Circolari n.8/2011 – Il Decreto Sviluppo di luglio 2011

Circolare n. 8 del 24 ottobre 2011

Il Decreto Sviluppo di luglio 2011

Premessa

Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (di seguito “Decreto Sviluppo”, ovvero “Decreto”), convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011, introduce importanti novità in materia di entrate, per il rilancio economico delle attività imprenditoriali ed in materia di semplificazione aziendale.

Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali modifiche intervenute, con l’obiettivo di fornire una informazione preliminare sui nuovi strumenti previsti dal Decreto.

Indice

1. Nuove agevolazioni

1.1 Credito d’imposta per la ricerca scientifica (art. 1)

1.2 Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2)

1.3 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 2 bis)

2. Costruzione delle opere pubbliche (art. 4)

3. Semplificazione fiscale (art. 7)

3.1 Comunicazioni al sostituto d’imposta (co. 2 lett. e) e i))

3.2 Limiti per il regime della contabilità semplificata (co. 2 lett. m))

3.3 Sospensione del’esecuzione forzata (co. 2 lett. n))

3.4 Scheda carburante (co. 2 lett. p))

3.5 Rateazione delle somme iscritte a ruolo (co. 2 lett. u) ed u-bis))

3.6 Depositi fiscali e doganali (co. 2 lett. cc-ter))

3.7 Rivalutazione terreni e partecipazioni (co. 2 lett. dd) e gg))

3.8 Sospensione giudiziale (co. 2 lett. gg novies))

3.9 Iscrizioni ipotecarie (co. 2 lett. gg decies))

3.10 Detrazioni 36 per cento (art. 7 co. 2 lett. q) ed r))

3.11 Riscossione in pendenza di giudizio (co. 2 quinquies)

3.12 Interessi di mora (co. 2 sexies)

3.13 Interessi legali (co. 2 octies)

4. Rinegoziazione dei mutui (art. 8 co. 6)

5. Segnalazione di ritardi di pagamento (art. 8 bis)

1. Nuove agevolazioni

1.1 Credito d’imposta per la ricerca scientifica (art. 1)

L’art. 1 del Decreto Sviluppo ha reintrodotto il credito d’imposta, destinato a premiare la spesa incrementale, sostenuta dalle imprese, per commissionare ad Università e ad Enti pubblici di ricerca, progetti in ricerca e sviluppo (R&S).

Sono ammesse al beneficio fiscale le sole attività di ricerca commissionate dalle imprese alle Università od Enti Pubblici, ovvero:

 Università (statali e non) ed Istituti Universitari (statali e non) legalmente riconosciuti;

 Enti pubblici di ricerca di cui all’art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-20091 e l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana);

 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

 Organismi di ricerca riconosciuti dall’Unione Europea, così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione.

Il Decreto, precisa, altresì, che Università ed Enti Pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti finanziati, anche in associazione, in consorzio, o anche in joint venture con altre strutture di ricerca anche private, di equivalente livello scientifico. Un successivo decreto potrà, poi individuare ulteriori strutture finanziabili tramite il credito d’imposta in esame, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari.

1 – Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

– Istituto superiore di sanità (ISS);

– Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

– Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

– Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

– Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

– Istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno sino alla data di costituzione del Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN) del Ministero della Difesa ai sensi del DM 20 gennaio 1998, fatte salve le norme di raccordo di cui al successivo art. 13, comma 3, in caso di cambiamento di comparto;

– Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);

– Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

– Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

– Ente italiano montagna (EIM) istituito dall’art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall’Istituto nazionale della montagna (IMONT) ivi confluito, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell’art. 1, comma 1280, della medesima legge;

– Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);

– Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);

– Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

– Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

– Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

– Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;

– Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);

– Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);

– Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica istituita dall’art. 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) cui l’Agenzia subentra, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell’art. 1, comma 611, della medesima legge.

Il bonus previsto dal Decreto sostituisce il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al co. 25 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220.

Il calcolo del nuovo beneficio fiscale avviene utilizzando un meccanismo “incrementale”, ovvero premiando le imprese che incrementano i loro investimenti nella ricerca rispetto al passato.

