Focus n.10 Risposte dal 1° al 31 ottobre 2022

FOCUS 10/2022

Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 ottobre 2022

1. Risposta n.484 del 3 ottobre 2022

Nota di variazione IVA – Emissione in ipotesi di scissione societaria

La società ALFA (di seguito Istante), costituita nel 2021, è stata beneficiaria nell’anno di costituzione di un’operazione di scissione parziale- che ha acquistato efficacia giuridica a decorrere dal 1° settembre 2021- con la quale ha ricevuto un ramo d’azienda con relativi elementi patrimoniali.

Per effetto della mancanza della contabilità IVA separata per il ramo oggetto di trasferimento da parte della scissa, post integrazione, si sono verificate le seguenti situazioni:

A. OPERAZIONI ATTIVE: L’istante ha emesso nota di variazione con riferimento a rapporti pregressi della scissa, per i quali quest’ultima aveva emesso fattura, e gli eventi che hanno determinato la riduzione dell’imponibile si sono verificati dopo la data di effetto giuridico della scissione.

B. OPERAZIONI PASSIVE: L’Istante si ritrova a gestire le seguenti fatture pertinenti al ramo ricevuto:

1. Fatture di acquisto ricevute dalla società scissa antecedentemente alla data di efficacia giuridica della scissione, ma non annotate sui registri IVA della scissa.

2. Fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa in data antecedente alla data di efficacia giuridica della scissione e ricevute dalla scissa successivamente a quella data.

3. Fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione parziale e quindi ricevute dalla società scissa dopo la data di efficacia giuridica della scissione.

A tal riguardo, l’istante richiede informazioni in merito alla gestione e registrazione dei documenti di cui sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione (ex. Art.19 del D.P.R. n 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta ha evidenziato che l’articolo 16, comma 11 della legge n.537 del 1993 prevede che “Se in esecuzione della scissione sono trasferite aziende ovvero uno o più complessi aziendali”:

a. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende

o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalla società beneficiarie dal trasferimento;

b. La riduzione delle detrazioni per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata da queste, se l’oggetto dell’attività è modificato rispetto a quello della società scissa;

c. Le disposizioni concernenti la rettifica delle detrazioni, di cui all’articolo19-bis DPR 633/1972, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data da cui i beni ammortizzabili sono stati acquisiti dalla scissa;

Con specifico riguardo ai singoli adempimenti:

a. Per le operazioni attive, il criterio non può essere che quello che fa riferimento al momento in cui si è verificata l’effettuazione dell’operazione: se tale momento fosse anteriore alla data di efficacia giuridica della scissione, gli obblighi e i diritti relativi all’operazione devono essere imputati in capo alla scissa.

b. Per le operazioni passive, gli obblighi e i diritti relativi, a cominciare da quello che concerne l’esercizio della detrazione, spettano alla scissa per quelle registrate entro il giorno precedente al giorno della scissione. Al contrario, la titolarità dei diritti ed obblighi spetterà alla società risultante dalla scissione in relazione alle fatture registrate dal giorno seguente alla scissione.

Ne consegue che alla società beneficiaria compete la detrazione dell’imposta afferente acquisti e servizi incrementativi del costo dei beni scissi, effettuati anche prima della data di efficacia della scissione ma registrati successivamente a tale data.

L’efficacia della scissione, laddove per le attività trasferite manchi una separata contabilità riferita al ramo passato in capo alla società beneficiaria, coincide con la data di efficacia della scissione stessa: per le operazioni inerenti l’attività trasferita che si considerano effettuate ai fini IVA sino a quel momento, diritti ed obblighi restano in capo alla scissa. Se successivi, competono alla beneficiaria.

2. Risposta n. 485 del 3 ottobre 2022

Note di variazione IVA- Mancata accettazione del curatore

L’Alfa (di seguito Istante), nello svolgimento della propria attività, si è resa creditrice degli importi recanti da nove fatture, esse negli anni 2011 al 2015 nei confronti della BETA, dichiarata fallita nel giugno 2021.

