Circolare n. 13 del 9 Dicembre 2011
Manovra di Ferragosto 4 – Miscellanea
Premessa
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (la “Manovra di Ferragosto” o “Manovra”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ha introdotto nuove misure contro la crisi finanziaria.
Con la presente circolare si evidenziano, in sintesi, quelle che hanno riguardato tematiche minori.
Indice
1. Applicazione imposta provinciale di trascrizione al PRA sugli atti soggetti ad IVA
1.1. Decorrenza dell’imposta proporzionale per gli atti soggetti ad IVA
2. Contributo di solidarietà
3. Variazione aliquota ordinaria IVA
4. Antiriciclaggio. Limiti alla circolazione del contante e dei titoli al portatore
4.1. Sanzioni
5. Violazioni all’obbligo di fatturazione
6. Condono tombale 2002
1. Applicazione imposta provinciale di trascrizione al PRA sugli atti soggetti ad IVA
L’intervento legislativo ha determinato un inasprimento del prelievo per la trascrizione al
P.R.A. degli atti soggetti ad Iva, scomparendo l’agevolazione dell’importo fisso1 dell’imposta a vantaggio del prelievo in misura proporzionale alla potenza del veicolo.
Col nuovo regime, l’importo fisso resterà solo sui veicoli aventi potenza fino a 53 kW (circa 75 cavalli di potenza) e su autobus e trattori stradali fino a 110 kW, quindi l’imposta diventa proporzionale se la potenza dell’auto è superiore ai 53 kW.
1 In precedenza, infatti, per gli atti di vendita soggetti ad IVA (quali, ad esempio, la vendita da parte di concessionari e rivenditori di veicoli), l’imposta provinciale di trascrizione era prevista in misura fissa:
pari a 150,81 euro;
con possibile maggiorazione nel limite del 30%, a discrezione delle singole Province (per un massimo, quindi, di 196,05 euro).
Per gli altri veicoli, la tariffa è proporzionale alla potenza (Euro 3,5119 per ogni kW che, per autobus e trattori stradali oltre i 110 kW diventa Euro 1,7559), con possibilità di aumenti, a discrezione delle Province, fino al 30%.
In allegato 1) si riporta la Tabella relativa all’IPT in misura fissa e la Tabella delle Percentuali di maggiorazione dell’IPT.
1.1 Decorrenza dell’imposta proporzionale per gli atti soggetti ad IVA
La soppressione della misura fissa dell’imposta provinciale di trascrizione per gli atti soggetti ad IVA e la sua applicazione in misura proporzionale, secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad Iva, decorrono dal 17 settembre 2011.
2. Contributo di solidarietà
Con la Manovra di Ferragosto è stato disposto che il contributo di solidarietà a carico dei lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 2, del D. L. 78/2010 di seguito “Manovra Correttiva”) e dei pensionati (art. 18, comma 22-bis del D. L. 98/2011 di seguito “Manovra Estiva”) continua ad applicarsi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
La Manovra introduce inoltre un nuovo contributo di solidarietà, pari al 3%, da applicarsi sul reddito complessivo realizzato da persone fisiche (art. 8 del Tuir) di importo superiore ad euro 300.000,00 lordi annui.
Tale nuovo contributo di solidarietà si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013.
Riepilogando, alla luce del nuovo intervento normativo vi sono tre tipi di contributi di solidarietà: 1) a carico di dipendenti di amministrazioni pubbliche; 2) a carico dei pensionati; 3) a carico di persone fisiche.
1) A carico di dipendenti di amministrazioni pubbliche
I singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà2, calcolato, in misura percentuale, sul reddito complessivo, che supera una certa soglia, prodotto nell’anno di riferimento. Tale contributo è dovuto a partire dal periodo d’imposta che decorre dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013.
In breve sul reddito complessivo eccedente euro 90.000,00 e fino ad euro 150.000,00 è dovuto il 5%, mentre, sulla parte eccedente i 150.000,00 euro è dovuto il 10%. La norma
2 Art. 2, comma 1 del D.L. 138 del 2011.
tuttavia prevede che a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore ad euro 90.000,00 annui.
La norma prevede, inoltre, che l’intero importo delle indennità corrisposte ai responsabili di uffici in diretta collaborazione con i Ministri sia ridotto del 10%.
2) A carico dei pensionati
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 i trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superano euro 90.000,00 lordi annui, sono soggetti ad un contributo pari al 5% fino ad euro 150.000,00 ed al 10% per la parte eccedente.