L’agevolazione si applica agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (investimenti realizzati nel biennio 2011-2012).

Nello specifico, il credito d’imposta spetta in misura pari al 90% dell’eccedenza degli investimenti in ricerca realizzati nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.

L’agevolazione sarà riconosciuta in tre quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irap.

Esso non può essere chiesto a rimborso, ma è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il mod. F24, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997 (cd. “compensazione esterna”).

Il credito in commento non può essere utilizzato per le seguenti fattispecie:

 contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

 contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, co. 2, lett. a),

D.P.R. 917/1986 (si veda ora l’art. 50, co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 917/1986);

 premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Esso, tuttavia, non è soggetto al limite annuale di utilizzo pari ad euro 250.000, previsto dall’art. 1 co. 53, L. 244/2007 per i crediti d’imposta indicati nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Le modalità ed i termini di fruizione dell’agevolazione sono stati fissati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, pertanto l’agevolazione in oggetto è già fruibile.

1.2 Credito d’imposta per lavoro stabile (art. 2)

Il Decreto Sviluppo ha previsto il ritorno del bonus occupazione introdotto dalla L. 24.12.2007,

n. 244 (Finanziaria 2008), che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta ai datori di lavoro che, nel Mezzogiorno, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto.

A differenza dell’agevolazione approvata nel 2007, il credito d’imposta previsto nel Decreto Sviluppo non ha portata generale ma si applica soltanto a particolari categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati2.

Inoltre, mentre con la precedente misura il credito veniva riconosciuto per i tre esercizi successivi, la nuova agevolazione è limitata a dodici mesi (ventiquattro nel caso di lavoratori molto svantaggiati).

Il bonus fiscale, riconosciuto alle imprese ed ai professionisti, consiste in una detassazione al 50% dei costi salariali relativi ai nuovi lavoratori assunti dalle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), che si concretizza nell’attribuzione di un credito d’imposta per l’incremento della base occupazionale.

All’atto pratico, il bonus occupazione, si traduce in un credito d’imposta concesso al datore di lavoro pari a:

 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori cd. molto svantaggiati;

 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori cd. svantaggiati.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti al 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto).

Si precisa altresì, che l’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile Ires/ Irap e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il Modello F24 entro tre anni dalla data di assunzione del lavoratore.

Sono, infine, previsti dei casi di decadenza dell’agevolazione, qualora:

 il numero complessivo dei dipendenti sia inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti (15.5.2010 – 14.5.2011);

 i posti di lavoro creati non siano conservati per almeno tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese;

2 Sono considerati “svantaggiati”, i lavoratori che alternativamente

 siano disoccupati da almeno sei mesi;

 privi di diploma di scuola media superiore o professionale;

 con un’età superiore ai cinquanta anni;

 che vivano soli con una o più persone a carico;

 siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;

 siano membri di una minoranza nazionale.

Sono considerati “molto svantaggiati”, i lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi.

 vengano accertate violazioni non formali, sia della normativa fiscale, che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a euro 5.000, oppure violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

In sede di accertamento definitivo di violazioni, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Si rammenta, infine, che il bonus in specie ha ottenuto il via libera della Commissione Europea, per cui è effettivamente fruibile.

1.3 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 2bis)

Oltre agli incentivi concessi per l’incremento dell’occupazione, in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo è stato introdotto il rifinanziamento dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, Legge n. 296/2006, ossia della c.d. Visco-sud che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Sono agevolabili le acquisizioni di determinati beni destinati a strutture produttive (singola unità locale o stabilimento), ubicate nelle aree svantaggiate di cui sopra, in cui il beneficiario dell’incentivo eserciti l’attività d’impresa.

Gli investimenti agevolabili devono riguardare beni strumentali nuovi.

L’ammontare dell’investimento ammissibile all’agevolazione è dato, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna attività produttiva, dal costo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti a specifiche categorie, decurtato degli ammortamenti dedotti.