L’intento dell’istante era di emettere sin dall’apertura della procedura fallimentare la relativa nota di variazione in diminuzione, in rettifica delle fatture insolute, come previsto dal testo dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n 633.

Il curatore fallimentare tuttavia aveva negato la possibilità di procedere con la nota di variazione, motivando tale rifiuto nella mancata insinuazione al passivo nei termini stabiliti da parte della società istante.

L’istante dinanzi al diniego del curatore fallimentare, ha proceduto ugualmente con l’emissione della nota di variazione per il recupero dell’IVA, in data 11 aprile 2022, e quindi entro il termine ultimo del 30 aprile 2022.

L’istante ha chiesto se può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA della nota di variazione emessa, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022, anche a seguito del diniego del curatore fallimentare.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’articolo 26, nella versione vigente a decorrere dal 26 maggio 2021, consente, al comma 3-bis, di emettere nota di variazione in diminuzione “in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.

A differenza del testo normativo previgente, quindi, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l’eventuale esisto infruttuoso della procedura concorsuale.

L’AGE richiamando inoltre la circolare del 29 dicembre 2021, n.20/E chiarisce che in aderenza alla nuova formulazione della norma, l’emissione della nota di variazione in diminuzione, non risulti preclusa al cedente/prestatore che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Ne consegue che, in linea generale, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa nota è stata emessa.

3. Risposta n.486 del 4 ottobre 2022

Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici – Articolo 32-quarter del decreto legge 26 ottobre 219, n.124

L’Istante è una società costituita il 25 giugno 2020 che ha come oggetto sociale la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico per il settore legale ed è interamente partecipata dall’associazione professionale ALFA costituita sotto forma di società semplice (di seguito, Associazione Professionale)

L’istante intende distribuire all’associazione professionale parte degli utili risultati dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020.

Ciò posto, la Società istante ha chiesto di conoscere il regime fiscale da applicare ai dividendi che distribuirà all’Associazione Professionale, e in particolare il criterio che dovrà utilizzare al fine di individuare la quota degli stessi da tassare in capo ai singoli associati, ritenendo che i dividendi distribuiti dovrebbero essere tassati nel modo seguente:

– la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’Associazione fisicamente residenti in Italia sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta del 26% di cui all’art.27, comma 1, del DPR 600/1973

– la quota imputabile ai soci persone fisiche non residenti in Italia sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta del 26% di cui all’art. 27, comma 3, primo periodo, ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

L’Agenzia, aderendo alla tesi dell’istante, ha richiamato l’art. 32-quarter del DL 124/2019, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020 i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Il predetto regime fiscale trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra queste ultime e le società semplici operata dall’art. 5, comma3, lettera c), del TUIR.

4. Risposta n. 489 del 5 ottobre 2022

Gestione dei fondi comuni di investimento- esenzione iva

La società ALFA SGR (di seguito la Società, l’Istante o la SGR) è una società di gestione collettiva del risparmio, ai sensi dell’art.34 del TUF ed iscritta al relativo albo – sezione Gestori di Fondi comuni di Investimento Alternativi (“FIA”) tenuto presso la banca d’Italia.

La Società gestisce un FIA italiano riservato mobiliare di tipo chiuso, avente per oggetto la ricapitalizzazione patrimoniale ed il rafforzamento aziendale di imprese italiane (il “Fondo”).

La SGR, nel corso degli anni ha esternalizzato, a soggetti terzi indipendenti lo svolgimento di alcune funzioni aventi rilevanza centrale nei processi di gestione degli investimenti e di amministrazione del fondo e chiede conferma che i servizi relativi ai contratti stipulati con tali prestatori, si qualifichino come servizi di “gestione di fondi comuni di investimento”, esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma1, n.1), del DPR 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate richiamando, tra le altre, le Risposte n.527 del 2021 e n.206 del 2022, ritiene che i fondi di investimento alternativi (FIA) possano beneficiare di tale regime di esenzione IVA, ove ne sussistano le condizioni.

