della Legge 136/2010.

5 Art. 6 co. 2 della Legge 136/2010.

 il pagamento di imposte e tasse;

 il pagamento di contributi a favore dell’INPS, INAIL, Cassa edile, o per assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

 pagamenti per energia elettrica, telefonia, ecc.

Nei suindicati casi, ai fini della tracciabilità, permane l’obbligo di conservare la documentazione pertinente e di effettuare il pagamento con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Oltre ai bonifici e alle Ri.Ba., possono essere utilizzati anche:

 i RID, in quanto non è necessario indicare il CIG/CUP;

 le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

L’Autorità di Vigilanza ha invece chiarito che la suddetta soglia di 1.500,00 euro è riferita all’ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.

La norma consente di utilizzare il fondo cassa per le piccole spese giornaliere, ed in tal caso la tracciabilità si arresta agli atti relativi all’espletamento delle funzioni di agente contabile e alle risultanze del relativo rendiconto.

Qualora per il pagamento di spese “estranee” ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al riguardo, l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che:

 tale previsione è connessa alla facoltà di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG;

 in detta evenienza, qualora l’operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti;

 in particolare, nel caso in cui il conto dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere “in rosso”, è possibile effettuare il versamento di somme sul conto corrente interessato, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, al fine di consentire i necessari pagamenti.

Il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse da quelle ammesse comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.

4. Comunicazioni

La stazione appaltante o l’amministrazione concedente deve essere informata sugli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sulle generalità e sui codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi.

Al riguardo, l’Autorità di vigilanza ha chiarito che:

 in sede di comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, deve essere indicata l’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

 in relazione ai vari contratti stipulati o che verranno stipulati con la medesima stazione appaltante, la comunicazione di uno o più conti correnti dedicati può essere fatta una sola volta, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa;

 in caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rap- presentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

La suddetta comunicazione deve avvenire:

 nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; il termine di sette giorni decorre dal momento di “destinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato;

 in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione.

Il D.L. 187/2010 ha stabilito che gli stessi soggetti devono altresì provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Napoli, 1 Marzo 2011

Dott.ssa Cristina Iovino

cristinaiovino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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