In particolare costituiscono oggetto dell’agevolazione:

 i macchinari e gli impianti classificabili nella voce B.II.2 – Impianti e macchinari dell’Attivo dello Stato Patrimoniale;

 le attrezzature varie classificabili nella voce B.II.3 – Attrezzature industriali e commerciani dell’Attivo dello Stato Patrimoniale;

 i programmi informatici (limitatamente alle piccole e medie imprese);

 i brevetti (per tutte le tipologie di imprese).

Nel calcolo dell’investimento ammissibile restano esclusi gli ammortamenti dei beni effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione, e quelli dei beni appartenenti alle categorie agevolabili per le quali nel medesimo periodo d’imposta non sono stati effettuati nuovi investimenti.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile Ires/ Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

I limiti di finanziamento spettanti a ciascuna Regione, la durata dell’agevolazione, nonché le altre disposizioni attuative saranno definite con un apposito Decreto.

2. Novità in materia costruzione delle opere pubbliche (art. 4)

Il Decreto Sviluppo introduce talune semplificazioni procedurali che riguardano anche le opere pubbliche, ed in particolare la disciplina degli appalti, con specifico riferimento alla finanza di progetto, alle disposizioni in materia di varianti, riserve e opere compensative, all’accordo bonario, ai requisiti di partecipazione alle gare.

In particolare i punti chiave del Decreto, vertono sulle seguenti tematiche:

 l’ammontare complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale; si tratta di un taglio orizzontale alle pretese dell’appaltatore che, indipendentemente dalla loro reale quantificazione e dal pregiudizio effettivamente subito dall’impresa, non potranno superare il tetto indicato. La disposizione trova il suo presupposto nella convinzione che le rivendicazioni delle imprese appaltatrici siano spesso gonfiate ad arte e che i danni subiti siano inferiori ai ristori ottenuti, soprattutto in sede arbitrale;

 l’importo in aumento relativo alle varianti apportate in corso d’opera non può superare il 5 % dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, al netto del 50 % dei ribassi d’asta conseguiti, in modo da ridurre il più possibile i contenziosi per la realizzazione delle opere;

 i limiti di valore per l’ammissibilità della procedura negoziata sono innalzati; i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando e se i lavori sono pari o superiori a 500 mila euro l’invito è rivolto ad almeno dieci soggetti; se, invece, i lavori sono inferiori a 500 mila euro sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto, nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria;

 le norme sulla responsabilità temeraria nel giudizio in materia di contratti pubblici sono inasprite; prima di agire davanti all’autorità giudiziaria si dovrà controllare con massima attenzione se c’è giurisprudenza consolidata sul tema oggetto del ricorso, che di fatto già decide l’esito del giudizio;

 la conferenza dei servizi non viene più richiesta sul progetto definitivo (causa di notevole allungamento dei tempi di realizzazione), ma è richiesta sul progetto preliminare;

 le prestazioni rese dai fornitori saranno inserite nella banca dati nazionale dei contratti pubblici e dovranno essere istituiti, presso le Prefetture, elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. white lists);

 l’asseverazione del progetto preliminare potrà essere effettuata non solo dalla banca, ma anche da società di servizi costituite dall’istituto stesso;

 il ricorso al project financing sarà consentito anche per le opere non presenti nella programmazione triennale delle Pubbliche Amministrazioni. Il privato potrà, pertanto, proporre all’amministrazione la realizzazione di un’opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione. Viene introdotta inoltre la possibilità che l’opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l’intero importo dell’opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che invece previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l’appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell’opera;

 l’esclusione dalla fase di pre qualificazione nella gara non potrà essere più inflitta per qualsivoglia violazione ma, in ossequio al principio di proporzionalità, solo nel caso di ipotesi gravi, in modo da evitare esclusioni da un bando, ad esempio per mancate dichiarazioni allegate all’offerta e successivamente sanate.

3. Semplificazioni fiscali (art. 7)

3.1 Comunicazioni al sostituto d’imposta (co. 2 lett. e) e i))

Nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa, il Decreto modifica l’art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73, sopprimendo l’obbligo di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati che richiedono l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Tale adempimento permane esclusivamente qualora si verifichino circostanze che richiedono di segnalare variazioni. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione al dipendente/pensionato delle sanzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065).