5. Risposta n. 491 del 5 ottobre 2022

Deducibili le somme versate a titolo di risarcimento danni da transazione.

La società istante ALFA ha sottoscritto un accordo che ha visto coinvolte, tra le altre, la società BETA e la società GAMMA, entrambe sottoposte ad Amministrazione Straordinaria.

BETA ha avviato una serie di contenziosi giudiziari al fine di ottenere un risarcimento danni nei confronti di Gamma per un abuso di attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., in cui è stata chiamata in causa anche l’Istante quale responsabile in proprio (e, in subordine, in qualità di responsabile solidale da scissione).

In relazione a tale giudizio, l’istante è intervenuta come garante di GAMMA per il risarcimento a BETA.

Le somme versate ed i crediti rinunciati sono andati sostanzialmente a beneficio “della procedura” di Amministrazione Straordinaria, cui BETA e GAMMA sono sottoposte.

Inoltre, in aderenza allo spirito dell’Accordo, tali somme sono state utilizzate per risarcire i “danni” provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento di GAMMA, per i quali ALFA era ritenuta responsabile in solido con GAMMA per effetto della scissione.

L’istante ha chiesto chiarimenti relativi alla corretta qualificazione, ai fini fiscali, sia delle somme corrisposte a BETA e GAMMA, che del credito rinunciato nei confronti di GAMMA.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell’espletamento dell’attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, inerenti ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, e deducibili come sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa.

Per quanto riguarda le perdite su crediti, l’articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce, in termini generali, che sono deducibili dal reddito d’impresa se risultano da “elementi certi e precisi”.

E tali elementi di certezza e precisione si ritengono sussistenti quando il debitore sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali, quali l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ne consegue che anche tali perdite su crediti sono deducibili dal reddito.

6. Risposta n. 492 del 5 ottobre 2022

Distribuzione in sospensione d’imposta – Art. 47 co. 1 TUIR.

La società istante ALFA è la società capogruppo del Gruppo ALFA e controlla il 100% di Beta.

Le società hanno intensione di procedere ad un’operazione di ristrutturazione del Gruppo ALFA che prevede quale prima fase la distribuzione di parte delle riserve in sospensione d’imposta da parte di BETA alla controllante ALFA, mediante apposita delibera assembleare.

Nella fattispecie la società controllata intende distribuire alla propria controllante le riserve derivanti dalla normativa che consentiva per il 2020 la sospensione degli ammortamenti (art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020).

Infatti, ai sensi del successivo comma 7-ter, i soggetti che si avvalgono di tale facoltà, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

L’Agenzia ha chiarito che in tema di distribuzione di utili, l’art. 47 TUIR stabilisce che indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

Sul tema, già la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2004 n. 26 aveva precisato che la presunzione si rende applicabile “sempreché le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili”.

7. Risposta n. 496 del 5 ottobre 2022

Scissione preceduta da un conferimento – art. 177 comma 2 del TUIR.

Gli istanti hanno intenzione di attuare un preventivo “conferimento congiunto” da parte del Ramo A delle quote detenute in ALFA (pari ciascuna all’1,92 per cento del capitale sociale) in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR che consentirà a BETA di ottenere il controllo di diritto della società, con una partecipazione al capitale sociale che passerà dall’attuale 48,99 al 54,75 per cento.

Successivamente hanno intenzione di procedere con la scissione di ALFA, il cui patrimonio – essenzialmente costituito dalla partecipazione in GAMMA e da disponibilità liquide verrà attribuito alla società beneficiaria BETA (preesistente) e EPSILON (neocostituita).

L’Istante chiede un parere in merito alla presenza, nel caso concreto, di profili di abuso del diritto.

IL conferimento non risulta censurabile sotto il profilo dell’abuso del diritto in quanto appare giustificato dall’esigenza di semplificare gli adempimenti societari relativi alla determinazione di concambi azionari in sede di successiva scissione.