Anche in tal caso il trattamento pensionistico a seguito delle predette riduzioni non può essere in alcun caso inferiore ad euro 90.000,00 lordi annui.
Si riporta di seguito uno schema riepilogativo che distingue i due istituti introdotti dalla Manovra Correttiva e dalla Manovra Estiva.
| Contributo di solidarietà Manovra Correttiva (D. L. 78/2010) | Contributo di solidarietà Manovra Estiva (D. L. 98/2011) | |
| Ambito soggettivo | Dipendenti di amministrazioni pubbliche | Pensionati |
| Decorrenza | dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 | dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 |
| Misura percentuale 5 % | reddito complessivo da euro 90.000,00 ad euro 150.000,00 | reddito complessivo da euro 90.000,00 ad euro 150.000,00 |
| Misura percentuale 10 % | reddito complessivo oltre 150.000,00 euro | reddito complessivo oltre 150.000,00 euro |
3) A carico di persone fisiche
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo3 realizzato da persone fisiche (art. 8 del Tuir) di importo superiore ad euro 300.000,00 lordi annui è applicato un contributo pari al 3%.
Al solo fine della determinazione del superamento della soglia limite di euro 300.000,00 si includono anche i redditi percepiti in qualità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di trattamento pensionistico di cui sopra, ma su tali redditi lo stesso contributo non può essere applicato.
In sostanza detti redditi non rientrano nella base imponibile ma incidono solo per la determinazione della soglia limite.
3 Il reddito complessivo calcolato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) si determina sommando i redditi di ogni categoria (redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d’impresa; redditi diversi) e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, di arti o professioni. Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà da tali redditi sono esclusi i redditi di dipendenti di amministrazioni pubbliche ed i redditi di pensionati a cui si applicano i contributi di solidarietà previsti dalla Manovra Correttiva e dalla Manovra Estiva.
Quindi il legislatore ha voluto evitare il pagamento di un “contributo su un contributo” prevedendo, appunto, che il nuovo onere del 3% si applichi solo sui redditi ulteriori rispetto a quelli già ridotti dai vecchi contributi di cui al punto 1) e 2).
Quanto pagato quale contributo di solidarietà di cui al punto 3) è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali.
Con Decreto Ministeriale del 21 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 novembre, sono state stabilite le modalità applicative del contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori ai 300mila euro, in vigore dal primo gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013. La misura potrà essere prorogata con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri anche per gli anni successivi.
In particolare, il contributo di solidarietà si paga in soluzione unica ed a conguaglio, quindi, con delle conseguenze in capo ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di redditi assimilati, come di seguito riportato:
o i lavoratori dipendenti o ad essi assimilati si vedranno ridurre la busta paga di dicembre. I sostituti d’imposta sono obbligati a calcolare e trattenere il contributo all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Lo stesso va versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute;
o i lavoratori autonomi pagheranno il contributo in sede di pagamento delle imposte e quindi il prossimo giugno; esso è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno – si legge nel decreto – il sostituto d’imposta riconosce la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.
Fonte: il Sole 24 Ore
Esempio:
si ipotizzi che un dirigente pubblico percepisca un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 320.000 ed abbia un reddito da fabbricati pari ad euro 50.000,00, in tal caso è tenuto a pagare nel complesso un contributo di solidarietà pari ad euro 21.500,00.
| Contribuente X | Reddito | Contributo di solidarietà |
| Redditi di fabbricati | € 50.000,00 | 3% € 1.500,00 |
| Redditi di lavoro dipendente o pensione | € 320.000,00 | 5% € 3.000,00 10% € 17.000,00 |
| Reddito complessivo | € 370.000,00 | € 21.500,00 |
3. Variazione aliquota ordinaria IVA
Come è noto, la Manovra ha previsto che a decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate a partire dal 17 settembre 2011 l’aliquota IVA ordinaria sia pari al 21%.
In questa circolare si intende chiarire alcuni casi particolari nei quali è ancora possibile applicare l’aliquota del 20%.
Essi sono:
1. Anticipazione della data di fatturazione: qualora la data di emissione della fattura sia precedente a quella di entrata in vigore della norma. In questo caso, però, l’IVA
dovrà essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente.
2. Anticipazione del pagamento del corrispettivo a data antecedente all’entrata in vigore della norma.
Per le fattura già emesse, alla data di decorrenza della nuova disciplina Iva, il cui corrispettivo non è stato ancora pagato o per le quali la consegna del bene non è ancora avvenuta, resta in vigore l’aliquota esposta in fattura.