Anche la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione non va più richiesta; è attribuita direttamente dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso.

3.2 Limiti per il regime della contabilità semplificata (co. 2 lett. m))

Il Decreto modifica l’art.18 del DPR n.600/73, che detta disposizioni regolamentari riguardanti la contabilità semplificata per le imprese minori (c.d. imprese in regime di contabilità semplificata).

In particolare il regime di contabilità semplificata è esteso alle imprese di servizi con ricavi fino ad Euro 400.000,00 ed alle altre imprese con ricavi fino ad Euro 700.000,00.

Di seguito si dà evidenza delle diverse soglie previste prima e dopo il Decreto:

AttivitàLimite fino al 2010Limite a far data dal 2011
Prestazioni di servizi€ 309.874,14€ 400.000
Altre attività/commercio€ 516.456,90€ 700.000

I limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale non sono stati modificati, e pertanto rimangono fissati a Euro 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a Euro 516.456,90 per le imprese commerciali. Queste ditte restano con IVA mensile.

3.3 Sospensione del’esecuzione forzata (co. 2 lett. n))

Si interviene sulla disciplina della riscossione delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, contenenti l’intimazione al pagamento degli importi ivi indicati, che, così come previsto dall’art. 29, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, a decorrere dall’1.10.2011, sono immediatamente esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente.

La modifica differisce nel tempo l’operatività dell’istituto in commento, prevedendo che esso si applichi non più agli avvisi di accertamento notificati alla data dell’1.10.2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi, bensì a quelli che saranno emessi a partire dalla stessa data e relativi ai medesimi periodi di imposta.

Di conseguenza, si restringe la portata della norma ai soli atti emessi a partire dall’1.10.2011, con conseguente esclusione di quelli notificati prima di tale data che, pertanto, seguiranno il normale regime della riscossione e non saranno immediatamente esecutivi.

La disciplina dell’accertamento immediatamente esecutivo viene inoltre estesa anche all’accertamento dell’Irap.

Tale comma dispone, inoltre, che l’esecuzione forzata dovrà essere sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e contenenti l’intimazione al pagamento degli importi ivi indicati. Pertanto una volta affidato il carico delle somme ad Equitalia ( massimo entro 30 giorni dalla data di ultima per poter presentare ricorso) l’esecuzione forzata viene sospesa per 180 giorni consecutivi. Tale slittamento di 180 giorni viene concesso sia al contribuente che presenta ricorso sia a quello che accetta in ogni caso la pretesa tributaria.

In ogni caso tale sospensione è limitata alle sole procedure esecutive e non si applica con riferimento alle azioni cautelari, conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa, inoltre, non si applica nel caso in cui gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare un fondato pericolo per la riscossione.

3.4 Scheda carburante (co. 2 lett. p))

Viene eliminato l’obbligo di tenuta delle schede carburante da parte di imprese/lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate3.

Tale esonero, tuttavia, opera esclusivamente nel caso in cui tutti i rifornimenti di carburante operati siano pagati con tali strumenti. In caso contrario, l’obbligo di compilazione permane.

3 Si precisa che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante le norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, l’annotazione degli acquisti nella predetta scheda era stata equiparata alla fattura, garantendo così la detrazione dell’imposta.

3.5 Rateazione delle somme iscritte a ruolo (co. 2 lett. u) ed u-bis))

Il Decreto Sviluppo ha operato la rimozione del limite minimo dei 2.000 Euro per l’accesso alla rateazione in sei rate trimestrali, mentre è confermato il limite di 5.000 euro minimo per diluire il debito in venti rate trimestrali di pari importo.

Anche per le comunicazioni aventi ad oggetto le somme da tassazione separata viene eliminato l’importo di Euro 500,00, al di sotto dei quali era necessaria l’istanza del contribuente.

Inoltre viene stabilito che gli agenti della riscossione, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, devono notificare una comunicazione recante l’avviso che, in assenza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà con l’iscrizione della misura cautelare.