Inoltre la scissione di ALFA, non è considerata abusiva in quanto consentirà a ciascun nucleo familiare di proseguire nel proprio percorso imprenditoriale.

Tuttavia, è stato precisato che affinché non sia ravvisabile la sussistenza di profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare la liquidazione di uno o più soci mediante l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, al solo scopo di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale proprio della scissione.

8. Risposta n.511 del 14 ottobre 2022

Fusione tra società con percentuali di detrazione IVA diverse – determinazione del pro-rata IVA

La società Alfa, intende dar luogo all’incorporazione di società minori aventi percentuali diverse di pro-rata IVA e chiede di sapere quali siano:

1. la modalità la determinazione del “pro-rata provvisorio” applicabile dalla società incorporante nel corso dell’anno di perfezionamento della fusione per incorporazione (2022);

2. il criterio di determinazione del “pro-rata definitivo” applicabile alla fine dell’anno fiscale (2022) in cui si perfeziona la fusione e, conseguentemente, dell’ammontare complessivo di IVA detraibile in capo alla società incorporante all’atto della presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui avviene l’operazione di aggregazione aziendale;

3. la modalità di determinazione del “pro-rata provvisorio” applicabile dall’incorporante nell’anno fiscale successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione di fusione per incorporazione (anno 2023).

L’AGE chiarisce che:

1. Ai fini del primo quesito la società incorporante nel corso dell’anno di perfezionamento dell’operazione di fusione (2022) continua ad operare in via provvisoria la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti in base alla percentuale di pro-rata di detrazione “definitivo” individuato in sede di presentazione del modello di Dichiarazione IVA relativa all’anno precedente all’operazione straordinaria (2021), salvo conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022;

2. Ai fini del secondo, la incorporante dovrà, per conto delle società incorporate, calcolare per il periodo ante fusione il loro pro-rata di detraibilità, sulla base dei dati esposti nel relativo modulo, applicandolo successivamente all’ammontare complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti.

L’ammontare di IVA a credito eventualmente risultante dal quadro VL del modulo dedicato all’incorporata in sede di dichiarazione annuale confluirà integralmente nel totale dell’IVA a credito della società incorporante, subentrata nelle posizioni soggettive dei soggetti incorporati estinti, riportato del quadro VX.

3. Ai fini del terzo quesito, l’AGE sottolinea che tale percentuale viene determinata considerando il volume d’affari complessivo delle società che hanno partecipato all’operazione dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione.

9. Risposta n. 515 del 17 ottobre 2022

Attività di Mining – Imposte dirette ed IVA

L’Istante svolge l’attività di mining, ossia l’attività di “nodo validatore” in relazione alle criptovalute e chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mining è definito come il processo tramite il quale le transazioni di valute virtuali sono verificate e aggiunte al registro (ledger) basato sulla blockchain (registrazione delle transazioni).

Il “miner” può avere diritto a una ricompensa di mining, pagata attraverso nuovi token, e/o una commissione di transazione di protocollo, ovvero una percentuale del valore della transazione in corso di elaborazione e che viene pagata a partire da quella transazione.

Ai fini IVA l’impossibilità di individuare l’esistenza di un servizio “personalizzato” prestato dal miner a beneficio di uno specifico beneficiario, consente di ritenere il mining non sia rilevante ai fini IVA.

Il miner non deve riscuotere l’imposta a fronte delle criptovalute ricevute dal network e correlativamente, non effettuando operazioni attive imponibili, non può esercitare il diritto a detrazione.

Di conseguenza l’Istante non è tenuto agli obblighi documentali, dichiarativi e di versamento richiesti dalla disciplina IVA su tali operazioni.

Ai fini delle imposte dirette l’ADE chiarisce che, ai sensi dell’art. 9 del TUIR “per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti».

