FOCUS 6/2022
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 30 GIUGNO 2022
1. Risposta n. 327 del 9 giugno 2022
Non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari
La società Istante Alfa, è una società costituita ai sensi della legge di Singapore ed ivi residente, che svolge attività di gestione dei fondi di investimento, disponendo della c.d. Capital Market Services ed è soggetta a supervisione della Monetary Autority of Singapore.
Il fondo gestito dall’istante (di seguito anche Umbrella VCC) ha lo scopo di investire e detenere più comparti, ciascuno dei quali identificato come sub-fund, attraverso i quali genera profitto a favore degli investitori.
Umbrella VCC ha istituito un sub- fund in Europa (Sub-fund Alfa), le cui partecipazioni avvengono attraverso la sottoscrizione da parte degli investitori del c.d. “Participing Shares”. Queste sono di due tipi, le “Class A” e le “Class B” che attribuiscono al detentore diritti di carattere amministrativo e patrimoniale.
Umbrella VCC ha emesso anche le c.d. “Management Shares” (detenute al 100% dall’istante) che permettono al titolare, se necessario, di liquidare tutte le quote riferibili ai singoli sub-fund senza dover necessariamente liquidare il fondo.
La politica di investimento del fondo prevede una durata di tre anni estendibile di altri due, anni nei quali la Sub-Fund Alfa parteciperà indirettamente ad un fondo alternativo immobiliare di tipo chiuso italiano (di seguito FIA).
Le quote del Fia sono detenute interamente da una società di diritto lussemburghese ed ivi residente Beta; il capitale sociale di Beta è interamente detenuto da un’altra società di diritto lussemburghese ed ivi residente Gamma; il capitale sociale di Gamma è interamente posseduto da un veicolo societario residente in Singapore Omega; quest’ultimo è interamente posseduto dal Sub- Fund Alfa.
L’istante chiede se ai proventi derivanti dalla partecipazione della Sub-Fund Alfa nel fondo immobiliare italiano, si applichi il regime di esenzione da ritenuta di cui all’articolo 7, comma 3 del D.L. 25 settembre 2001, N.131.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 1, comma 1, lettera j del TUF del 24 febbraio 1998 N.58 definisce il fondo comune di investimento “ l’Oicr costituita in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”
Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell’OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.
Ai fini fiscali, l’articolo 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001 N.351 prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti: dalla partecipazione di fondi immobiliari percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo; enti ed organismi internazionali costituiti su accorti internazionali resi esecutivi in Italia e banche centrali.
Alla luce di quanto rappresentato, per la fattispecie in esame trova applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 7, comma 3, del D.L. N.351 del 2001.
2. Risposta n. 330 del 21 giugno 2022
Rimborso IVA di gruppo- Garanzia– mancanza di bilancio consolidato
La società istante Alfa appartiene al “gruppo [X]” attivo nel settore del commercio all’ingrosso. La capogruppo è società di diritto statunitense quotata sul mercato NYSE.
A livello europeo l’istante è direttamente controllata da Beta, controllante di vertice europea del gruppo.
L’istante redige ai sensi dell’art 25 DLGS 127/91 il bilancio consolidato del gruppo dal momento che non può trovare luogo il caso di esonero previsto dall’art 27 co. 3 del medesimo decreto in quanto l’impresa controllante non redige il proprio bilancio consolidato.
In relazione al bilancio consolidato di cui sopra, il patrimonio netto consolidato risulta costantemente e significativamente superiore ad euro 600M.
Tuttavia l’ultimo bilancio consolidato depositato dell’istante risulta chiuso al 31 dicembre 2018 a causa delle notevoli difficoltà riscontrate nella predisposizione dello stesso derivate dalle tardive redazioni dei bilanci separati.
L’istante rappresenta inoltre che dal periodo d’imposta 2017 congiuntamente alle controllate Gamma e Delta, in ordine, società di diritto italiano con sede in Italia, e società di diritto tedesco con sede legale in Germania, ha optato per il regime della liquidazione dell’iva di gruppo di cui al decreto ministeriale del 13 dicembre 1979.