Tale regola non è valida per coloro che hanno emesso solo avviso di parcella – ad esempio i liberi professionisti – che rappresenta un documento non valido ai fini IVA.
In tal caso sarà necessario adeguare l’avviso di parcella (notula o fattura proforma) alla nuova aliquota del 21%.
Note di variazione
Le note di variazione emesse dopo l’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 21% devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima della data di entrata in vigore della nuova norma.
Reverse Charge
Anche le operazioni realizzate in regime di Reverse Charge sono interessate dalla nuova disciplina in ambito IVA, al fine di stabilire la data in cui si intende effettuata l’operazione, e quindi l’aliquota IVA applicabile, bisogna fare riferimento:
o per le cessioni di beni, alla data di consegna o spedizione;
o per le prestazioni di servizi, invece, alla data di pagamento del corrispettivo.
Acquisti Intracomunitari
Per quanto riguarda invece gli acquisti intracomunitari di beni, le regole per l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione sono dettate dall’art. 39 del
D.L. 331 del 1993 secondo cui è necessario distinguere due ipotesi, in funzione del soggetto incaricato del trasporto.
In particolare:
o trasporto a cura del cedente comunitario (direttamente o tramite terzi): l’operazione si considera effettuata al momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto;
o trasporto a cura del cessionario nazionale (direttamente o tramite terzi): l’operazione si considera effettuata nel momento di arrivo dei beni nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato.
Commercio al Minuto
In merito al commercio al minuto ed alle relative modalità di calcolo dell’imposta, la Manovra ha previsto l‘utilizzo, ai fini del calcolo dell’Iva da versare, del metodo matematico, che garantisce una più precisa individuazione dell’imposta applicabile.
Viene a mancare quindi la possibilità di utilizzare in via alternativa:
1. il “metodo percentuale” di scorporo, in base al quale la base imponibile IVA si determina riducendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, nella misura:
o del 3,85%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 4%;
o del 9,10%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 10%;
o del 16,65%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 20%;
oppure
2. il “metodo matematico”, in base al quale la base imponibile IVA si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, per:
o 104, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 4%;
o 110, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 10%;
o 120, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 20%.
Ne consegue che, a decorrere dal 17 settembre 2011, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati diventa obbligatorio l’utilizzo del “metodo matematico”. In particolare, in base al riformulato art. 27, comma 2, del Decreto Iva, se le operazioni poste in essere sono soggette alla nuova aliquota ordinaria (21%), i corrispettivi, al lordo dell’imposta, vanno divisi per 121, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100; l’arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
Operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell’art. 6, comma 5, del Decreto Iva (es. Regioni, Province, Comuni, istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l’IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione), è stato previsto che il cedente o prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa ed annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.
La fattura dovrà, invece, riportare l’aliquota ordinaria del 21% qualora emessa e/o registrata a partire da tale data.
4. Antiriciclaggio. Limiti alla circolazione del contante e dei titoli al portatore
A seguito dell’emanazione della Manovra sono cambiate alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.
A far data dal 13 agosto 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro.
Lo stesso è vietato anche se è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
Gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ad euro 2.500.
4.1 Sanzioni
La nuova disciplina antiriciclaggio introduce, al comma 4-bis, ed unicamente per le violazioni effettuate successivamente al 31 agosto 2011, un sistema sanzionatorio, prevedendo quindi un periodo transitorio in cui non si applicano sanzioni che va dal 13 al 31 agosto 2011.
A decorrere dal 1° settembre 2011 le violazioni a quanto sopra indicato comportano:
1. una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito (per i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 2.500,00, assegni bancari o postali emessi per importi superiori ad euro 2.500,00 senza l’indicazione della clausola di non trasferibilità e del nome del beneficiario);
2. una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo (in caso di detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad euro 2.500,00);
3. una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore (bancario o postale) se lo stesso, qualora di importo eccedente euro 2.500,00, non è estinto oppure è ridotto, entro il 30 settembre 2011, ad un importo inferiore.
In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore all’importo minimo di tremila euro. Per le violazioni di cui al punto 1) che riguardano
importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e’ aumentata di cinque volte, mentre, per le violazioni di cui ai punti 2) e 3) che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.
5. Violazioni all’obbligo di fatturazione
La Manovra ha introdotto a carico dei professionisti iscritti ad un Albo e/o Ordine la sanzione accessoria4 della sospensione della predetta iscrizione, a seguito della contestazione di quattro distinte violazioni alla prescritta certificazione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
La sanzione accessoria è la sospensione dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine per un periodo minimo di tre giorni e massimo un mese. In caso di recidiva, la sospensione si incrementa per un periodo di quindici giorni fino a sei mesi. Se le violazioni in esame sono commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione si applica nei confronti di tutti gli associati.