La relativa remunerazione rappresenta la parte di reddito che deve essere considerata ai fini della base imponibile nel periodo d’imposta in cui gli stessi servizi possono considerarsi ultimati.

In relazione alla valutazione delle “monete virtuali” detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, si considera provento la differenza realizzata tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta.

Infine, ai fini IRAP le remunerazioni del “miner” concorrono alla formazione del valore della produzione netta, rappresentando di per sé ricavi per prestazioni di servizi ascrivibili all’attività caratteristica dell’Istante.

Le oscillazioni di valore, invece, non sono incluse nella base imponibile del tributo regionale.

10. Risposta n. 518 del 18 ottobre 2022

Imposta sostitutiva errata sull’avviamento da fusione affrancato

L’Istante è l’incorporante di una fusione, operazione avvenuta nell’anno n, a valle della quale si era proceduto all’affrancamento del differenziale di avviamento emerso, per effetto dell’integrazione dei dati contabili dell’incorporata.

L’Istante, a seguito di alcune verifiche interne condotte nell’anno n+4, ha riscontrato che il calcolo per determinare l’imposta sostitutiva e, conseguentemente, il valore fiscalmente riconosciuto dell’avviamento, oggetto di affrancamento, era sbagliato, in quanto il valore contabile di riferimento era stato assunto al lordo della quota di ammortamento civile operata nel bilancio n dall’Incorporante.

A tal fine, l’Istante, chiede di conoscere se l’errore possa essere considerato di tipo “materiale”, e quale sia la procedura per chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i regimi di affrancamento consentono di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, alle differenze che originano, anche in occasione di operazioni di fusione, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato.

Oggetto dell’affrancamento è la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio dei descritti elementi patrimoniali ed il valore fiscalmente riconosciuto che i medesimi elementi patrimoniali avevano in capo alla società dante causa.

Tanto premesso, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva va determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d’imposta in cui è stata realizzata l’operazione straordinaria, tra il valore civile di bilancio (al netto degli ammortamenti civilistici già operati) ed il relativo valore fiscale (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti).

Pertanto, al fine di addivenire ad una regolarizzazione dell’errore commesso, l’Istante può sanare gli errori commessi mediante il ricorso alle dichiarazioni integrative.

Infine, l’AGE chiarisce che, la dichiarazione integrativa non ha la funzione di modificare/revocare una opzione già esercitata che, resta confermata ma è utilizzata esclusivamente per correggere un errore commesso in sede di riallineamento, che ha comportato l’esposizione in dichiarazione di valori non corretti, nonché un errato calcolo dell’imposta sostitutiva e la deduzione di una quota di ammortamento in misura superiore a quella spettante.

I termini per avvalersi della dichiarazione integrativa sono quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Infine con riferimento alla maggiore imposta versata l’AGE chiarisce che in sede di dichiarazione integrativa, l’istante potrà chiederne il rimborso o alternativamente utilizzarla in composizione, purché la maggiore imposta versata sia evidenziata nel quadro RX.

11. Risposta n. 529 del 27 ottobre 2022

Holding dinamica: detrazione IVA sui Transaction Costs

La società ALFA (di seguito Istante), si pone al vertice di una catena di partecipazioni e svolge servizi di supporto di varia natura (es. tecnici, finanziari e strategici/gestionali) nei confronti delle società del gruppo, così qualificandosi come holding “dinamica”.

Il corrispettivo richiesto alle partecipate veniva determinato con il metodo del c.d. “cost plus”, vale a dire, in sintesi, imputando i costi di struttura maggiorati da un mark-up percentuale (salvo per alcuni servizi per i quali il corrispettivo era determinato forfetariamente).