Con riferimento al periodo d’imposta 2021 dalla liquidazione IVA sono emerse:
– Eccedenze di credito del gruppo riportate a nuovo dal periodo di imposta 2020
– Eccedenza di credito generate in corso d’anno e di competenza dell’istante
– Eccedenza di credito generate in corso d’anno e di competenza di Delta
Con riferimento delle garanzie da prestare in sede di presentazione della dichiarazione IVA/2022, periodo d’imposta 2021, per le compensazioni operate chiede se debba prestare garanzia ai sensi dell’art 38 bis ovvero, in alternativa, possa applicare l’esonero dell’obbligo di presentazione delle garanzie ai sensi dell’art. 21 del DM 28 dicembre 1996 numero 567.
Sotto il profilo procedurale, l’articolo 6 del DM 13 dicembre 1979, dispone al terzo comma che, per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale della controllante ovvero delle controllate, compensate in tutto o in parte con somme a debito delle altre controllate o dalla controllante, si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 38-bis del DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la possibilità di prestare la garanzia di cui al citato articolo 38-bis, mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell’impegno alla restituzione della somma rimborsata/compensata comprensiva degli interessi, non è subordinata alla mera redazione di un bilancio consolidato, ma è necessario che lo stesso sia stato redatto per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 25 e seguenti del DLGS n. 127 del 9 aprile 1991.
Ciò in quanto, la ratio di tale disposizione normative si fonda sulla presunta “solidità” ed “affidabilità” della società capogruppo e sulla sua capacità di farsi garante, per conto delle altre società, delle eccedenze creditorie compensate nell’ambito della procedura di liquidazione Iva di Gruppo.
La prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni infragruppo. In caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti, ma solo dalla data in cui l’obbligo è stato adempiuto.
L’ AGE ha chiarito che con riferimento al quesito posto, per ammissione dell’istante l’ultimo bilancio consolidato depositato dell’istante risulta chiuso al 31 dicembre 2018 mentre, affinché la garanzia possa essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante, come dichiarato dalla stessa circolare n. 164 del 1998, è necessaria la presenza dell’”ultimo bilancio consolidato, depositato presso il registro delle imprese”.
Ne consegue che, il mancato deposito del registro delle imprese del bilancio consolidato costituisce causa ostativa all’assunzione da parte dell’istante dell’obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da essa stessa e dalla controllata.
3. Risposta n.333 del 21 giugno 2022
ACE – Rinuncia a crediti connessi al leasing finanziario
La società Istante costituita nel 1974, operante nel settore del trattamento, detergenza e disinfezione, con un capitale sociale suddiviso tra 2 soci:
X all’83.89% del Capitale Sociale;
Y al 16.11% del Capitale Sociale;
ha attraversato un periodo di profonda crisi, anche a seguito di un avvicendamento “conflittuale” all’interno della compagnia sociale che ha portato ad una riorganizzazione aziendale.
Al fine di patrimonializzare la società e migliorarne gli indicatori- su tutti il rapporto PFN/PN- e agevolare la raccolta di capitale di debito presso il mondo bancario, i soci hanno deciso di rinunciare ad alcuni crediti vantati dalla società, convertendoli in riserva di capitale.
Tale rinuncia è stata notificata mezzo PEC in data dicembre 2021, quindi in tempo utile affinché la maggior patrimonializzazione sia riflessa nel bilancio 2021.
Riguardo alla predetta rinuncia, la società evidenzia che il credito rinunciato risulta essere così composto
A. Credito acquistato da X dalla società Z Spa ora in liquidazione che aveva ad oggetto l’attività di leasing finanziario;
B. Credito acquistato da X dalla società Y Immobiliare Spa;
L’Istante chiede di sapere se i crediti oggetto di rinuncia e conversione a riserva in conto capitale da parte dei soci nel corso dell’esercizio 2021 possano costituire incrementi di patrimonio ai fini della disciplina Super ACE in quanto la circolare
n.17 del 2012 dell’AGE precisa che “ la rinuncia ad un credito da parte di un socio non è diversa dalla fattispecie in cui il socio venga saldato per il suo credito e contestualmente riversi il medesimo importo in favore della società partecipata a titolo di versamento a fondo perduto”.