Per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

Qualora l’immobile sul quale apporre il vincolo costituisca l’abitazione principale del debitore, così qualificata ai fini delle imposte sui redditi, il limite dell’importo complessivamente iscritto a ruolo al di sotto del quale l’ipoteca non è ammessa, è elevato ad Euro 20.000. In tutti gli altri casi resta applicabile il limite attualmente vigente di Euro 8.000.

3.6 Depositi fiscali e doganali (co. 2 lett. cc-ter))

Il Decreto Sviluppo razionalizza le regole sull’istituzione e la gestione dei depositi Iva introducendo, nel contempo, misure volte a evitare possibili abusi nell’utilizzo di questo strumento.

Le finalità anti frode si concretizzano nell’imposizione di nuovi vincoli, anche amministrativi, in termini di garanzie da prestare per le operazioni di introduzione in deposito di merci di provenienza extracomunitaria, preventivamente immesse in libera pratica.

Ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 50-bis del Dl 331/93, queste operazioni sono svolte senza pagamento dell’Iva. La circolare 16/D/2006 evidenziava la necessità di provvedere a versare un importo a titolo di cauzione dell’Iva non corrisposta all’atto dell’importazione, che poi veniva svincolata, a seguito della restituzione di una copia della bolletta doganale munita dell’attestazione del depositario dell’avvenuta presa in carico delle merci nel registro del deposito.

Questa modalità operativa è stata recepita dal Decreto e inserita nel testo dell’articolo 50-bis, cha adesso prevede espressamente, per i beni in libera pratica, che l’immissione in deposito possa avvenire solo previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta.

Rimangono comunque esclusi dall’obbligo, in quanto reputati affidabili, gli operatori economici autorizzati (Aeo) e le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le ditte di notoria

solvibilità beneficiarie dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali ai sensi dell’articolo 90 del DPR 43/73.

La misura cautelativa è stata rafforzata prevedendo il blocco della garanzia, sino alla liquidazione dell’imposta da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.

In particolare, chi ha prestato la garanzia in sede di importazione è legittimato a ottenerne lo svincolo solo previa comunicazione da parte del soggetto che procede all’estrazione del bene dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta, da rendere al gestore del deposito IVA.

Quest’ultimo, in qualità di destinatario di tale informativa, è tenuto a conservare, assieme alla documentazione di introduzione ed estrazione, anche i documenti relativi ai dati concernenti la liquidazione dell’imposta. La stretta sul vincolo della garanzia non è, tuttavia, una misura permanente, ma è prevista finché non sarà completata l’integrazione delle banche dati delle agenzie fiscali

3.7 Rivalutazione terreni e partecipazioni (co. 2 lett. dd) e gg))

Il Decreto ripropone nuovamente l’opportunità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, del 4% per i terreni, e del 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano o non siano qualificate, applicata sul valore stabilito attraverso una perizia giurata.

I soggetti che ne possono beneficiare sono le persone fisiche, gli Enti non commerciali e le associazioni professionali purché detengano questi beni al di fuori dell’attività d’impresa.

In sede di conversione del Dl 70/2011 è stata anche estesa la possibilità di rivalutazione anche alle società di capitali, limitatamente al caso delle società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che al 1° luglio hanno riacquistato la piena proprietà di tali beni.

I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° luglio 2011, redazione e giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2012.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2012 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).

Diversamente dal passato, viene ora data la possibilità a chi effettua la rivalutazione di scalare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di una eventuale precedente rideterminazione (prima era possibile recuperare l’imposta già pagata solo presentando istanza di rimborso).

Inoltre, per i contribuenti che non si avvalgono di tale possibilità, il termine di decadenza per richiedere la restituzione delle somme decorre dal pagamento dell’imposta relativa all’ultima rivalutazione effettuata, non dalla data in cui sono è stata versata l’imposta di cui si chiede il rimborso.

Per approfondimenti sul tema si rimanda alle nostre Circolari Studio nn. 8/2008 e 3/2010.

3.8 Sospensione giudiziale (co. 2 lett. gg novies))

Per quanto riguarda gli interventi a tutela del contribuente, il Decreto allunga da 120 a 180 giorni il periodo di sospensione delle azioni esecutive, a partire dalla data di notifica della sospensiva giudiziale.