Il Provvedimento di sospensione è adottato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del professionista interessato e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione, mentre, i relativi atti di sospensione devono essere comunicati all’Ordine e/o Albo di appartenenza per la pubblicazione sul proprio sito internet.
La nuova misura della sospensione dell’attività professionale interessa quindi esclusivamente i professionisti per i quali l’esercizio della professione è subordinato ex lege all’iscrizione in apposito Albo e/o Ordine e trova applicazione solo per le violazioni all’obbligo di fatturazione contestate dalla data del 13 agosto 2011, cioè di entrata in vigore della Manovra di Ferragosto.
4 Per l’applicazione della misura accessoria è sufficiente la semplice contestazione delle violazioni, senza bisogno che divengano definitive.
6. Condono tombale 20025
I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2, della Manovra di Ferragosto hanno previsto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate e le società del gruppo Equitalia S.p.a. di intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (di seguito “Finanziaria 2003”).
Nel dettaglio, il comma 5-bis stabilisce che l’Agenzia delle Entrate e le società del gruppo Equitalia S.p.a. devono avviare la ricognizione dei contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla Finanziaria 2003. Detta ricognizione è finalizzata al recupero delle somme dichiarate e non versate dai suddetti contribuenti, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento.
Nei trenta giorni successivi all’avvio della suddetta ricognizione, le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono tenute ad avviare nei confronti dei contribuenti sopra citati ogni azione coattiva necessaria per il recupero integrale delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati.
L’azione coattiva può anche consistere nell’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, entro il termine inderogabile del 31.12.2011.
Il comma 5-ter disciplina, invece, l’ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine del 31.12.2011. In tal caso è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 50% delle somme non versate nonché la sottoposizione a controllo, entro il 31.12.2012, da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento.
Tale controllo si estende, peraltro, anche alle attività svolte dal contribuente con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni concernenti il condono. E’, inoltre, previsto che i termini pendenti per l’accertamento ai fini Iva vengano prorogati di un anno.
5 La Finanziaria 2003, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, aveva previsto una serie di condoni e sanatorie attraverso i quali i contribuenti potevano definire, totalmente o parzialmente, le pendenze pregresse con il Fisco. Tra queste si possono ricordare la definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione di cui di cui all’art. 7, L. 289/2002; l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi di cui al successivo art. 8; la possibilità di definizione automatica per imposte sui redditi, sostitutive e Iva di cui all’art. 9.
Si tratterebbe, dunque, di un maxi accertamento fiscale su nove anni, a partire dal 2003 e sino al 2011 nella cui rete finirebbero i “recidivi” del mancato versamento del condono.
*******************************
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Napoli, 9 dicembre 2011
Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore
rosalinadifiore@studiofiorentino.com
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@studiofiorentino.com
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Allegato 1
1) Tabella relativa all’IPT in misura fissa “abolita”
Le tariffe di seguito riportate si applicano solo alle formalità di competenza delle Province delle Regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia-Giulia, Sicilia e Sardegna) e delle Province autonome (Trento, Bolzano). Per tutte le altre Province l’imposta è calcolata in proporzione ai kw del veicolo.
2) Tabella Percentuali di maggiorazione dell’IPT
| Aumento | Provincia |
| 30% | Agrigento, Alessandria, Ancona (6), Ascoli Piceno (1), Bergamo, Biella, Bologna, Brindisi, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, Gorizia, Imperia, L’Aquila, Livorno, Lodi, Lucca, Massa Carrara, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Parma, Pesaro Urbino (2), Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza (2), Ravenna (2), Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Savona, Teramo, Torino (3), Treviso, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Viterbo |
| 29% | Vercelli |
| 26% | Perugia |
| 25% | Crotone, Lecco, Messina, Sondrio |
| 20% | Arezzo, Asti, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Chieti, Cuneo, Enna, Fermo (8), Foggia, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Macerata, Mantova, Medio-Campidano, Napoli, Padova, Pavia, Pescara, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma (4), Sassari, Siena, Siracusa, Taranto,Terni, Trieste, Udine, Venezia, Vibo Valentia (5), Vicenza (7) |
| 19,355% | Trapani |
| 18% | Varese |
| 15% | Ragusa |
| 10% | Matera |
| Nessun aumento | Aosta, Bolzano, Brescia,Firenze, Prato, Trento |