Tale fattispecie, ad avviso dell’istante, è assimilabile alla situazione in esame di rinuncia del credito e successiva patrimonializzazione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i crediti connessi a leasing finanziari rientrano, in linea di principio, tra quei crediti finanziari, la cui rinuncia rappresenta un incremento del capitale proprio, ai sensi del nuovo Decreto ACE, sottolineando che l’operazione di rinuncia a crediti da parte dei soci, rientra nell’ambito di applicazione delle Decreto sostegni-bis, laddove l’operazione è stata posta in essere dal socio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio, l’articolo 5 del Decreto ACE dispone che rilevano come elementi positivi i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società.
I crediti connessi a leasing finanziari rientrano, in linea di principio, tra quei crediti finanziari, la cui rinuncia rappresenta un incremento del capitale proprio, ai sensi del nuovo Decreto ACE.
Ne consegue che l’operazione di rinuncia a crediti da parte dei soci, rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73 (Decreto sostegni-bis), in quanto l’operazione è stata attuata dal socio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
4. Risposta n. 334 del 21 giugno 2022
Start-up innovative: no alla distribuzione di utili anche in caso di contratti di associazione in partecipazione
L’Istante è una società regolarmente iscritta al registro delle imprese come “start- up innovativa”. Al fine di coprire gli ingenti costi ha deciso di accollare le spese agli investitori in cambio della partecipazione agli utili della società attraverso un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitali.
L’istante ha chiesto se il divieto di distribuzione degli utili ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lett. e) del DL 179/2012 che prevede che le start-up, oltre ai requisiti elencati nello stesso comma, non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale della CCIAA, risulti valido anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 2549 del codice civile, il quale stabilisce che nel contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce ad un altro soggetto, l’associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Quindi il contratto di associazione in partecipazione assume per l’associante una funzione prettamente “finanziaria”, di reperimento dei mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività, mentre per l’associato assume una funzione “associativa”, tesa a soddisfare l’interesse a partecipare ai vantaggi conseguenti al raggiungimento degli scopi prefissati attraverso l’attività o gli affari svolti, con i rischi di impresa che ne conseguono.
Il trattamento fiscale è dunque, in base all’articolo 44, comma 1, lettere e) ed f), del TUIR, sia per l’associato che per l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali, da cui consegue che la Start-up in caso di distribuzione degli utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2 lettera e).
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito la preclusione alla distribuzione degli utili di start-up innovative, anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.
5. Risposta n. 335 del 21 giugno 2022
Scissione asimmetrica
L’Istante società X detiene da tempo il controllo totalitario di ALFA, di BETA, e, indirettamente, di GAMMA interamente partecipata da BETA e tutte le società operano nella produzione di componentistica nel settore Gas & Oil.
L’Istante X vuole procedere ad una riorganizzazione del gruppo per dare autonomia alle società operative e centralizzare all’interno della holding X le attività non operative del gruppo, allo scopo di aumentarne l’efficienza e razionalizzare i relativi costi, provvedendo a tal fine alla necessaria organizzazione di mezzi e personale in X.
L’istante ha precisato che intenderebbe porre in essere una scissione parziale asimmetrica di BETA che vede il trasferimento della partecipazione totalitaria in GAMMA da BETA a X mediante scissione parziale asimmetrica di BETA (scissa) a favore di X (beneficiaria). Attraverso tale operazione X intende, in definitiva, assumere il controllo diretto di ciascuna delle società operative inclusa GAMMA della quale al momento ha solo il controllo indiretto attraverso BETA.
Sotto il profilo contabile la scissione comporterà:
Per BETA (scissa), la riduzione del patrimonio netto in misura pari al valore contabile della partecipazione in GAMMA;
Per X (beneficiaria), il doppio effetto della: (i) riduzione del valore contabile della partecipazione in BETA in percentuale corrispondente al rapporto fra il valore contabile in BETA della partecipazione in GAMMA e il valore contabile in BETA del totale degli attivi; (ii) l’iscrizione nell’attivo della partecipazione totalitaria in GAMMA ad un valore contabile pari a quello della riduzione del valore contabile della partecipazione in BETA;
Per GAMMA (target) nessun effetto contabile.