3.9 Iscrizioni ipotecarie (co. 2 lett. gg decies))

A decorrere dal 13.7.2011 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge in commento), l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca, qualora l’importo complessivo del credito per cui si procede sia inferiore a euro 20.000 e la relativa pretesa erariale sia già oggetto di contestazione in giudizio, oppure sia ancora suscettibile di impugnazione da parte del contribuente e l’immobile sul quale intende procedere all’iscrizione ipotecaria sia adibito ad abitazione principale dello stesso e dei suoi familiari.

Qualora, invece, il credito complessivo per cui si procede sia inferiore a euro 8.000, restano ferme le regole precedenti secondo cui l’ipoteca non potrà essere iscritta in nessun caso.

Le stesse limitazioni appena citate in materia di iscrizione ipotecaria si applicano specularmente per le espropriazioni immobiliari intraprese dagli agenti della riscossione. Con la modifica apportata al co. 1 dell’art. 76, D.P.R. 602/1973, inoltre, scompare la possibilità di modificare tramite decreto ministeriale il limite di importo per procedere all’espropriazione immobiliare.

3.10 Detrazioni 36 per cento (art. 7 co. 2 lett. q) ed r))

Il Decreto dispone che i contribuenti che effettuano interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.

Viene previsto, però, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi taluni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori, ovvero, i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento, o i dati di registrazione nel contratto (nel caso in cui l’immobile sia locato). Uno specifico provvedimento delle Entrate indicherà, i documenti da conservare ed esibire in caso di accesso.

Nelle fatture dei lavori eseguiti, inoltre non sarà più necessaria l’indicazione separata del costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell’intervento.

Poiché l’obbligo ineriva l’inserimento di specifiche indicazioni in fattura, la sua soppressione dovrebbe valere non già per i pagamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, bensì in relazione alle fatture emesse a quella data.

3.11 Riscossione in pendenza di giudizio (co. 2 quinquies)

Il Decreto Sviluppo ha previsto che, a far data dal 1° ottobre, per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, le somme richieste mediante avviso di accertamento possono essere riscosse, se è presentato ricorso, nella misura di un terzo.

Prima della modifica, gli importi contestati potevano essere riscossi per la metà del loro ammontare.

3.12 Interessi di mora (co. 2 sexies)

Il Decreto modifica l’art. 30, D.P.R. 602/1973 che disciplina le modalità di calcolo dei suddetti interessi, e dispone che, ai fini del calcolo degli interessi di mora, non si tenga più conto delle sanzioni e degli altri interessi indicati nella cartella medesima.

Pertanto, per effetto della modifica apportata dalla norma in esame, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, esclusivamente sulla sorta capitale delle somme iscritte a ruolo.

La disposizione interviene sul cd. anatocismo tributario, evitando che la capitalizzazione degli interessi sulle somme dovute in cartelle esattoriali sia produttiva a sua volta di altri interessi.

Come precisato dal successivo co. 2-septies, le nuove modalità di calcolo degli interessi di mora si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 13.7.2011.

Restando in tema di interessi il decreto in commento stabilisce che la misura degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi dei tributi sia fissata nel limite massimo di un punto percentuale – in luogo di tre – rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3.13 Interessi legali (co. 2 octies)

Il Decreto Sviluppo, riduce dal 3 all’1% la maggiorazione rispetto al tasso legale fissato annualmente dal ministero dell’Economia e delle Finanze, applicata agli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi.

4. Rinegoziazione dei mutui (art. 8 co. 6)

E’ previsto che, fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell’entrata in vigore del Decreto – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Le nuove condizioni del mutuo, assicurano l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.

Il mutuatario e il finanziatore, inoltre, possono concordare che la rinegoziazione comporti anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni,

purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.

Infine, si precisa che, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 5, del DLGS 1° settembre 1993, n. 385.

5. Segnalazione di ritardi di pagamento (art. 8 bis)

Infine, il Decreto Sviluppo introduce la nuova regola secondo cui al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate da intermediari e banche entro cinque giorni lavorativi. Le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame, se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un’unica rata semestrale.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

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La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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