L’Istante chiede:

a) se possa qualificarsi come soggetto IVA, rivestendo la qualifica di holding “dinamica” del gruppo.

b) se possa detrarre l’IVA assolta sui Transaction Costs e sugli altri costi relativi all’acquisto e alla gestione delle partecipazioni.

c) se l’IVA detraibile relativa ai Transaction Costs vada calcolata escludendo, e quindi considerando integralmente indetraibile, quella specificamente afferente alle spese effettuate per la concessione del finanziamento intercompany, sul presupposto che tale operazione esente IVA non rientri nell’attività propria dell’Istante.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento alle holding, la Corte di Giustizia ha precisato che la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai sensi della disciplina IVA, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo d’imposta.

Nel caso esaminato, dunque, la società holding è qualificata come soggetto passivo d’imposta, in ragione dello svolgimento di un’attività economica che si concretizza nell’effettuazione di operazioni imponibili “a valle”, tipo:

– l’esercizio di una diretta interferenza nella gestione, fornendo alle società partecipate servizi amministrativi e finanziari;

– il percepimento di una specifica remunerazione per le suddette attività.

Ne consegue, la spettanza del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui costi di transazione e agli altri costi relativi all’acquisto e alla gestione delle partecipazioni.

L’Agenzia delle Entrate riconosce anche la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati prima di iniziare ad esercitare la propria interferenza sulle partecipate.

Sono applicati così i principi già contenuti nella C.M. n. 328/97, che prevedono che il diritto alla detrazione sorge fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi e, dunque, il soggetto passivo è titolato ad esercitare il diritto senza attendere l’effettiva utilizzazione dei menzionati beni e servizi, sempreché destinati a operazioni imponibili.

A ulteriore sostegno, si vedano le numerose sentenze della Corte di Giustizia, tra cui quella resa nella causa C-249/17, secondo cui il diritto alla detrazione spetta anche in relazione a investimenti non andati a buon fine e anche gli atti preparatori devono intendersi parte integrante dell’attività economica del soggetto passivo.

In ultimo, viene esaminato se abbiano natura “accessoria” o meno all’attività propria della holding i servizi di finanziamento da essa resi alle società del gruppo.

L’accessorietà di tali operazioni esenti, difatti, potrebbe escludere l’applicazione del pro rata ai sensi dell’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72.

Richiamando la giurisprudenza comunitaria sul punto, l’Agenzia evidenzia come la concessione di finanziamenti configuri un’operazione accessoria alle operazioni imponibili (con conseguente esclusione dal calcolo del pro rata) “nella misura in cui la stessa implichi un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta”.

Nella fattispecie, tuttavia, viene esclusa l’accessorietà delle operazioni finanziarie svolte dalla holding, essendo l’attività finanziaria una delle attività tipiche delle holding “dinamiche”, nonché considerando l’ingente ammontare dei finanziamenti erogati.

12. Risposta n. 531 del 28 ottobre 2022

Credito d’imposta per acquisto “prima casa”

L’istante fa presente di aver acquistato, con il futuro coniuge, un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa”, disciplinata dalla Nota II-bis, apposta all’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, nonché di aver contratto matrimonio in regime di separazione legale dei beni e di essersi separato consensualmente nell’anno successivo, con atto omologato dal Tribunale.

L’istante riferisce, in particolare, che per tale ultimo atto di acquisto, il notaio rogante non ha portato in detrazione alcun credito di imposta per l’acquisto della “prima casa”, in quanto per l’ultimo atto di acquisto non venne pagata alcuna imposta di registro.

L’istante chiede di conoscere se l’atto in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione, comporti la decadenza della detrazione del credito d’imposta di registro versata.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 7, co. 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Tale credito d’imposta compete, dunque, al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata di un immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata, prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA dalle norme che si sono succedute nel tempo in materia di agevolazione “prima casa”.

Riguardo all’utilizzo del credito d’imposta, il comma 2 del medesimo articolo 7, stabilisce che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Come chiarito già con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, tale credito può essere fatto valere, tra l’altro, in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

Inoltre, come precisato con la risoluzione 11 maggio 2004, n. 70/E, nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà.

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Mattia Rodriguez

mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it

Dott. Giuseppe Morra

giuseppemorra@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

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