L’Agenzia delle Entrate ha dato parere positivo in quanto l’operazione di scissione delineata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale
indebito, laddove non sia ravvisabile alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
6. Risposta n. 339 del 23 giugno 2022
Indennizzo al coniuge separato – sdoppiamento della polizza di buonuscita del marito: il regime fiscale
L’Istante, a seguito della separazione con il marito con cui era in comunione legale, ha ottenuto il diritto alla corresponsione di una somma corrispondente alla quota parte di un immobile acquistato dal marito in comunione ma non noto alla moglie.
Nell’ambito della separazione consensuale, tale corresponsione è stata convenuta attraverso la conversione in capo alla moglie di una quota della polizza sottoscritta dal marito con una compagnia olandese, qualificata come assicurazione di buonuscita, che garantisce il “diritto a percepire la propria indennità di fine rapporto sotto forma di rendita periodica a partire dall’età pensionabile”.
Tale polizza aveva ad oggetto le quote di TFR maturate dal marito in relazione alle sue attività lavorative e versate dal suo datore di lavoro nella polizza, appunto.
La conversione parziale è stata resa possibile dal fatto che la legge olandese consente, in caso di separazione tra due coniugi, di scindere la polizza, costituendone una nuova a favore dell’istante, che risulta essere primo beneficiario.
L’ Istante ha richiesto all’AGE se tali rendite costituiscano reddito tassabile anche in Italia.
L’Agenzia preliminarmente fa riferimento a due articoli del TUIR:
l’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), che prevede che rientrano tra i redditi di capitale i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
l’articolo 45, comma 4, che prevede che i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.
Nella fattispecie specifica, tuttavia l’AGE ritiene che il valore della parte della polizza girata alla moglie non assuma natura reddituale in capo all’Istante beneficiario nemmeno al momento di erogazione della futura rendita, in quanto costituisce in sostanza il rimborso del valore di una parte dei beni della comunione non noti alla moglie.
Quindi, tale importo ha natura patrimoniale e non reddituale.
In altri termini, l’importo è da intendersi quale premio versato dalla beneficiaria per la stipula della Polizza, mentre i rendimenti prodotti dalla stessa costituiranno per il marito reddito di capitale.
7. Risposta n. 347 del 27 giugno 2022
Trasferimento gratuito di immobile dalla mandataria al mandante – Donazione
Il Notaio istante rappresenta che, con contratto scritto in data xx/xx/2010, non registrato, il Signor X ha conferito alla Signora Y, che ha accettato, mandato gratuito senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 1705 del codice civile, per l’acquisto, in qualità di mandataria in nome proprio e per conto del mandante, il diritto di piena proprietà di un immobile.
Con detto contratto, il mandante si è obbligato, ai sensi dell’articolo 1719 del codice civile, a erogare alla mandataria i mezzi necessari per l’esecuzione del conferito mandato, in particolare le somme necessarie al pagamento del prezzo del futuro atto di compravendita nonché delle imposte, tasse e spese da sostenere in relazione all’atto stesso.
La mandataria, di contro, si è obbligata, ai sensi dell’articolo 1706, co. 2, del codice civile, a ritrasferire l’immobile oggetto di acquisto al mandante a sua semplice richiesta, nonché ad amministrarlo sino al momento del ritrasferimento.
In seguito, con atto di compravendita ricevuto dal Notaio istante, in data xx/xx/2010, la mandataria, in esecuzione del mandato a lei conferito, ha acquistato, in nome proprio, ma per conto del mandante, un immobile, pagando il prezzo di acquisto, le imposte, le tasse e le spese notarili con la provvista precedentemente a lei fornita dal mandante.
Il mandante ha chiesto ora alla stessa di ritrasferirgli la proprietà di detto immobile e chiede il corretto regime tributario, in termini di imposte indirette, applicabile al predetto atto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in base al combinato disposto degli art. 1, DLGS n. 346/1990 (TUS) e 2, co. 47, D.L. n. 262/2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che, come chiarito con circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni.
Nel caso sottoposto dall’Istante, il trasferimento gratuito dell’immobile tra le parti avviene per dare seguito ad un contratto di mandato in cui la mandataria si sarebbe impegnata ad acquistare un immobile a nome proprio, ma per conto del mandante, per poi successivamente cederlo al mandante stesso, tale ultimo atto, che produce quindi l’effetto di trasferire l’immobile a titolo gratuito a favore del mandante, assume rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali, ai sensi dell’art. 1 TUS, secondo cui l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
Ne consegue che il trasferimento dell’immobile, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate con applicazione dell’aliquota prevista nella misura dell’8%.
Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, del 2 e 1 per cento.
8. Risposta n. 349 del 28 giugno 2022
Decadenza dalle agevolazioni prima casa in caso di riacquisto della sola nuda proprietà
L’Istante dichiara di essere cittadina italiana residente all’estero, regolarmente iscritta all’A.I.R.E., e di aver acquistato con atto notarile in data xx/xx/2019 un appartamento e il garage ad uso abitativo invocando le agevolazioni “prima casa”.
Con successivo atto notarile, in data xx/xx/2021, l’Istante ha alienato, prima del decorso dei cinque anni, detto appartamento e il garage, impegnandosi a riacquistarne un altro entro un anno per evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia per le alienazioni infraquinquennali.
La tematica concerne l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi in cui il cittadino iscritto all’A.I.R.E., non stabilisce la residenza del nuovo immobile oggetto di riacquisto e si intesti soltanto la nuda proprietà del nuovo immobile abitativo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Cittadino emigrato all’estero, l’agevolazione spetta a condizione che “l’immobile acquistato costituisca la ‘prima casa’ nel territorio italiano”.
Al riguardo, come chiarito dalla circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, l’agevolazione compete a condizione che l’immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l’acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato, purché sussistano gli altri requisiti.
La ratio della disciplina in esame come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, è volta a favorire l’acquisto della casa di proprietà evitando che l’agevolazione possa assecondare intenti speculativi.
Inoltre, ai fini dell’agevolazione per il riacquisto è necessario che l’uso e il godimento di un’abitazione siano in via piena ed esclusiva, non risultando idoneo a tal fine l’acquisto della nuda proprietà di un altro immobile.
Il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non è idoneo ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”.
Non rileva, a tal fine, la circostanza relativa all’impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale dal contribuente cittadino italiano emigrato all’estero.
9. Risposta n. 350 del 28.06.2022
Diritto di opzione del socio superstite all’acquisto di quote di S.r.l. del de cuius
L’istante volendo avvalersi della clausola di intrasferibilità delle quote sociali, prevista dallo statuto sociale, deve liquidare la quota del socio defunto agli eredi. A tal proposito, ritiene necessaria la presentazione di una dichiarazione di successione che evidenzi il corretto valore del loro diritto di credito per consentire alla società di liquidare agli eredi gli importi dovuti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 2469, co. 1 c.c. sancisce il principio del libero trasferimento mortis causa delle quote di S.r.l. per il solo effetto della successione, e la partecipazione del socio defunto è direttamente trasferita in capo all’erede nel momento in cui questi accetta l’eredità.
Il trasferimento, diviene efficace nei confronti della società nel momento in cui, su richiesta dell’erede, è depositata presso il Registro delle Imprese la documentazione relativa al trasferimento mortis causa.
Ai sensi dell’art 2469, co.2 l’atto costitutivo o lo statuto della società possono derogare alla disciplina appena esposta attraverso clausole di intrasferibilità, di gradimento o di altro genere che abbiano l’effetto di limitare il trasferimento delle quote.
In relazione agli effetti che la clausola possa avere, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3345 del 12 febbraio 2010 ha chiarito che tale clausola “non ricollega direttamente alla morte del socio l’attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla, in seguito, esercitando il diritto di opzione loro concesso in tal caso dallo statuto sociale”.
Il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) delle azioni agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto suddetto, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci.
La clausola si caratterizza come atto inter vivos nella misura in cui questa non impedisca di sottoporre a particolari condizioni l’alienazione di azioni o quote di partecipazione societaria.
Si ritiene pertanto che l’opzione di acquisto esercitata dal socio superstite non ha come finalità quella di impedire il trasferimento della quota mortis causa alle eredi che, come precisato dai giudici di legittimità, entra nel patrimonio delle stesse a seguito della morte del socio defunto, ma nel caso di specie, si configura una ipotesi di acquisto delle quote da parte dello stesso socio superstite, per il solo fatto che lui si avvalga della clausola di intrasferibilità, con estromissione degli eredi a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Tale operazione, dunque si configura come una ordinaria cessione di quote sociali con liquidazione del relativo importo, e non assume rilievo ai fini successori.
10. Risposta n. 354 del 28.06.2022
Sussistenza requisito della commercialità ex art. 87 TUIR.
L’Istante, società controllante, chiede di sapere se le perdite derivanti dai versamenti effettuati alla società Beta S.r.l. (la cui attività non è mai iniziata per mancanza delle necessarie autorizzazioni) a copertura delle perdite dalla stessa subite negli esercizi precedenti, precedentemente rilevate come “svalutazione partecipazione” e fiscalmente riprese in aumento, siano fiscalmente deducibili per carenza del requisito della commercialità in capo alla società partecipata.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime della participation exemption prevede l’esenzione da imposta delle plusvalenze (e la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze) realizzate in sede di cessione delle partecipazioni al ricorrere di determinate condizioni, ivi compreso l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale per un “triennio” consecutivo antecedente al realizzo.
La circolare n. 7/E del 2013 ha chiarito che l’impresa “commerciale” va considerata nel caso in cui la società disponga di una struttura operativa idonea in potenzialità all’avvio del processo produttivo, avuto riguardo alla capacità di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti nell’ambito del settore economico di riferimento.
Ai fini del riconoscimento della commercialità, non è rilevante l’avvio effettivo del processo produttivo così come espresso nell’oggetto sociale, ma rilevano le attività in concreto poste in essere dall’impresa.
Nella stessa circolare l’AGE chiarisce che la fase di startup, intesa come complesso delle attività prodromiche alla struttura produttiva, pur non idonea autonomamente a configurare la commercialità in ambito PEX, va computata nel calcolo del periodo temporale nella misura in cui venga successivamente avviata l’attività d’impresa.
La circolare 7/E ha altresì chiarito che il periodo di “inattività” non determina la perdita della commercialità, qualora la società continui ad essere dotata di una struttura operativa idonea alla ripresa del processo produttivo in tempi ragionevoli, tenuto conto delle specificità del settore economico di riferimento.
Alla luce di quanto esposto l’Agenzia ritiene, in via di principio, che non possa considerarsi escluso il riconoscimento del requisito della commercialità ai sensi dell’art. 87, co. 1d TUIR, con conseguente indeducibilità della minusvalenza realizzata in sede di liquidazione societaria.
11. Risposta n. 357 del 30.06.2022
Sostituto d’imposta in caso di pagamenti effettuati da un soggetto in nome e per conto del committente
L’Istante, compagnia assicurativa, ha stipulato un accordo con Alfa mediante il quale quest’ultima gestisce le pratiche facenti parte del business dell’Istante oltre che liquidare i compensi ai professionisti coinvolti nel processo di liquidazione in nome e per conto dell’Istante.
A tal fine l’Istante chiede di sapere chi assume la qualifica di sostituto d’imposta nei confronti dei lavoratori autonomi destinatari dei compensi, essendo il pagamento effettuato materialmente da un altro soggetto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell’art. 25 DLGS 600/1973 “i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa”.
A tali soggetti si conferisce la qualifica di sostituti d’imposta.
Tale disposizione normativa prevede espressamente che la ritenuta deve essere operata, all’atto del pagamento, dal sostituto d’imposta che corrisponde i compensi, anche quando le prestazioni di lavoro autonomo siano rese a terzi o nell’interesse di terzi, ovverosia anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, destinatario della prestazione di lavoro autonomo non è il soggetto che corrisponde i compensi medesimi, bensì un terzo e, cioè, il committente.
La circolare del Ministero delle finanze 6 dicembre 1994, n. 203, ha inteso ampliare l’ambito di applicazione della ritenuta alla fonte fino a comprendervi anche le remunerazioni di prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, in favore di un committente non esecutore del pagamento.
Pertanto, come chiarito nella circolare in esame, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali (Alfa), anche se queste ultime sono state rese nell’interesse di terzi e anche se l’adempimento del pagamento è stato disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 10 novembre 2022
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Annabella Arienzo
annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Mattia Rodriguez
mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it
Dott. Giuseppe Morra
giuseppemorra@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.